Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11648 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25343-2008 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato CONTARDI GENNARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DORIA ATTILIO, giusta procura speciale alle liti

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO DI FOGGIA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 19/06/07,

depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Doria Attilio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.V. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non si è costituita) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore di un fondo la cui proprietà era stata trasferita a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la C.T.R. Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza impugnata (che aveva accolto i ricorsi proposti dai venditori e dall’acquirente) disponendo che il valore del fondo doveva essere determinato in base alla cd.

“valutazione automatica tabellare” e con riferimento all’anno 1997, data di pubblicazione della sentenza costitutiva.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce omessa pronuncia “su eccezioni e domande formulate da una parte processuale”) presenta diversi profili di inammissibilità e in particolare: inidoneità del quesito di diritto (che è generico e non precisa quali fossero le domande e le eccezioni sulle quali i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunziarsi) e mancato rispetto del principio di autosufficienza (per mancata riproduzione in ricorso del contenuto dei suddetti atti), principio ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità anche in ipotesi di denuncia di error in procedendo. Il secondo e il terzo motivo di ricorso (coi quali si deduce vizi di motivazione) sono inammissibili, posto che il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare soltanto l’accertamento in fatto, non (come nella specie) la motivazione in diritto della sentenza e che, in ogni caso, non risulta l’indicazione riassuntiva e sintetica (richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c.) circa il fatto controverso e decisivo in ordine al quale la motivazione sarebbe viziata.

Il quarto motivo (col quale si deduce violazione di norme di legge per aver determinato il valore del bene alla data della sentenza costitutiva e non alla data del preliminare di vendita) è, anche prescindendo da valutazioni circa l’adeguatezza del proposto quesito di diritto, in ogni caso manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a), prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto (come nella specie) con sentenza adottata ai sensi dell’art. 2932 c.c. occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva (v. cass. n. 22847 del 2010). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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