Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11647 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21889/2011 proposto da:

T.E.C.N.I.C. TECNICHE E CONSULENZE NELL’INGEGNERIA CIVILE –

CONSULTING ENGINEERS – S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso l’avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già

FERROVIE DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

290, presso l’avvocato PAOLO CARBONE, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.E.C.N.I.C. TECNICHE E CONSULENZE NELL’INGEGNERIA CIVILE –

CONSULTING ENGINEERS – S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso l’avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 418/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PALLOTTINO ALESSANDRO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CARBONE PAOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1994, la TECNIC Tecniche e Consulenze nell’Ingegneria Civile – Consulting Engineers s.p.a. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima sospensione dei lavori, in relazione al contratto stipulato tra le parti in data 18 novembre 1988 (avente ad oggetto l’elaborazione grafica per la redazione del progetto esecutivo generale della nuova linea ad Alta Velocità (OMISSIS), lotto (OMISSIS)), disposta dalla stazione appaltante per il periodo dal 16 febbraio 1989 al 14 marzo 1991. Il Tribunale adito, con sentenza n. 39535/2003, rigettava la domanda, condannando la società attrice alle spese di lite.

2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello la TECNIC s.p.a., che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 418/2011, depositata il 3 febbraio 2011, con la quale il giudice di seconde cure, dopo avere ritenuto tempestiva la riserva formulata dall’impresa appaltatrice solo al momento della ripresa dei lavori, e sussistente la responsabilità della stazione appaltante per la abnorme durata della disposta sospensione, rigettava, nondimeno, la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla TECNIC s.p.a., per difetto di prova dell’effettivo pregiudizio subito.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la TECNIC – Tecniche e Consulenze nell’Ingegneria Civile – Consulting Engineers s.p.a. nei confronti della rete Ferroviaria Italiana s.p.a., sulla base di tre motivi.

4. La resistente si è costituita con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale la ricorrente principale ha replicato con controricorso ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso incidentale condizionato della RFI s.p.a., investe una questione preliminare di merito, ossia la ritenuta – da parte della Corte di Appello –

tempestività dell’iscrizione della riserva per cui è causa da parte dell’impresa appaltatrice TECNIC s.p.a., in relazione al contratto stipulato tra le parti in data 18 novembre 1988 (avente ad oggetto l’elaborazione grafica per la redazione del progetto esecutivo generale della nuova linea ad Alta Velocità (OMISSIS), lotto (OMISSIS)). Nondimeno, tale ricorso deve essere esaminato all’esito della valutazione di eventuale fondatezza del ricorso principale proposto dalla ditta appaltatrice.

1.1. Ed invero, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Nell’ipotesi in cui sia, invece, intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass. S.U. 7381/2013; Cass. 4619/2015).

1.2. Ne consegue che, avendo – nel caso di specie – la Corte territoriale dichiarato tempestiva la riserva formulata dalla TECNIC s.p.a. all’atto della ripresa dei lavori, in data 14 marzo 1991, sospesi fin dal 16 febbraio 1989, il ricorso incidentale, peraltro espressamente qualificato come condizionato, della RFI s.p.a., deve essere esaminato dopo il ricorso principale, concernente il merito della vertenza, proposto dalla società appaltatrice.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo e secondo motivo di ricorso principale – che, per loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente -, la TECNIC s.p.a. denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello abbia, per un verso, ritenuto comprovata la sussistenza di un danno risarcibile, per altro verso, ritenuto non dimostrata l’entità materiale del pregiudizio subito dalla TECNIC s.p.a., omettendo del tutto l’esame delle risultanze probatorie in atti, ed inspiegabilmente denegando, pure a fronte dell’affermata sussistenza di un pregiudizio, la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

2.2. Le censure sono fondate, restando assorbito – anche dall’accoglimento del ricorso incidentale, per le ragioni che in seguito si esporranno – il terzo motivo, concernente la richiesta riduzione delle spese processuali di primo grado.

2.2.1. Deve, per vero, osservarsi che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis), sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un’obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. 17076/2007;

6064/2008; S.U. 24148/2013).

2.2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, nell’esaminare il merito della vicenda concernente le conseguenze pregiudizievoli per la TECNIC s.p.a. della sospensione disposta dalla RFI s.p.a. per il periodo dal 16 febbraio 1989 al 14 marzo 1991, per un verso, afferma (pp. 5-8 che: a) nella fattispecie sottoposta al suo esame si sarebbe verificato uno “squilibrio” nel rapporto contrattuale de quo, a causa della sospensione protrattasi per oltre due anni, ossia per un tempo superiore di oltre tre volte la durata prevista in contratto per la realizzazione dell’opera; b) che tale “indiscriminata durata della sospensione”, dovuta alla stazione appaltante non poteva ricadere sulla controparte; c) che la stessa sospensione era da reputarsi “scarsamente giustificata”; d) che la RFI si doveva “assumere la responsabilità delle conseguenze dannose prodotte dalla sua unilaterale decisione – non dipesa da fatti oggettivamente imprevisti e imprevedibili – di sospendere i lavori per un così lungo arco di tempo, che supera in concreto ogni limite di ragionevolezza”; e) che può “ragionevolmente presumersi che dalla lunga sospensione possa essere derivato alla società attrice un danno, commisurato sostanzialmente ad un aumento dei costi”; f) che “la circostanza trova, in qualche misura, conferma anche nella prova testimoniale espletata”, sebbene questa non consenta “di addivenire a una qualche individuazione dell’ammontare del danno”, nonchè nelle risultanze, rese “alla luce della documentazione acquisita”, della disposta c.t.u. Ne discende che, alla stregua di quanto suesposto deve inferirsi che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente, in base agli elementi di prova acquisiti, sia la responsabilità dell’ente committente, sia la sussistenza di un danno concreto subito dall’impressa esecutrice delle opere, consistente nell’aumento dei costi del servizio prestato.

2.2.3. Per altro verso, tuttavia, la Corte di merito, in maniera del tutto contraddittoria ed incongrua, afferma che la società appellante non avrebbe fornito la “prova certa ed adeguata dell’entità materiale del pregiudizio sofferto” (p. 7), trascurando totalmente, al riguardo, sia le risultanze della c.t.u., che aveva quantificato il danno in Euro 180.657,55 (p.2), sia la documentazione versata in atti (e riprodotta nel ricorso), comprovante i costi affrontati dall’impresa a causa della sospensione.

2.2.4. In ogni caso, una volta ritenuto comprovata, sulla base di presunzioni e delle risultanze della prova per testi, l’esistenza di un concreto pregiudizio per la TECNIC s.p.a., la Corte territoriale non avrebbe dovuto escludere – come ha fatto – il ricorso alla liquidazione equitativa del danno. In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., ciò che necessariamente si richiede è, invero, la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all’entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. 9385/1996; 11968/2013).

2.3. Per tali ragioni, dunque, i motivi di ricorso suesposti andrebbero accolti.

3. E tuttavia, deve rilevarsi che i tre motivi del ricorso incidentale, condizionato proposto dalla RFI s.p.a., con i quali la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonchè l’insufficiente ed illogica motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si palesano fondati, derivandone – poichè il ricorso incidentale verte su di una questione preliminare di merito l’assorbimento del ricorso principale.

3.1. Si duole, invero, la ricorrente in via incidentale del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – tempestiva la riserva formalizzata dall’impresa appaltatrice solo al momento della ripresa dei lavori, laddove, in base all’art. 44 delle Condizioni generali di contratto le contestazioni – da formularsi in modo specifico e con l’espressa indicazione delle conseguenze negative che ne sarebbero derivate per l’impresa – avrebbero dovuto essere inviate, con lettera raccomandata, al direttore dei lavori “entro 15 giorni dal momento in cui i fatti e le circostanze su cui si fondano erano conoscibili all’appaltatore”. E nel caso di specie, a parere della ricorrente, nel verbale di sospensione dei lavori la stazione appaltante aveva già dato espresso e circostanziato conto delle cause che avevano determinato la necessità di sospendere i lavori. Per il che, la TECNIC s.p.a. sarebbe stata in grado fin dall’inizio di qualificare la sospensione de qua come illegittima.

3.2. Di più, avendo la stessa ditta appaltatrice affermato che il pregiudizio per il mancato impiego dei professionisti e tecnici dedicati alla commessa di RFI era durato sessanta giorni, dopo i quali la squadra era stata impiegata in altri lavori, la riserva avrebbe dovuto essere formulata dalla TECNIC al più tardi entro quindici giorni dal momento in cui era cessato il pregiudizio derivante dalla sospensione, disposta il 16 febbraio 1989, ossia entro il 2 maggio 1989. Con la conseguenza che la riserva, formulata solo nel verbale di ripresa dei lavori in data 14 marzo 1991, sarebbe da reputarsi sicuramente tardiva.

3.3. Le doglianze sono fondate.

3.3.1. Questa Corte ha, invero, più volte avuto modo di chiarire che, in tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64, (applicabile “ratione temporis”), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. o con le altre modalità contrattualmente convenute. Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all’atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007;

15693/2008).

3.3.2. Ne discende che, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poichè, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori. E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore – una volta formulata tempestivamente la riserva – di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. 3167/1981; 6911/1982; 9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).

3.3.3. In conformità all’indirizzo interpretativo succitato, questa Corte ha, dipoi, stabilito – con specifico riferimento alla materia de qua – che l’onere della riserva trova applicazione anche per le opere eseguite dalle Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.), secondo i capitolati generali approvati il 9 aprile 1909 e il 3 maggio – 14 luglio 1922, a norma dei quali deve ritenersi cogente per l’appaltatore l’onere di iscrivere la sua riserva nel termine di cinque giorni, con decorrenza dal “verificarsi del fatto o della circostanza” dai quali deriva la richiesta, da parte dell’impresa appaltatrice, di risarcimento del danno subito o di rimborso dei maggiori esborsi affrontati. Tale termine – si è, invero, affermato – decorre dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si verifica obiettivamente la denunciata diversità della situazione di fatto rispetto a quella programmata, a prescindere sia dai suoi ulteriori sviluppi nel prosieguo e dalla previsione della sua ripetitività, del suo permanere o venir meno, sia dall’apprezzamento da parte dell’appaltatore della potenzialità dannosa e delle conseguenze lesive dell’evento.

E ciò – si badi – anche in presenza dei cosiddetti fatti lesivi produttivi di danno continuativo, con la conseguenza che, soltanto laddove non sussistano elementi o dati sufficienti, come può accadere soprattutto per gli eventi prodotti da una serie causale di non immediata percezione, l’onere di apporre la riserva non può considerarsi attuale (Cass. 6443/2009).

3.3.4. Com’è evidente, la citata pronuncia, ribadisce – nella sostanza – il principio, esposto da questa Corte sul piano generale, secondo cui l’onere di iscrivere la relativa riserva si rende attuale nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, dal momento che l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. 15013/2011).

Tali conclusioni sono state, infine, ribadite – con riferimento ad una vicenda del tutto identica a quella in esame – da una successiva pronuncia con la quale questa Corte ha affrontato la questione relativa alla tempestività della riserva proposta nella vigenza dell’art. 44 delle Condizioni Generali dei contratti di appalto delle Ferrovie dello Stato (applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), a tenore del quale le riserve, da formulare in modo specifico e con la precisazione delle richieste economiche conseguenti ad esse, devono “essere inviate per lettera raccomandata a. r. al Direttore dei Lavori per conto dell’Ente, entro quindici giorni dal momento in cui i fatti e le circostanze su cui si fondano erano conoscibili all’appaltatore”, che, qualora non proponga tali riserve nei termini e con il rispetto delle condizioni di cui sopra, “decade da ogni eventuale diritto di farle valere successivamente o in altra sede” (cfr. Cass. 9244/2012).

3.3.5. Ebbene, nelle due identiche vicende oggetto sia del precedente che del presente giudizio, la RFI s.p.a. – come risulta dallo stesso ricorso della TECNIC s.p.a. (p.2), che ha trascritto sul punto in questione la missiva di sospensione dei lavori in data 14 febbraio 1989 – rendeva immediatamente noto alla ditta appaltatrice che la sospensione era dovuta alla necessità di sottoporre il progetto di massima dell’Alta Velocità (OMISSIS) ai “Comuni interessati dal tracciato ed alle regioni Lazio e Campania nonchè agli altri enti interessati”. E dall’atto di appello della TECNIC s.p.a. – trascritto nel ricorso incidentale della RFI s.p.a. – si evince che, secondo l’appaltatrice, tale sospensione non trovava alcun “sostegno in una previsione nè contrattuale nè normativa”, apparendo la decisione della Rete ferroviaria ancorata “a soli motivi di opportunità di mera e colpevole scelta (…) dell’Ente” (pp. 30 e 31), al quale andava, pertanto, imputata la responsabilità esclusiva di tale sospensione.

Se ne deve necessariamente inferire che l’impresa esecutrice dei lavori era consapevole fin dal ricevimento dell’ordine di sospensione della – almeno ipotizzabile – illegittimità della sospensione, con conseguente onere di formalizzare la riserva nei quindici giorni successivi, ai sensi dell’art. 44 delle Condizioni Generali di contratto (conf. Cass. 9244/2012).

3.3.6. Ma vi è di più. Dall’esame dell’impugnata sentenza (p. 7) si desume, invero, che la stessa società appellante aveva indicato in sessanta giorni lavorativi il tempo di riassetto delle risorse organizzative (personale e mezzi), rimaste improduttive per tale arco temporale, confermato anche dai testi escussi, ma ritenuto, per contro, eccessivo dal consulente, che lo aveva ridotto a venti giorni (v. controricorso, p. 41). Ad ogni buon conto, anche a voler considerare i sessanta giorni dedotti dall’impresa, è evidente che –

essendo stata la sospensione disposta dalla stazione appaltante con decorrenza dal 16 febbraio 1989 – a far tempo dal 17 aprile 1989 la sospensione in questione non ha neppure prodotto ulteriori pregiudizi per la TECNIC s.p.a., sicchè la formalizzazione della riserva avvenuta quasi due anni dopo (in data 14 marzo 1991) non trova giustificazione alcuna (così anche, in relazione all’altra vicenda identica alla presente, Cass. 9244/2012).

3.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le censure suesposte devono essere accolte.

4. L’accoglimento dei tre motivi di ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla TECNIC. Tecniche e Consulenze nell’Ingegneria Civile – Consulting Engineering s.p.a..

5. Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito vanno poste a carico della ricorrente principale TECNIC s.p.a., nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla TECNIC. Tecniche e Consulenze nell’Ingegneria Civile – Consulting Engineering s.p.a.; condanna la ricorrente principale TECNIC s.p.a. al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge; condanna la TECNIC s.p.a. alle spese di merito, che liquida, per il primo grado, in Euro 8.500.000, e per il secondo grado in Euro 11.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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