Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1165 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13819-2018 proposto da:

C.M., M.C., M.M.,

M.A., R.M., i primi quattro sia in proprio che nella qualità

di eredi di M.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;

– ricorrenti –

contro

RAI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale e Direttore della

Funzione Legal & External Affairs Dott. B.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO POLI;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, già AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

MONOPOLI DI STATO, in persona del Direttore in carica, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

R.M., M.M., M.C.,

M.A., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato

Monopoli;

udito l’Avvocato VINCENZO FIORILLO;

udito l’Avvocato BRUNELLA BORGONI e PIO MARRONE per l’AVVOCATURA

DELLO STATO;

udito l’Avvocato ROBERTO POLI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M., + ALTRI OMESSI ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 312/17, del 4 aprile 2017, della Corte di Appello di Salerno, che – rigettando sia gravame principale da essi esperito contro la sentenza n. 519/11 del Tribunale di Salerno, sia quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), quest’ultimo teso a far dichiarare l’esclusiva legittimazione passiva della società British American Tobacco-BAT Italia S.p.a. (già Ente Tabacchi Italiani) – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi avanzata, dapprima nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e poi dell’Ente Tabacchi Italiani, in relazione all’avvenuto decesso del loro congiunto, M.G., in ragione di neoplasia epidermide al polmone, conseguenza immediata e diretta del consumo quotidiano di sigarette.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Salerno, unitamente al proprio congiunto M.G., deducendo che allo stesso – abituale consumatore, da oltre trent’anni, di sigarette di marca (OMISSIS), con un consumo pari a circa 40 unità giornaliere (due pacchetti) – era stata diagnosticata una neoplasia epidermide al polmone, poi oggetto di metastasi.

Gli attori lamentavano, pertanto, di aver subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendone il ristoro all’Ente Tabacchi Italiani, successivamente divenuto, come detto, società British American Tobacco-BAT Italia S.p.a. (d’ora in poi, “BAT-Italia”). Esso, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, non solo si opponeva alle domande attoree, ma eccepiva, oltre alla nullità della citazione per indeterminatezza della “causa petendi”, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo di non essere responsabile per eventuali fatti illeciti commessi anteriormente alla propria istituzione (avvenuta con D.Lgs. n. 9 luglio 1998, n. 238), fatti dei quali avrebbe dovuto rispondere, se del caso, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, il predetto M.G. decedeva nel prosieguo del giudizio, di talchè gli odierni ricorrenti – tutti in proprio, nonchè (salvo R.M.) quali eredi del defunto – avviavano, in ragione dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, anche un nuovo giudizio avverso l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato. Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale – dato corso ad una consulenza tecnica d’ufficio relativamente ai soli aspetti eziologici della neoplasia del M. e alla possibilità, per lo stesso, di smettere di fumare – rigettava la domanda risarcitoria.

A tale esito, in particolare, esso perveniva sul presupposto tanto della indeterminatezza della domanda proposta, quanto del rilievo che il M., usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare quella condizione di dipendenza fisica e psicologica irreversibile da fumo che il Tribunale ha ritenuto integrare l’ipotesi del fatto proprio del danneggiato, idoneo a determinare l’evento dannoso ex art. 1227 c.c.

Esperito gravame principale dagli odierni ricorrenti, nonchè proposto appello incidentale dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (subentrato all’Ente Tabacchi Italiani), affinchè fosse riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva, escluso invece dal primo giudice, la Corte territoriale rigettava entrambi i mezzi, quantunque affermando che la domanda attorea non potesse ritenersi indeterminata.

3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ricorrono per cassazione la C., i M. e la R., sulla base – come detto – di sei motivi.

3.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, e dell’art. 180 c.p.c., comma 2.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte salernitana abbia rigettato il motivo di appello con il quale avevano dedotto l’impossibilità, per il giudice, di rilevare d’ufficio la sussistenza di una condotta de M. idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Trattandosi, infatti, di un’eccezione in senso stretto, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 180 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”; evenienza, questa, non verificatasi nel caso di specie. Sottolineano, infatti, i ricorrenti come il solo soggetto legittimato a far valere tale eccezione fosse l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, atteso il riconosciuto difetto di legittimazione passiva della società BAT-Italia, la quale, oltretutto, ebbe a sollevare tale eccezione solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, depositata il 15 febbraio 2002.

Nè, in senso contrario, potrebbe valere – secondo i ricorrenti l’argomentazione addotta dalla sentenza impugnata, secondo cui, essendo stata eccepita la nullità della domanda attorea per indeterminatezza, l’iniziativa assunta dalla società BAT-Italia (o meglio, in allora, dall’Ente Tabacchi Italiani) doveva considerarsi tempestiva, essendo stata l’eccezione ex art. 1227 c.p.c., comma 2, sollevata ancor prima che gli attori, con memoria depositata il 12 marzo 2002, precisassero definitivamente il “thema decidendum”.

Assumono, al riguardo, i ricorrenti, innanzitutto, l’erroneità di tale affermazione, considerato che la domanda attorea doveva ritenersi già chiara sia nel “petitum” che nella “causa petendi”, tanto che il primo giudice non ne aveva dichiarato la nullità ex art. 164 c.p.c. ed ordinato l’integrazione. D’altra parte, tale affermazione risulterebbe anche contraddittoria, giacchè se l’eccezione venne formulata prima che parte attrice provvedesse a specificare il “thema decidendum”, la stessa, allora, ben avrebbe potuto essere sollevata nel rispetto del termine di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione dell’art. 2050 c.c..

Difatti, sebbene la sentenza impugnata abbia correttamente inquadrato la fattispecie in esame nella previsione di cui all’art. 2050 c.c., essa – esaminando l’eccezione ex art. 1227 c.c., comma 2, – ha ritenuto sussistente un comportamento del M. tale da interrompere il nesso di causalità giuridica tra il consumo di sigarette e il tumore al polmone, facendo, in questo modo, erronea applicazione della norma suddetta. Ai sensi della stessa, infatti, la prova liberatoria che deve essere fornita da chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa consiste nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, a tale scopo non essendo sufficiente che sia dimostrata l’assenza di dolo o di colpa dell’agente. In tale prospettiva, pertanto, il comportamento del danneggiato può valere a escludere o limitare la responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, secondo il disposto dell’art. 1227 c.c., e quindi unicamente ove assuma i caratteri della “imprevedibilità” ed “eccezionalità”, giacche solo in questo caso esso può porsi come un limite oggettivo alla utilità derivante dal fatto che siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Orbene, una prova siffatta non sarebbe stata raggiunta nel caso di specie, posto che la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il M. iniziò a fumare sigarette in giovane età e non abbia mai più smesso lungo l’intero corso della propria vita, lungi dal porsi come un comportamento imprevedibile ed eccezionale, costituirebbe, invece, un contegno fisiologico, indotto proprio dai produttori di tabacco.

3.3. Il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2.

I ricorrenti evidenziano che, ai sensi della norma testè richiamata, la responsabilità del danneggiante deve escludersi, allorchè il danneggiato, tenendo un comportamento conforme ai principi della ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, non richiedendosi, invece, in capo ad esso, l’obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un “tacere” non corrispondente al cd. “id quod plerumque”.

In applicazione di tale principio, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che il M., tenendo un comportamento ordinariamente diligente, avrebbe potuto evitare la neoplasia al polmone. Più in particolare, sarebbe stato necessario dimostrare che costui, pur essendo a conoscenza del rapporto specifico fra carcinoma polmonare e fumo, abbia, dapprima, iniziato a fumare, senza, successivamente, smettere.

Del tutto irrilevante, in tale prospettiva, sarebbe, viceversa, una generica conoscenza del fatto che il fumo faccia male alla salute, ovvero una conoscenza della sua perniciosità in ordine a malattie diverse da quella oggetto di causa. L’attenzione dei giudici di merito, per contro, si è tutta incentrata sul fatto se sia possibile, scientificamente, liberarsi dalla dipendenza dal fumo, senza che sia stato in alcun modo verificato se il M. potesse smettere di fumare, tenendo un comportamento ordinariamente diligente.

3.4. Il quarto motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Sul presupposto della ricorrenza del vizio di omessa motivazione della sentenza, sotto il profilo del difetto assoluto o della motivazione apparente, “quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2016, n. 6539), i ricorrenti ipotizzano che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia verifica in ordine al comportamento ordinariamente diligente esigibile dal M..

Essa, infatti, si sarebbe limitata a segnalare che la pericolosità del fumo, al momento in cui il M. iniziò a fare consumo di sigarette, era entrata nel comune patrimonio di conoscenza dell’uomo medio, senza, però, fare riferimento ad un individuo dell’età e della classe sociale dell’interessato, e senza neppure approfondire se tale conoscenza riguardasse, specificamente, il rapporto tra fumo e tumore polmonare, nonchè il fatto che il tabagismo comporti dipendenza.

3.5. Il quinto motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – omesso esame della CTU.

Ai fini della ammissibilità del motivo, i ricorrenti premettono che, nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi della cosiddetta “doppia conforme di merito”, dal momento che, mentre la sentenza di primo grado ha affermato che il M. aveva raggiunto un grado massimo di dipendenza dal prodotto sigarette (essendo, pertanto, praticamente impossibile un programma di recupero e di disintossicazione), la sentenza d’appello ha escluso tale eventualità, ritenendo, pertanto, che il M. avesse la possibilità di scegliere di smettere di fumare.

Tuttavia, pervenendo a tale conclusione, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli esiti, di segno opposto, dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, donde il dedotto vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.6. Infine, il sesto motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 91 c.p.c.

Si censura la sentenza impugnata per aver condannato gli odierni ricorrenti a rifondere anche le spese di lite sostenute dalla società BAT-Italia, quantunque la stessa Corte d’Appello abbia dato atto che nessun motivo di gravame era stato svolto nei confronti della stessa, sicchè la necessità, per quest’ultima, di costituirsi a difendersi in giudizio è stata determinata, unicamente, dalla circostanza che la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, pronunciata in suo favore dal primo giudice, era stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Nè, in senso contrario, potrebbe addursi la circostanza che gli odierni ricorrenti ebbero a notificare alla predetta società BAT-Italia il proprio atto di gravame, giacchè tale iniziativa fu assunta solo in ossequio all’esigenza di mantenere integro il litisconsorzio processuale.

4. Ha proposto controricorso la società British American Tobacco-BAT Italia S.p.a., per resistere all’avversaria impugnazione.

In relazione all’unica censura diretta nei propri confronti (ovvero, quella oggetto del sesto motivo di ricorso), la controricorrente evidenzia come non possa assolutamente condividersi il rilievo dei ricorrenti secondo cui essi non avrebbero proposto alcun motivo di appello avverso essa società BAT-Italia, sicchè nessun rapporto processuale, nella fase di gravame, sarebbe stato instaurato nei suoi confronti. Osservia, al riguardo, la controricorrente come, nel proprio atto di appello, gli allora attori soccombenti avessero espressamente affermato che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame incidentale, esperito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, “i motivi di appello e le conseguenti domande risarcitorie svolti con il presente atto dovranno intendersi rivolti nei confronti della BAT-Italia S.p.a.”, tanto che, nelle conclusioni del medesimo atto, essi chiedevano la “condanna di BAT Italia per il solo caso di appello incidentale in ordine alla titolarità passiva del rapporto e di riconosciuta sua responsabilità ovvero corresponsabilità”.

Per il resto, l’odierna controricorrente ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il già citato D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 3 non abbia determinato alcuna successione “in universum ius”, dell’Ente Tabacchi Italiani, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Ciò risulterebbe confermato, in particolare, dal decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1998, secondo cui, dalle passività trasferite all’ente di nuova costituzione, vanno esclusi i debiti futuri, non liquidi ed incerti, derivanti da illecito extracontrattuale per fatti correlati alle funzioni esercitate dall’A.A.M.S. fino al mese di marzo del 1999, trattandosi, nella specie di un fenomeno di successione a titolo particolare; si tratterebbe, peraltro, di conclusione confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (è citata Cass. Sez. 5, sent. 6 febbraio 2015, n. 2209).

Quanto, infine, al merito della decisione, la controricorrente sottolinea la correttezza del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, particolarmente laddove afferma che, qualunque sia la disciplina applicabile alla presente fattispecie (ovvero, l’art. 2050 c.c., l’art. 2043 c.c., o il cosiddetto “codice del consumo”), la condotta del fumatore, libera e pienamente consapevole dei rischi associati al fumo di sigarette, è da ritenersi causa da sola sufficiente a produrre l’evento dannoso, determinando, così, l’inesistenza e/o l’interruzione del nesso di causalità giuridica fra le attività di produzione e vendita di sigarette e il danno lamentato, nonchè la risarcibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, (è citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11272).

5. Ha proposto controricorso anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre che per resistere all’avversaria impugnazione, anche per svolgere ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

5.1. Il primo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, nonchè del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, art. 4 e della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 12, comma 1.

Si censura la sentenza impugnata laddove, nel rigettare il gravame incidentale da essa esperito, ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti.

Viene richiamata, sul punto, la disciplina di cui al già citato D.Lgs. n. 283 del 1998, che ha istituito (art. 1, comma 1) l’Ente Tabacchi Italiani (oggi società BAT-Italia), al quale sono state demandate (comma 2) le attività legate alla produzione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti da fumo, in precedenza svolte dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ha continuato, invece, ad espletare funzioni di analisi, controllo e contrasto delle attività illegali, sostanzialmente finalizzate alla riscossione delle accise. Orbene, ai sensi dell’art. 3, comma 1 citato D.Lgs., il neo-istituito ente “è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive commerciali già attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”, essendo, così, divenuto – assume l’odierna ricorrente incidentale – successore a titolo universale della totalità dei rapporti attivi e passivi inerenti le attività ad esso trasferite.

A conferma di tale interpretazione, la ricorrente incidentale rileva che, secondo quanto affermato da questa Corte, in mancanza di una disciplina generale sulla successione tra enti pubblici, tale fenomeno è disciplinato dalle singole leggi che la dispongono. Che il citato art. 3 abbia inteso prevedere una successione “in universum ius” è quanto sarebbe confermato non solo da lettera della norma di cui al comma 1, ma anche da un’interpretazione sistematica che ponga tale previsione normativa in correlazione con quelle di cui ai successivi commi 2 e 3. Essi, rispettivamente, attribuiscono al predetto ente (comma 2) un “fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell’insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1”, stabilendo, poi, che “il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a Lire 500 miliardi”, ed inoltre che, qualora “il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui è titolare l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” (comma 3). Orbene, dalla lettura congiunta delle norme emergerebbe, con chiarezza, che legislatore non ha voluto fissare la consistenza del fondo iniziale in una misura corrispondente al saldo positivo netto dei crediti e dei debiti, certi, liquidi ed esigibili nel momento del subentro dell’Ente Tabacchi Italiani alla predetta Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al contrario, tramite una norma di cautela, esso avrebbe preferito predeterminare il fondo nel suo ammontare, al fine di consentire all’ente subentrante di far fronte a qualsiasi tipo di sopravvenienza passiva derivante dallo svolgimento dell’attività, comprese, pertanto, le obbligazioni risarcitorie per illeciti pregressi.

Inoltre, che la volontà del legislatore sia stata quella di dare vita ad una successione a titolo universale, risulterebbe anche dai criteri guida che hanno portato alla istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, ed in particolare quello stabilito dalla L. n. 59 del 1997, art. 12, comma 1, lett. g), che ha previsto l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi ed organi tecnici; ciò detto, sarebbe evidente, quindi, che se si negasse la successione a titolo universale, si determinerebbe l’insorgere proprio di quelle duplicazioni e incertezze che la legge ha inteso prevenire.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi prospettata sarebbe offerto dal R.D.L. n. 2258 del 1927, art. 4 dal quale emergerebbe, inconfutabilmente, come l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, pur constando di una sola struttura amministrativa, si componga di singoli monopoli, intesi come autonome ramificazioni di un unico apparato, dotate, tuttavia, di propria distinta organizzazione e parziale autonomia. Il legislatore, pertanto, avrebbe disegnato un’architettura mutevole ed elastica, capace di comprimersi davanti alla sottrazione di singoli monopoli, senza scomparire dal tessuto organizzativo, fermo, però, restando che la perdita della gestione pratica di un singolo monopolio necessariamente determina l’estinzione di tutte le competenze relative ad esso, da parte della Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, compresa, pertanto, la capacità di costituire un centro di imputazione effettivo delle condotte oggetto di eventuali giudizi. E’ quanto, per l’appunto, si sarebbe verificato con la istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, che avrebbe avuto come effetto di costituire un nuovo centro di imputazione di tutti quei rapporti un tempo riferibili al singolo monopolio della lavorazione dei tabacchi.

A corroborare, ulteriormente, la tesi relativa alla ricorrenza di una successione a titolo universale varrebbe la ricostruzione che, di tale fenomeno, viene data dalla dottrina amministrativistica, che individua l’elemento caratterizzante nella cd. “sopravvivenza dello scopo”. Difatti, se il “munus” dell’ente viene espunto dall’ordinamento, quella che segue sarà una mera attività liquidatoria, mentre se esso permane, attraverso la sua trasmissione ad un diverso soggetto, la successione dovrà ritenersi a titolo universale, ove ricorrano altri indici rivelatori della stessa, come sarebbe accaduto nel caso che occupa. In tal senso, infatti, deporrebbero la prosecuzione della gestione operativa, in capo all’Ente Tabacchi Italiani, il trasferimento, in suo favore, delle risorse finanziarie e, come già rilevato, l’assenza di una norma che espressamente escluda la successione nelle passività.

D’altra parte, anche a voler intendere il fenomeno verificatosi come una successione “a titolo particolare”, il subingresso del successore nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito – conclude l’odierna ricorrente incidentale – dovrebbe egualmente affermarsi, non essendo un fenomeno sconosciuto al nostro ordinamento. Lo dimostrerebbe, in particolare, la vicenda relativa alla successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unità Sanitarie Locali, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2.

5.2. Il secondo motivo deduce – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c.

Si evidenzia come manchino del tutto, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 2050 c.c., e ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che impone di tenere distinta la nozione di “attività pericolosa”, di cui alla norma suddetta, da quella di “condotta pericolosa”, essendo necessario, perchè ricorra la prima, che l’attività presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, irrilevante essendo, invece, che un’attività normalmente innocua diventi pericolosa per la condotta di chi ha eserciti.

In altri termini, l’attività di lavorazione del tabacco risulterebbe, in sè, priva della caratteristica della pericolosità, tanto per la natura dei mezzi adoperati, quanto per le caratteristiche del suo risultato finale, visto che non sarebbe la sigaretta ad essere pericolosa, bensì l’uso (o meglio, l’uso eccessivo) della stessa.

6. Ha proposto controricorso la società British American Tobacco-BAT Italia S.p.a., per resistere anche all’impugnazione incidentale, sulla scorta delle stesse considerazioni già svolte nel controricorso al ricorso principale.

7. Tutte le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale va rigettato.

8.1. I primi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione – non sono fondati.

8.1.1. Essi investono, sotto vari angoli visuali, l’apprezzamento che la Corte territoriale ha fatto del contegno di M.G., come idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l’evento dannoso da primo (e dai suoi stretti congiunti) lamentato, ovvero l’insorgenza del carcinoma polmonare.

Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che nel sistema della responsabilità civile (ma per l’applicazione di questo stesso principio anche alla responsabilità contrattuale si veda Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n. 11629, Rv. 530665-01) “occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perchè possa configurarsi, a monte, una responsabilità (Haftungsbegrundende Kausalitk) e, dall’altro, il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha, quindi, la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità (Haftungerfullende Kausalitat)”, essendosi anche rimarcato il diverso ambito di operatività, in relazione a tali accertamenti, dell’art. 1227 c.c. – richiamato, in materia di illecito aquiliano, dall’art. 2056 c.c., comma 2, visto che il solo comma 1 “attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell’evento dannoso”, mentre il secondo “attiene al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2013, n. 4043, Rv. 625453-01).

Questa Corte, inoltre, ha pure affermato che il “nesso causale è fattore costitutivo dell’illecito e poichè i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento”, soggiungendo che tale operazione “può essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto”. Orbene, mentre la “scelta del criterio di selezione può dar luogo ad un problema di violazione di norme giuridiche sostanziali, deducibile nel giudizio di cassazione come “error in iudicando” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “, le “conseguenze del criterio di scelta, invece, se correttamente motivate, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, perchè si risolvono in un accertamento di fatto, altrimenti detto della causalità di fatto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2005, n. 26997, Rv. 587959-01).

Ciò detto, si è pure sottolineato che “la scelta del criterio selettivo fra le concause, quando non soccorre la regola della cosiddetta equivalenza di esse contenuta nell’art. 2055 c.c., è correttamente compiuta secondo quanto dispone l’art. 42 c.p., comma 2 (“recte”: 41) e quella identificata si configura come causa prossima di rilievo, alla quale è attribuita l’efficacia di causa efficiente esclusiva, o di causa di per sè sufficiente a produrre l’evento” (così, sempre Cass. Sez. 3, sent. 26997 del 2005, cit.), precisandosi, di recente, che “l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1127 c.c., comma 1″ (Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096, Rv. 644388-01).

8.1.2. Orbene, già alla stregua di queste considerazioni deve ritenersi che il primo e terzo motivo di ricorso non siano fondati.

Entrambi, infatti, muovono dal presupposto – giuridicamente errato, alla stregua della giurisprudenza appena richiamata – che l’apprezzamento dell’idoneità della condotta di M.G. a porsi quale causa da sola sufficiente a produrre l’evento dannoso, costituito dapprima dalla sua malattia e poi dalla sua morte, sia stato condotto dalla Corte territoriale (e, soprattutto, che dovesse esserlo), alla stregua dell’art. 1227 c.c., comma 2, in applicazione della quale il giudice di appello, secondo i ricorrenti, sarebbe incorso sia in un “error in procedendo”, avendo compiuto tale accertamento d’ufficio e non “ope exceptionis” (primo motivo), ed avendone fatto, oltretutto, cattiva applicazione (terzo motivo).

Per contro, il giudice d’appello non ha affatto applicato l’art. 1227 c.c., comma 2 (ciò che avrebbe, in effetti, richiesto un’eccezione di parte; da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 192112″ Rv. 649740-01, in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2010, n. 12714, Rv. 613017-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2006, n. 1213, Rv. 587997-01), ma ha proceduto, come era in suo potere – o meglio, dovere – fare, ad accertare, alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c., comma 1, l’elemento costitutivo dell’illecito rappresentato, “a monte”, dal nesso causale tra comportamento dell’asserito danneggiante ed evento dannoso (la “Haftungsbegriindende Kausalitat” di cui sopra si diceva).

A corroborare tale conclusione – e con essa, come si vedrà, anche quella della non fondatezza pure del secondo motivo di ricorso concorre quanto affermato, di recente, da questa Corte.

Essa – nel vagliare la legittimità di una sentenza di merito che, in relazione proprio alla fattispecie dei cd. “danni da fumo attivo”, aveva individuato la causa dei danni lamentati in “un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire”, ovvero la “scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” ha ribadito che “nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato”, sicchè, “verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza nè l’accertamento di un’eventuale colpa, nè l’accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio)” (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11272, non massimata).

Su tali basi, dunque, il citato arresto – nel rilevare che il giudice di appello aveva “effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 quanto ex art. 2050, escludendolo”, essendo, in particolare, pervenuto a tale esito “in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo” costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole cd autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” – ha, di conseguenza, dichiarato “irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 11272 del 2018, cit.).

Su queste basi, dunque, anche il secondo motivo di ricorso – che ipotizza una falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., in relazione, in particolare, alla prova liberatoria da esso prevista – risulta non fondato.

8.2. Anche il quarto motivo del ricorso principale non è fondato.

8.2.1. Sul punto, deve muoversi dalla premessa che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è, ormai, destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01 nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ciò detto, nell’individuare nella condotta di M.G. la causa esclusivo dell’evento dannoso patito dallo stesso (e dai suoi congiunti), la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, senza affidarsi ad affermazioni “inconciliabili” tra loro o “irriducibilmente contraddittorie”, in particolare osservando come costui avesse fumato fin dalla più giovane età, per oltre trent’anni, in quantità smodata e a dispetto della raccomandazione di astenersi, impartitagli dal proprio medico curante.

8.3. Pure il quinto motivo non è fondato.

8.3.1. La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare le risultanze della CTU, in relazione alla possibilità per il M. di smettere di fumare, ma le ha, semplicemente, disattese, sicchè deve darsi seguito a quanto già affermato da questa Corte, ovvero che “il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 21 dicembre 2017, n. 30733, Rv. 646659-01).

8.4. Infine, neppure il sesto motivo è fondato.

8.4.1. Non ricorrono, infatti, i presupposti – come ha evidenziato la controricorrente BAT-Italia – per ritenere integrata la notificazione dell’atto di appello, nei confronti di tale soggetto, a soli fini di “litis denuntiatio”, ciò che avrebbe effettivamente reso illegittima la condanna degli odierni ricorrenti a rifonderle le spese di lite (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635981-01).

Infatti, nell’ipotesi in esame, il gravame esperito dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del primo giudice era senz’alcun dubbio rivolta contro BAT-Italia, visto che nell’atto di impugnazione si leggeva “i motivi di appello e le conseguenti domande risarcitorie svolti con il presente atto dovranno intendersi rivolti nei confronti della BAT-Italia S.p.a.”, tanto che, nelle conclusioni del medesimo atto, veniva chiesta la “condanna di BAT Italia per il solo caso di appello incidentale in ordine alla titolarità passiva del rapporto e di riconosciuta sua responsabilità ovvero corresponsabilità”.

9. Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto del principale.

10. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti dello stesso, in ragione di precedenti giurisprudenziali non univoci (anche nella giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2009, n. 26516, Rv. 610473-01), in ordine alla risarcibilità dei danni da fumo attivo. Evenienza, questa, idonea ad integrare taluno di questi “giusti motivi”, ex art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dai diversi interventi legislativi che hanno avuto origine con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, visto che l’atto di citazione risulta notificato il 21 giugno 2001).

11. A carico dei ricorrenti principali sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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