Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11647 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17912/2015 prcposto da:

S.E.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEULADA N. 38/A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

MARIANI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (già Policlinico

Universitario di (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/02/2015 R.G.N. 184/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANLORENZO Rita,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte di Appello di Cagliari ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato la locale Università degli Studi al pagamento in favore di S.E.F. della somma di Euro 36.330,65 a titolo di indennità di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31;

la Corte territoriale riteneva l’insussistenza della giurisdizione per il periodo antecedente al 1 luglio 1998 e, considerando come per il periodo successivo non si ponesse, al di là della tempestività o meno della relativa eccezione formulata dall’Università, un problema di prescrizione (perchè dal 1.7.1998 al 31.12.1998 non erano maturati crediti a conguaglio del lavoratore) accoglieva in parte qua la domanda, in misura di Euro 1.104,13;

la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria, cui l’Università ha resistito con controricorso;

il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme e giudicato interno, nonchè ultrapetizione ed omesso esame di fatto decisivo;

la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado aveva qualificato come “accertamento costitutivo” la determinazione dirigenziale con cui nel 2004 l’Università aveva riconosciuto l’esistenza di differenze retributive non corrisposte, con decisione rimasta priva di censura nell’atto di appello e dunque da aversi per decisiva al fine di escludere che i giudici di secondo grado potessero argomentare, come avevano fatto, in ordine all’irrilevanza di quell’atto, risalente ad epoca in cui certamente non sussisteva più la giurisdizione amministrativa, nel radicare la giurisdizione ordinaria;

con il secondo motivo è addotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per erroneità della declinatoria della giurisdizione pronunciata dalla Corte territoriale (art. 360 c.p.c., n. 1), in contrasto con la giurisprudenza della S.C. secondo cui la giurisdizione amministrativa avrebbe potuto essere affermata soltanto per le controversie riguardanti unicamente ed esclusivamente il periodo antecedente al 1 luglio 1998, senza contare che la sussistenza di un accertamento costitutivo risalente al 2004 avrebbe dovuto, come da primo motivo, far concludere comunque per la sussistenza della giurisdizione ordinaria;

il secondo motivo è fondato ed assorbente;

deve intanto segnalarsi come questa sezione ordinaria sia stata delegata a trattare il motivo sulla giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

ciò posto, anche a prescindere dal valore da attribuire al provvedimento di ricostruzione di carriera del 2004, questa Corte ha reiteratamente ritenuto che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass. 21 aprile 2017, n. 10157; Cass., S.U., 4 luglio 2016, n. 13573; Cass., S.U., 19 aprile 2012, n. 6102);

tali conclusioni sono state di recente espressamente applicate anche in tema di indennità c.d. D.M. (Cass. 21 ottobre 2020, n. 22983) e l’orientamento va qui confermato;

ne deriva il riconoscimento della giurisdizione ordinaria anche per il periodo più risalente e l’assorbimento del primo motivo di ricorso, in quanto ogni questione consequenziale (valore del provvedimento di ricostruzione della carriera; prescrizione etc.) resta di pertinenza del giudice del rinvio.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per tutta la durata del rapporto tra le parti, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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