Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11649 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-B, presso

lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SIGMA RESTHOTEL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 27/03/08, depositata l’01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Napoli propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti della Sigma Resthotel s.r.l. in liquidazione (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Tarsu relativa all’anno 2004, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di legge) è inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto (col quale si chiede a questa Corte di dire se, “per il caso di società distinte che svolgono attività diverse e non assimilabili tra loro ed occupano superfici diverse e prive di servizi comuni, ciascuna sia tenuta al pagamento della tassa in ragione del locale delle aree coperte che occupa o detiene ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63 , comma 1 o se vada applicato il successivo D.Lgs. citato, art. 63, comma 3”), posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, dovendo in ogni caso ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto sia privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (v. tra numerose altre SU 6420 del 2008). Il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione) è inammissibile per mancanza della indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v.

cass. n. 8897 del 2008).

E’ appena il caso di sottolineare che l’indicazione de qua deve sempre avere ad oggetto (non più un una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo una indicazione costituente un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, ma altresì l’individuazione di uno o più fatti specifici rispetto ai quali la motivazione risulti viziata nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo dei medesimi. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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