Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11648 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOLE FRUTTA DI D’ANGIO’ ANTONIETTA e C. S.A.S., già Sole Frutta di

D’Angiò Silvana e C. S.a.S., in persona dell’omonima legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 99, (studio avv. ANTONIO D’ALESSIO), presso lo studio

dell’avvocato ADDESSI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO, giusta procura ad litem

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRIGOTHERM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato VITALE ELIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MASSARI GIANCARLO, LA GUARDIA PAOLA, giusta procura

alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

SIARCO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, del 3/5/06, depositata il 21/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Viene impugnata la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, del 3/5/06, depositata il 21/08/2006.

Resiste con controricorso l’intimata.

2. – Veniva attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., per la pronuncia della inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

3. – Per l’udienza fissata per la camera di consiglio, perveniva tempestiva rinuncia del ricorrente, sottoscritta personalmente e dal difensore, notificata alla controparte che ha aderito.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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