Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11650 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGC FLAT GLASS ITALIA S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), già GLAVERBEL

ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso

l’avvocato CARBONI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERRARI VALERIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in proprio e

nella qualità di mandatario della S.C.C.I. S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CUNEO RISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 404/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FERRARI V. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D’ALOISIO C., con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Glaverbel Italy (ora AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l.) proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato intimato il pagamento, a favore dell’INPS, della somma di Euro 127329,97, a titolo di restituzione degli sgravi contributivi ottenuti per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, per gli anni dal 1998 al 2001. Tale pretesa dell’ente trovava fondamento nella decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, secondo la quale tali benefici costituivano aiuti di Stato incompatibili con gli standards di libera concorrenza del mercato comune europeo, ai sensi dell’art. 88 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea. L’adito Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 168/2008, rigettava l’opposizione.

2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello la AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l. che veniva respinto dalla Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 404/2010, depositata il 26 aprile 2010, con la quale il giudice di seconde cure riteneva non prescritto il credito azionato in giudizio dall’INPS, reputava non applicabile, nella specie, il principio di affidamento del beneficiario degli sgravi, e considerava non provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione, a carico della società appellante, di dimostrare il mancato superamento, in ordine alla percezione degli sgravi in questione, della soglia quantitativa (cd. de minimis) consentita in sede comunitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l. nei confronti dell’INPS e di Cuneo Riscossioni s.p.a., affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. L’INPS ha replicato con controricorso.

5. L’intimata Cuneo Riscossioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, la AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l.

denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che il giudice di appello abbia escluso l’avvenuto adempimento dell’obbligazione, a carico della società appellante, di comprovare in giudizio il mancato superamento, in ordine alla percezione degli sgravi in questione, della soglia quantitativa (cd. de minimis) consentita in sede comunitaria, senza tenere conto che si tratterebbe di una prova negativa il cui onere non poteva essere posto a carico della percipiente. Tanto più che siffatto erroneo riparto dell’onere della prova colliderebbe con i diritti costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di difesa della istante.

1.2. Il motivo è inammissibile per due diversi ordini di ragioni.

1.2.1. Anzitutto la censura non contiene affatto – secondo quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) – la chiara e specifica indicazione del “punto decisivo della controversia”, sotto il duplice aspetto: a) di punto relativo al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso, nel senso che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto; b) di circostanza che, ove riconosciuta, avrebbe determinato di per sè una diversa ricostruzione, in quanto afferente al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito (cfr.

Cass. 22979/2004; 3668/2013; 20612/2013).

1.2.2. La doglianza si incentra, poi, come si desume anche dalla sintesi finale, men che sul giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, alla stregua dei principi suesposti, piuttosto sulla violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, che va censurata – non con la deduzione del vizio di motivazione, che può concernere solo la valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. – bensì con la denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c.. Lo stesso è a dirsi, com’è evidente, per la dedotta mancata valutazione delle implicazioni costituzionali della vicenda, sotto il profilo del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, censurabile solo con la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost..

1.3. La censura, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l. denuncia “la violazione e falsa applicazione delle norme del diritto tanto sostanziale quanto processuale”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

2.1. Lamenta ancora la ricorrente che la Corte di Appello non abbia tenuto conto del fatto che l’avvenuto superamento dei limiti comunitari costituirebbe un presupposto dell’azione esattoriale azionata dall’INPS, “con tutte le implicazioni di natura procedimentale, ivi comprese quelle afferenti la ripartizione dell’onere istruttorio”.

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Ed invero, il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico, con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10295/2007; 635/2015).

2.2.2. Nella specie, la ricorrente si limita, per contro, ad una generica allegazione circa una ipotetica violazione e falsa applicazione, da parte della decisione di appello, “delle norme del diritto tanto sostanziale quanto processuale”, senza indicarle affatto, e senza precisare neppure, e riprodurre nel ricorso, quali siano le affermazioni dell’impugnata sentenza che dovrebbero reputarsi errate, e per quale ragione, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

2.3. Anche il motivo in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla AGC FLAT GLASS ITALIA s.r.l. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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