Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11648 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16397-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8064/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 20860/16 accoglieva il ricorso proposto da C.V. e C.G. avverso l’avviso di accertamento in materia di estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 8064/2018, dichiarava inammissibile l’appello per nullità della notificazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di due motivi.

L’intimato non si è costituito.

Con ordinanza del 7.9.2020 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di merito.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la nullità e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, lett. O, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c..

La ricorrente, ricostruito il quadro di riferimento normativo, sostiene la validità dell’atto di appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata affermando la tempestività della notifica spedita nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica malgrado l’atto avesse raggiunto il suo scopo con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto stesso.

I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e vanno rigettati, confermando il dispositivo, ma correggendo la motivazione.

Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non per questo risulta meritevole di cassazione.

Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio – cfr. Cass. n. 7774/2020 -.

Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Ciò premesso, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza in atti della sentenza della CTP depositata il 22.9. 2016;

una sorta di elenco delle raccomandate inviate in un certo giorno dalla Nexive, senza alcuna firma da parte del ricevente; l’atto di costituzione in appello dei contribuenti del 19.5.2017 con cui si dà atto della ricezione in data 24.3.2017.

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla data di notifica dell’appello, e conseguentemente difetta la prova della sua tempestività; l’unica data certa, costituita dalla costituzione in giudizio del contribuente, si pone al di fuori del termine semestrale per la proposizione del gravame.

Perchè la data di recezione dell’appello è del 24.3.2017 e quindi ben al di là della scadenza del 22.3.2017.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso in appello è dunque inammissibile per tardività.

Le superiori considerazioni rendono dunque infondate le censure proposte dalla parte ricorrente risultando corretta nel dispositivo la dichiarata inammissibilità dell’appello per causa diversa da quella prospettata dalla CTR – inesistenza della notifica compiuta a mezzo poste private – in ragione della sua tardività e non dell’inesistenza della notifica effettuata a mezzo poste private.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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