Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11649 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25801-2010 proposto da:

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO GENOVA & IMPERIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2009 della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA, ,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

2)udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI ADRIANO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

1) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha proposto ricorso per cassazione su un motivo, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 92/10/2009, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata riconosciuta la legittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla domanda, avanzata dalla Fondazione, di rimborso dell’IRPEG versata in eccesso per gli esercizi 1995/1996 per avere utilizzato l’aliquota IRPEG ordinaria, in luogo di quella agevolata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 3 ritenuta spettante. La richiesta di rimborso era seguita alla presentazione di una dichiarazione integrativa in data 30.12.1997.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che alla Fondazione non spettasse il rimborso sulla considerazione che per statuto la Fondazione era tenuta ad assegnare almeno il 50% dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione alla Banca Carige SPA ad apposita riserva finalizzata agli aumenti di capitale della medesima banca, destinazione quindi volta a scopi commerciali e non già di utilità sociale, come richiesto dal cit. art. 6. Escludeva inoltre che la Fondazione avesse dato prova della prevalenza dello svolgimento di attività no profit.

3. La Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con un unico motivo la contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 degli artt. 1362 e ss, artt. 2082 e 2195 c.c., art. 2369 c.c., comma 1, art. 2497 c.c. e ss., della L. 30 luglio 1990, n. 218, art. 2 e del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, 20, del D.M. 26 novembre 1993, art. unico, (c.d. regolamento Barucci), D.M. 1 giugno 1994, art. unico, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, art. 1, comma 7 conv. in L. 30 luglio, n. 474; e D.M. 18 novembre 1994 (c.d. direttiva Dini). Omesso e/o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5)”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato la non ricorrenza, nella specie, dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni in considerazione della natura e delle finalità della Fondazione e dell’attività svolta, rimarcando in proposito la rilevanza della destinazione di almeno il 50% degli utili al fondo destinato agli aumenti di capitale della Banca Carige.

1.2. Il ricorso è infondato, sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.

A partire, infatti, da Cass., sez. un., n. 1576 del 2009 (che ha confermato un indirizzo già emerso negli anni 2007 e 2008), sono stati più volte affermati e vanno ribaditi i seguenti principi: a) gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni), quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel D.P.R. n. 601 del 1973, citato art. 6 il quale riconosce l’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG in ragione del profilo soggettivo dei beneficiari e non in relazione all’attività da essi oggettivamente svolta;

b) la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;

c) la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;

d) ne deriva l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, di conseguenza, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, è subordinata alla dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di avere in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale, anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni, nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (cfr. Cass. nn. 25738 e 26883 del 2009, 3415 e 12243 del 2010, 16842 del 2013, 17669 del 2014, 9696/2015).

1.3. Il motivo è altresì inammissibile per carenza di autosufficienza poichè nulla è trascritto del ricorso originario, necessario a comprendere se effettivamente ed in che modo la Fondazione avesse inteso provare di essersi esclusivamente dedicata allo svolgimento di attività di interesse generale rientranti nella previsione di cui all’art. 6 cit. Ciò comunque non sarebbe stato sufficiente a contrastare la motivazione della CTR, fondata sulla accertata destinazione del 50% degli utili al fondo capitalizzazione della Banca Carige.

2.1. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida a favore dell’Agenzia delle entrate nel compenso di Euro 10.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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