Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11651 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22922-2019 proposto da:

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI PAOLA;

– ricorrente-

contro

COMUNE CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, n. 18, presso lo studio dell’avvocato

PECORILLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARELLO

ANTONIO, SUPPA MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con ricorso proposto alla commissione tributaria provinciale di Milano La Piccola Casa della Divina Provvidenza impugnava gli avvisi di accertamento emesso dal Comune di Cinisello Balsamo per ICI relativi alle annualità 2010 e 2011 inerenti ad un edificio destinato ad attività scolastiche, eccependo che in relazione a detto immobile sussistevano i requisiti sia soggettivi che oggettivi per riconoscere l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Il Comune si costituiva sostenendo la legittimità del provvedimento impositivo.

Con sentenza n. 9285/16, la commissione tributaria provinciale, respingeva il ricorso.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente.

Con sentenza n. 226 depositata il 17/12/2018, la commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello, richiamato il contenuto della sentenza del 19.12.2012 emessa dalla Commissione Europea laddove aveva rilevato che l’esenzione dal pagamento dell’Ici per gli immobili posseduti da enti non commerciali ed utilizzati per lo svolgimento delle attività ivi indicate fosse incompatibile con le norme Europee sugli aiuti di Stato nonchè l’orientamento assunto dalla Suprema Corte sul tema, rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza La Piccola Casa della Divina Provvidenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR esaminato le contestazioni sollevate in relazione alla carente motivazione dell’atto di accertamento che avrebbe reso più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2082 e 2195 c.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett I), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente ha rilevato che il richiamo contenuto nella sentenza qui impugnata alla decisione della Corte Europea e alla giurisprudenza di questa Corte non fosse pertinente.

Sotto il primo profilo osserva che la pronuncia era riferita ad una norma che aveva subito nel corso degli anni diverse modifiche per giungere alla versione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 in tema di Imu.

Sotto il secondo profilo rileva che secondo la Suprema Corte l’unico criterio rilevabile per stabilire se sia applicabile l’esenzione in questione è se il soggetto interessato svolga o meno un attività economica sottolineando che l’applicazione della normativa sugli aiuti di stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili perchè anche un ente senza fine di lucro può offrire beni o servizi sul mercato.

Il primo motivo è inammissibile.

Questa corte ha evidenziato in più occasioni (cfr. Cass. n. 14561 del 2012, n. 317 del 2002 e Cass. n. 3547 del 2004; principio e ribadito con Cass. n. 2886/2014) che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di una domanda (o un eccezione), ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio agli atti del giudizio, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.

La ricorrente, infatti, non ha provveduto a riprodurre, nel presente ricorso, il suddetto motivo di appello, nella misura necessaria a garantire il rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), donde l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Non osta, difatti, a tale esito la constatazione che l’odierno motivo si sostanzia nella deduzione di un vizio processuale (rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 62236101).

Se è vero, infatti, che – nel caso in cui il ricorso per cassazione denunci una nullità del procedimento o della sentenza – “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che anche in questi casi l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

Su tali basi, quindi, si è ritenuto “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01).

E’, peraltro, quella dell’autosufficienza un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01).

E’ stato pure rilevato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013;; Cass. 2020 nr 8439).

Il secondo motivo è fondato.

E’ opportuno ricordare che la norma invocata dal ricorrente ha subito nel tempo successive modifiche che hanno dato luogo a disposizioni legislative parzialmente diverse.

In particolare, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel testo vigente dal 01/01/2003 al 03/10/2005, disponeva l’esenzione ICI per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 TUIR, comma 1, lett. c), approvato con D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a).”.

Successivamente, il citato art. 7 è stato integrato e modificato, dapprima, dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, che aveva esteso l’esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), alle attività indicate dalla medesima lett. a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e, poi, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito con modificazioni nella L. 248 del 2006 (in vigore dal 4/7/2006 sino alla sua sostituzione con l’IMU, a partire dal gennaio 2012) che, modificando il citato art. 7, comma 2-bis, ha stabilito che l’esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992 art. 7, comma 1, lett. i), si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Nella formulazione della norma applicabile alle annualità di imposta per cui è causa, l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dalla natura “non esclusivamente commerciale” dell’attività svolta nell’immobile.

L’accertamento della natura delle attività in discorso deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (V. Cass., sez. 5, 8/7/2015, n. 14226, Rv. 635798-01, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto l’esenzione ad una scuola paritaria di ispirazione religiosa, i cui utenti pagavano un corrispettivo, attribuendo erroneamente rilievo alla circostanza che l’attività fosse in perdita). Nella specie, la ricorrenza del requisito soggettivo non è stata oggetto di contestazione nel corso del giudizio di merito, nè costituisce motivo di censura in questa sede.

Per quanto attiene invece al requisito oggettivo, sul quale si incentra il ricorso proposto dalla contribuente, il requisito della natura “non esclusivamente commerciale” richiesto dalla disposizione nel testo applicabile alla fattispecie in esame deve essere interpretato anche alla luce della sua compatibilità con i principi del diritto dell’Unione Europea.

Questa Corte (cfr. Cass. civ. sez V, 12/2/2019, n. 4066, Cass. 2020 nr 10289) ha infatti chiarito che deve tenersi conto della decisione 2013/284/UE della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, ed ha in proposito affermato che l’esenzione ICI prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale solo ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell’Unione, l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.

La citata decisione della Commissione dell’Unione Europea, nel valutare se il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato ed ha altresì osservato che anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola ad escluderne la classificazione di attività economica.

Al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività è necessario dunque che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Con la predetta decisione la Commissione dell’Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative di cui si discorre con il Trattato, art. 107, par. 1, a mente del quale: “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Conformemente a tale disposizione, la Commissione ha esaminato: 1) se la misura è finanziata dallo Stato o mediante risorse statali; 2) se la misura conferisce un vantaggio selettivo; 3) se la misura incide sugli scambi tra gli Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Ha quindi osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento: pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un’associazione o una, società sportiva può essere considerato come un’impresa ai sensi del Trattato, art. 107, par. 1.

L’unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica (Cass. 2020 nr 1164).

Inoltre, osserva la Commissione, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poichè anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato.

L’attenzione della Commissione UE si è poi focalizzata sul citato art. 7, comma 2-bis (già abrogato all’epoca della decisione) norma che qui viene in rilievo, come si è detto, nelle sua ultima formulazione per gli anni di imposta 2007-2009. La Commissione UE, ha dato atto che era stata emanata una circolare ministeriale (29 gennaio 2009) esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all’art. 7, lett. i), dovevano essere considerate di natura “non esclusivamente commerciale”. Se erano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare, si riteneva che gli enti non commerciali erano esentati dall’ICI anche quando le attività da essi svolte presentavano elementi di natura economica.

In proposito, per quanto qui interessa, la Commissione UE ha valutato in via esemplificativa tale circolare riguardo alle attività ricettive e sanitarie, ricorda che per le prime era richiesto che non fossero rivolte a un pubblico indifferenziato, ma a categorie predefinite e che il servizio non fosse fornito per l’intero anno solare. Il fornitore di servizi era inoltre tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non doveva funzionare come un normale albergo; per il settore delle attività sanitarie, invece, era essenzialmente richiesto che gli enti non commerciali avessero concluso una convenzione o un contratto con le autorità pubbliche.

Ebbene, anche tali condizioni previste dalla circolare ministeriale, ad avviso della Commissione, non sono sufficienti ad escludere la natura economica delle attività in questione.

Invero, con specifico riferimento alle attività assistenziali (non direttamente esaminate dalla Commissione UE), la citata circolare ministeriale stabiliva che “si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste rette nella misura fissata in convenzione”, ovvero, quanto “alle attività per le quali l’ente pubblico non ha ad oggi sviluppato un organico sistema di convenzionamento” la modalità di esercizio deve prevedere: a) prestazioni gratuite o con compenso simbolico (es. mensa per i poveri; b) prestazioni con rette, ma a condizione che l’attività non chiuda con un risultato superiore al pareggio economico”

Orbene, tali criteri non sono stati tenuti in considerazione dal giudice d’appello nella decisione impugnata, la quale si è limitata a richiamare la decisione della Commissione Europea e ad un orientamento espresso dalla Suprema Corte con riguardo alle scuole paritarie senza svolgere alcuna verifica in concreto circa le modalità di svolgimento dell’attività accertando se la retta pagata costituisse un contributo per la sua entità simbolica inidoneo a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata.

Ciò consente di superare le argomentazioni fatte valere dal Comune in sede di memoria illustrativa.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per accertare in concreto, con criteri di rigorosità ed alla luce della giurisprudenza nazionale e dei principi Eurocomunitari sopra ricordati, la natura economica o non economica dell’attività svolta nell’immobile adibito ad attività didattica, verificando in particolare se tale attività, ancorchè avente una finalità sociale, sia stata prestata a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale comunque da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e da non poter essere pertanto considerato una retribuzione del servizio stesso. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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