Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1165 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 22/07/2020, dep. 21/01/2021), n.1165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15136-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GESTIONE IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO AZZARETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2013 della COM.TRIB REG. della SICILIA,

depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 56/24/13 depositata il 19.4.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 luglio 2020 dal relatore, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’agenzia delle Entrate -per come è esposto nella sentenza impugnata-proponeva appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Palermo deducendo l’erroneo annullamento -annullamento invocato da Gestione Immobiliare srl- dell’avviso di accertamento propedeutico a cartella di pagamento per Irpeg ed Irap in relazione all’anno di imposta 2003.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado risultando provato che l’avviso di accertamento in parola era stato notificato il 24.10.2007 alla contribuente a mani di ” G.L., presso lo studio del commercialista Dott. Gi.Lu., che era soltanto presidente del collegio sindacale della società”, laddove la difesa di questa aveva indicato nel ricorso introduttivo “il nome del sig. arch. C.G., quale legale rappresentante pro tempore della società”.

Conclusivamente, la CTR -ritenuta insufficiente “l’attestazione fatta dall’ufficiale notificatore, che ha l’onere di accertare la qualità effettiva, nei confronti della persona giuridica, della persona cui notifica un atto”- ha affermato che “l’Ente impositore, sul quale grava l’onere della prova, non ha documentato di avere regolarmente notificato alla società ricorrente l’avviso di accertamento propedeutico all’iscrizione a ruolo con la cartella impugnata, in quanto la notifica fatta a G.L., che non risulta essere stata nè dipendente della Gestione Immobiliare srl nè incaricata dalla stessa società di ricevere alcuna notifica, deve ritenersi nulla a tutti gli effetti di legge.”.

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo.

– Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione dell’art. 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La ricorrente censura la sentenza per avere fatto proprio l’assunto della parte secondo cui l’avviso di accertamento non è mai pervenuto nella disponibilità della contribuente, a ragione dell’assenza di un rapporto di lavoro tra la G. e la società -come provato dall’estratto dei libri paga e matricola- e dall’assenza di incarico alla medesima, da parte della contribuente, di ricevere atti e corrispondenza.

Il ricorso non è fondato.

L’art. 145 c.p.c. stabilisce che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa…..”

Nella specie risulta dagli atti di causa che la contribuente ha sede in (OMISSIS); dagli atti medesimi risulta che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 24.10.2007 in (OMISSIS) a mani di G.L. “impiegata domiciliataria, addetta alla ricezione degli atti come disse”.

Il collegio ritiene di non discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, secondo cui “in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nell’art. 145 c.p.c., comma 1, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria (Cass. n. 11804 del 2002). Questi principi sono stati confermati e specificati anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, la quale ha affermato che “ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (Cass. n. 27420 del 2017 e n. 32981 del 2018).

Nella specie, per come risulta dagli atti, è stato accertato dal giudice del merito -accertamento di fatto non censurato dalla ricorrente come vizio di motivazione- che la G. non è stata mai occupata alle dipendenze della società e non è stata nemmeno incaricata dal legale rappresentante della contribuente di ricevere atti e corrispondenza di pertinenza della società.

– Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.000,00 oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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