Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11647 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLE DI

CAPO VERDE 26 (OSTIA LIDO), presso lo studio dell’avvocato DI

BENEDETTO ALFONSO, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AVENATI FABRIZIO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Concessionaria del Servizio di

Riscossione Tributi per la Provincia di Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 984/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

6/12/05, depositata l’11/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso L. n. 659 del 1981, ex art. 22, depositato in data 15.09.05, la sig.ra F.M. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace il Comune di Roma, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 02.06.2005. La signora F. invocava l’insussistenza del credito azionato per intervenuta prescrizione dello stesso, atteso che la cartella impugnata non era stata notificata entro i cinque anni dalla presunta commessa infrazione. La ricorrente eccepiva, altresì, la nullità della notifica della cartella medesima in quanto l’atto impugnato veniva notificato dall’agente postale nelle mani del figlio, R.M., minore di anni quattordici.

2. – Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che dagli atti di causa risultava provato che “il verbale dell’infrazione stradale” fosse stato regolarmente notificato.

3. – Avverso detta sentenza la sig.ra F. propone ricorso per la sua cassazione ponendo a base dello stesso i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., comma 2 e dell’art. 160 c.p.c., in relazione all’art 360 c.p.c., n. 3; 2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

4. Resiste con controricorso la parte intimata.

5. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. Il ricorso va accolto quanto al secondo motivo. Il primo motivo risulta, infatti, infondato, posto la dedotta nullità della notifica è stata sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in conseguenza della tempestiva opposizione. Il secondo motivo è fondato, posto che risulta intervenuta l’eccepita prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, posto che il verbale risultava notificato nel 1996, mentre la cartella di pagamento fu notificata nel 2005.

8. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla l’ordinanza ingiunzione in questione.

9. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella opposta. Condanna parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 500,00 per onorari e Euro 100,00 per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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