Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11650 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23919/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di latina, n. 500/39/09 depositata il 15 luglio

2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2017

dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Latina, emetteva nei confronti della società Servizi Bus S.r.l. in liquidazione avviso di accertamento per il recupero a tassazione, a fini Irpeg, Irap e Iva, per l’anno d’imposta 1997, del maggior imponibile induttivamente determinato sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti bancari condotti sia su conti intestati alla società che su quelli dei componenti del nucleo familiare del liquidatore.

avverso tale avviso proponeva ricorso la socia T.C..

Premesso che l’atto era stato ad essa notificato nella predetta qualità, ne deduceva la nullità in quanto notificato ad essa ricorrente, soggetto diverso e privo di potere di rappresentanza, neppure legittimato a proporre ricorso.

Il ricorso, con le esposte argomentazioni, era accolto dalla adita C.T.P..

2. L’Ufficio interponeva gravame rilevando che l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della S.r.l. in liquidazione, era stato debitamente notificato anche al curatore speciale su sua richiesta nominato dal Tribunale di Macerata stante il decesso del liquidatore; che l’atto era stato notificato anche a T.C., quale socia, solo al fine di porla a conoscenza dell’accertamento emesso nei confronti della società da lei partecipata; che pertanto essa difettava di legittimazione a impugnare, ragione per cui il ricorso da essa proposto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, come del resto già fatto dalla Commissione regionale in relazione ad analoghi ricorsi proposti con riferimento a diversi anni di imposta.

Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, dichiarava improcedibile l’appello rilevando che, trattandosi di reddito di partecipazione, l’Ufficio, con il proposto appello, “ha manifestato in sostanza la carenza di interesse nei confronti dei soci in quanto la notifica dell’accertamento è stata eseguita a meri fini di comunicazione” e che “in sostanza l’appellante… (ha)… rinunciato a qualsiasi pretesa impositiva nei confronti dei soci… sussistendo l’interesse soltanto nei confronti della società”.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. posto a fondamento della dichiarata inammissibilità dell’appello, da un lato, una presunta carenza di interesse dell’appellante, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dall’altro, l’asserita rinuncia da parte dell’Ufficio a far valere, nei confronti del socio, la pretesa posta ad oggetto dell’avviso di accertamento impugnato. Rileva, inoltre, che nessuna di tali affermazioni risulta pertinente rispetto al motivo del proposto appello, quale espressamente riferito anche nella parte narrativa della sentenza impugnata, rappresentato dalla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. ritenuto che il tema di lite riguardasse il reddito di partecipazione dei soci, essendo piuttosto pacifico in causa che l’atto impositivo si riferiva alle sole dichiarazioni presentate dalla Bus Servizi S.r.l. in liquidazione e conteneva una pretesa impositiva diretta esclusivamente nei confronti della stessa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 46 e 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto cessata la materia del contendere, in ragione di un’asserita rinuncia da parte dell’appellante a qualsiasi pretesa impositiva nei confronti del socio, sebbene fosse pacifico in giudizio che l’avviso di accertamento riguardava esclusivamente la società e che l’Ufficio, con il proposto appello, si era limitato a evidenziare che l’atto era stato notificato ai soci solo per conoscenza e che, pertanto, gli stessi difettavano di legittimazione attiva.

4. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.

Quanto con esso dedotto integra infatti non vizio di motivazione (come noto, non configurabile con riferimento a questioni processuali o di mero diritto) ma error in procedendo, che non risulta però specificamente denunciato.

5. E’ invece ammissibile e anche fondato il secondo motivo.

E’ palese invero il travisamento in cui incorre il giudice d’appello nella ricostruzione della fattispecie posta al suo esame, la quale, invero, come emerge univocamente dal contenuto dell’avviso di accertamento e degli atti processuali trascritto per esteso in ricorso, non riguardava l’impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti della socia della S.r.l. con riferimento al reddito di partecipazione proprio della prima, bensì il ricorso proposto dalla socia medesima avverso avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti della società e alla prima notificato solo per conoscenza.

6. Si appalesa altresì fondato anche il terzo motivo, essendo stata l’improcedibilità dell’appello dichiarata sulla base di una ritenuta “sostanziale rinuncia”, da parte dell’ufficio, a qualsiasi pretesa impositiva nei confronti dei soci, che però, per quanto detto, era tema estraneo al giudizio.

La causa peraltro può essere decisa nel merito, dovendosi rilevare d’ufficio – non potendosi sul punto ritenere formato un contrario giudicato interno (posto che l’eccezione, proposta dall’Ufficio in entrambi i gradi di merito, non risulta nemmeno per implicito rigettata nella sentenza impugnata) – il difetto di legittimazione attiva in capo all’odierna intimata a proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di capitali da essi partecipata, stante la distinta soggettività giuridica della socia rispetto alla società e attesa la pure incontroversa mancanza di alcun potere di rappresentanza della seconda in capo alla prima.

In ragione di tale rilievo deve pertanto pervenirsi alla cassazione, senza rinvio, nella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c..

Le peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

cassa la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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