Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11650 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22842-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

C.L.M. alienava a P.L. in data 27 marzo 2013, per il corrispettivo di Euro 58.000,00, un immobile sito nel Comune di Pozzuoli.

Il valore indicato in atto veniva rettificato dall’Agenzia delle entrate con avviso di rettifica e liquidazione in Euro 135.000, cui conseguiva una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

I contribuenti impugnavano l’atto impositivo con separati ricorsi, lamentando carenza di motivazione e asserendo la congruità del valore imponibile dichiarato alla luce della perizia allegata agli atti e, quindi, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, con conseguente illegittimità delle pretese avanzate, per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza 23219/2015, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riducendo del 30% il valore accertato dall’Ufficio.

La pronuncia veniva appellata dai contribuenti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 419/2019, accoglieva il gravame, ritenendo che gli appellanti attraverso la perizia di parte avessero dimostrato la reale situazione dell’immobile non contestata dall’Ufficio. Evidenziava che le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile ben inquadrate nel contesto urbano non inducevano a considerare i beni come suscettibili di maggior valore rispetto a quello dichiarato.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuno si è costituito per i contribuenti.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la CTR si sarebbe limitata a recepire in modo acritico le risultanze della consulenza di parte senza illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto di condividerla dimostrando di non aver preso per nulla in considerazione le argomentazioni avanzate dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 nonchè degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Si duole la ricorrente che la CTR avrebbe unicamente tenuto in considerazione il valore risultante dalla perizia di parte ignorando completamente i valori risultanti dalle compravendite indicate come termine di paragone in contrasto con quanto stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3.

Si critica infine l’affermazione del giudice di appello laddove censura l’operato dell’Ufficio in relazione alla mancata allegazione e produzione in atti dei dedotti documenti di conforto della tesi dell’Amministrazione così privandola parte del potere di difesa e di controllo.

Si sostiene infatti che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione dell’avviso ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell’atto impositivo ove la motivazione sia già sufficiente.

Il primo motivo è infondato.

Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)

La motivazione della sentenza impugnata non rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali.

La CTR ha ritenuto che il valore dei beni negoziati nell’atto di vendita in questione fosse rispondente al reale valore di mercato alla luce della consulenza di parte che a suo avviso fotografava l’effettiva situazione tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili.

Rileva infatti che in essa erano stati specificati i diversi parametri e coefficienti di deduzione ai fini della determinazione del valore di mercato.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

A fronte degli oneri probatori gravanti sulle parti del rapporto d’imposta in contestazione, la gravata sentenza non ha affatto violato le disposizioni normative oggetto della censura spiegata dall’Agenzia.

Disposizioni, queste, che non identificano nei presupposti del potere di rettifica (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3) atti a contenuto probatorio vincolante in sede giudiziale.

Giova ricordare che- come ripetutamente rilevato dalla Corte- la posizione paritaria che le parti assumono davanti al giudice tributario, – a sua volta chiamato a verificare la fondatezza della pretesa impositiva con esame (nel merito) del rapporto giuridico che vi è implicato, – non consente di attribuire ai criteri di valutazione impiegati per il controllo del valore una efficacia dimostrativa ex se indipendentemente, dunque, dall’effettiva idoneità persuasiva (per certezza e concludenza dei dati evidenziati) delle fonti di prova addotte all’interno di un processo che, per la sua struttura, ammette un maggior spazio di operatività delle prove cosiddette atipiche (v., ex plurimis, Cass., 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193; Cass., 25 giugno 2014, n. 14418; Cass., 23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., 13 aprile 2007, n. 8890; Cass., 12 aprile 2006, n. 8586; Cass., 30 maggio 2002, n. 7935);

In questo senso è stato ritenuto che anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4363 del 23/02/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8890 del 13/04/2007).

Il giudice del gravame, in definitiva, e senza violare le disposizioni dalla ricorrente evocate, ha bilanciato i dati probatori offerti al giudizio, operando una tipica valutazione di concludenza delle fonti di prova in relazione ai fatti costitutivi della pretesa tributaria ed a quelli volti ad infirmarne l’efficacia ed ha accordato una maggiore valenza probatoria alla consulenza di parte ritenuta idonea a dare una reale rappresentazione della effettiva situazione dei beni negoziati in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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