Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11650 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) di CATANIA in persona
del suo
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato INTERNULLO ROSARIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIACONIA ALBERTO, giusta atto
deliberativo n. 2488 dell’1.12.06, e giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FARMACEUTICI DI DUILIO BONFANTI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4386/2005 del Giudice di Pace di CATANIA del
22.11.05, depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si
riporta alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – L’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) di Catania impugna la sentenza n. 4386 del 2005 del Giudice di Pace di Catania del 22 novembre 2005, non notificata, con la quale veniva respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore della ditta FARMACEUTICI BONFANTI di B.D. per fatture non pagate per la somma di Euro 966,84. Lamentava in particolare l’azienda sanitaria un’errata di liquidazione delle spese legali per erronea attribuzione dell’IVA in favore del procuratore distrattario.
2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la parte vittoriosa (e per essa il procuratore distrattario) ha diritto alla rifusione delle spese processuali, tra le quali ultime rientrano l’onorario del difensore distrattario e il credito di rivalsa IVA che questi vanta nei confronti del proprio cliente, prescindendo dalla possibilità o meno di dedurre l’imposta.
3.- L’odierna ricorrente articola due motivi di ricorso.
4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
6. – I motivi del ricorso.
6.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Ritiene la ricorrente la nullità della sentenza per aver il Giudice di Pace affermato la sussistenza del giudicato con riguardo alla disposta distrazione delle spese in favore del procuratore distrattario, per non aver l’odierna ricorrente proposto opposizione anche con riguardo al procuratore in questione. La ricorrente osserva che, non avendo contestato l’importo liquidato, ma solo la debenza dell’IVA, il procuratore distrattario non doveva essere chiamato in giudizio.
6.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione dei principi informatori relativi alla normativa in materia di IVA in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
7. – Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha proposto avverso la medesima sentenza due distinti ricorsi, il primo dei quali iscritto al RGN 10713 del 2006, già deciso da questa Corte con sentenza n. 19670 del 2007. Il presente ricorso è quindi inammissibile per avvenuta consumazione del diritto alla impugnazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010