Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11647 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6882-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CIVITAVECCHIA;

– intimato –

Nonchè da:

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLA

BRANDA, giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

2)udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del

ricorso incidentale;

3) udito per il controricorrente l’Avvocato ESCALAR GABRIELE per

delega Avvocato SALVINI LIVIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del ricorso incidentale;

1) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 07/14/2009, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla domanda di esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, come previsto dalla L. 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10 bis per l’anno di imposta 1997, avanzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, già Ente Cassa di Risparmio di Civitavecchia, avendo escluso l’Ufficio che la Fondazione rientrasse tra i soggetti agevolabili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che alla Fondazione spettasse detta agevolazione perchè aveva dimostrato di non esercitare influenza sulla società partecipata, essendosi limitata all’amministrazione al godimento dei dividendi della partecipazione, e di avere perseguito finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, avendo svolto nell’esercizio 1996/97 in via esclusiva attività di erogazione gratuita di danaro a favore di enti giudicati meritevoli; affermava, quindi, che, quanto sostenuto dall’Ufficio sull’idoneità dell’esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione detenuta in Cariciv a configurare la Fondazione come una sorta di holding di partecipazioni, non era stato provato nè aveva smentito le avverse emergenze.

3. La Fondazione ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni sulla base della natura e dell’attività sociale e di interesse pubblico svolta dalla Fondazione, sulla scorta del seguente quesito “Dica la Corte se una corretta interpretazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 nel testo in vigore nel 1907/1998 escluda la possibilità di ricomprendere nell’elenco gli enti beneficiari dell’IRPEG ridotta del 50% le Fondazioni bancarie istituite ai sensi delle L. n. 218 del 1990 e L. n. 356 del 1990 e se conseguentemente sia illegittima una sentenza che ritenga fondata una domanda di rimborso della metà dell’IRPEG corrisposta da una Fondazione di tale natura sul presupposto che la stessa possa essere ricompresa nel cit. art. 6”.

1.2. Il primo motivo è inammissibile perchè non è pertinente alla fattispecie in esame. Invero, il provvedimento impugnato originariamente e la statuizione della CTR riguardano la domanda di esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi e non la applicazione ridotta dell’IRPEF, oggetto della contestazione; anche il richiamo alla sentenza n. 5740/2007 della Cassazione contenuto nel ricorso (fol. 6) che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto riguardare la stessa questione tra le stesse parti per annualità diverse, non coglie nel segno perchè è relativa ad altra Fondazione ed altra Cassa di Risparmio.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia “motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Lamenta l’Agenzia delle Entrate che il giudice di appello abbia formulato un giudizio valutativo in merito allo svolgimento da parte della Fondazione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico rilevante ai fini della applicazione del beneficio di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 omettendo tuttavia di individuare le circostanze e gli elementi idonei a comprovare tale natura.

2.2. Il secondo motivo è assorbito dalla pronuncia di inammissibilità del primo.

3.1. Con il ricorso incidentale si denuncia la nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto la CTR ammissibile l’appello, nonostante la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi. Secondo la ricorrente incidentale la CTP aveva accolto l’impugnazione del provvedimento di diniego dall’esonero da ritenuta non solo perchè la Fondazione aveva dimostrato di perseguire le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, ma anche per l’ulteriore e concorrente considerazione che la motivazione del provvedimento era del tutto infondata, in quanto – ai fini dell’esenzione – era irrilevante se la Fondazione rientrasse o meno tra gli enti previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

3.2. La disamina del ricorso incidentale è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

4.1. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente Agenzia nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;

condanna la Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 7.500,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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