Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1165 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 1165 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso 26415-2013 proposto da:
LAFRATTA BARBARA C.F. LFRBBR75M70F839B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 71, presso lo btudip
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
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del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 18/01/2018
avverso
la
sentenza n.
9101/2012
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2012 R.G.N.
11529/2007.
PROC. nr . 26415/2013 RG
RILEVATO
che con sentenza in data 8.11.2012/22.11.2012 ( nr.9101/2012) la Corte
di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
sede
(nr. 22988/2006), che aveva respinto la domanda proposta da
BARBARA LAFRATTA nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la
dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
« per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito
presso Polo Corrispondenza Campania-UDR Napoli Matteotti »;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso BARBARA LAFRATTA, affidato
a due motivi, al quale ha opposto difese la società POSTE ITALIANE con
controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:
– con il primo motivo di ricorso: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3
cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione: dell’ articolo 1 D.Lgs.
368/2001 e della direttiva comunitaria nr. 70/1999, in relazione agli
artt.1362 e segg. cod.civ., dell’articolo 2697 cod.civ., dell’articolo 116
cod.proc.civ. La denunzia afferisce alla statuizione in sentenza della
specificità della causale del termine indicata nel contratto di lavoro; la
ricorrente ha dedotto che il contratto di lavoro era privo delle indicazioni
necessarie, secondo i principi affermati da questa Corte, a determinare
il numero dei lavoratori da sostituire e le ragioni della assenza ed,
inoltre, che l’ufficio in cui ella veniva applicata (ufficio postale di Napoli
Matteotti) rientrava tra le unità organizzative elementari per le quali era
possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire;
– con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 3
cod.proc.civ., violazione di legge e dell’articolo 2110 cod. civ. in
relazione agli articoli 1 e 2 D.Lgs. 368/2001; violazione dell’articolo
2697 cod.civ.
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subordinato stipulato tra le parti di causa nel periodo 17-3/31.5.2004
PROC. nr . 26415/2013 RG
Con il motivo la parte ricorrente ha assunto che Poste Italiane era
rimasta inadempiente al proprio onere di provare la effettiva esistenza
della causale sostitutiva. Ha censurato la sentenza gravata per avere
affermato che la sussistenza in concreto della ragione sostitutiva non
era stata contestata. Ha esposto di avere dedotto con il ricorso
introduttivo di avere occupato un posto vacante e che nell’ufficio ove
a carico di Poste Italiane la prova della effettività della ragione
sostitutiva e ciò anche in ipotesi di mancanza di contestazione. Il
ragionamento seguito dalla Corte territoriale determinava una
inversione dell’onere della prova.
Inoltre con il motivo la ricorrente ha assunto la nullità del termine per
mancata indicazione nel contratto dei compiti cui era preposta, delle
ragioni di assenza del personale da sostituire, del nome di lavoratore
sostituito, nei sensi indicati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr.
214/2009;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;
che ,infatti , i due motivi che possono essere trattati congiuntamente
perché, almeno parzialmente, sovrapponibili sono infondati;
– il primo ed il secondo
motivo— nella parte in cui quest’ultimo
denunzia la nullità del termine per la genericità della causale indicata in
contratto— sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte;
è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali
complesse- in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona
ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente
scoperta- l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito
territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il
diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire
ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni
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aveva prestato servizio vi erano delle croniche carenze di organico; era
PROC. nr . 26415/2013 RG
caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità ( ex plurimis: 25/02/2016, n. 3719; Cass. 171-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216,
Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n.
9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). In particolare, sulla scia di Cass. n.
1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società
dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale
sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565,
Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n.
8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-72011 n. 14868). Il criterio elastico qui ribadito deve essere riferito
°*rganizzazione aziendale e non allo specifico ufficio di
adibizione del lavoratore; non è dunque necessaria ad assolvere al
requisito di specificità la indicazione nel contratto né del nominativo né
del numero dei lavoratori assenti nell’unità organizzativa di
assegnazione del lavoratore a termine nè delle ragioni delle assenze.
L’accertamento in concreto del numero dei lavoratori in organico assenti
attiene piuttosto al piano della prova in giudizio della effettività della
causale.
La Corte di merito ha dunque correttamente ritenuto specifica la
causale del termine alla luce della indicazione nel contratto di elementi
quali l’ambito territoriale di riferimento (Polo Corrispondenza
Campania), il luogo della prestazione lavorativa (UDR Napoli Matteotti) ,
le mansioni per le quali la lavoratrice era stata assunta (servizio di
recapito-portalettere Junior), il periodo di riferimento;
– il secondo motivo,
nella parte in cui la ricorrente censura la
statuizione relativa alla mancata contestazione della effettività della
ragione sostitutiva è inammissibile. La deduzione della violazione
dell’articolo 2697 cod. civ. è inconferente rispetto alla ratio decidendi:
la Corte di merito non ha applicato la regola di giudizio dell’articolo
2697 cod.civ., che, in mancanza della prova del fatto controverso, pone
la soccombenza a carico della parte onerata della prova; ha ritenuto,
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avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità
PROC. nr . 26415/2013 RG
piuttosto, che la impugnazione del contratto non investiva anche il
profilo della insussistenza in concreto della esigenza sostitutiva. Per
impugnare tale statuizione la parte qui ricorrente avrebbe dovuto
indicare e localizzare specificamente le allegazioni svolte, nell’atto
introduttivo ed in appello, per contestare il proprio utilizzo in
sostituzione di colleghi assenti (articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ),
rilevanti (articolo 369 nr. 4 cod.proc.civ.) . A tali oneri la parte non ha
adempiuto, limitandosi a richiamare genericamente le allegazioni del
primo grado senza neppure indicare il motivo d’appello svolto sul
punto;
che pertanto il ricorso deve essere respinto;
che le spese si regolano come da dispositivo, secondo la soccombenza;
che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.9.2017
provvedendo, poi, al deposito in questa sede degli atti processuali