Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11646 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 31,
presso lo studio dell’avvocato CINTI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato AVENATI FABRIZIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49285/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del
10/11/05, depositata il 18/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Cinti Giuseppe che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso L. n. 659 del 1981, ex art. 22, depositato in data 5.04.2005, la sig.ra R. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma al fine di sentir dichiarare la nullità dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 42136, determinazione dirigenziale n. 5118, recante l’ingiunzione di pagamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 20.01.2001 per la violazione della L.R. n. 3 del 1998, art. 1, in quanto viaggiava sulla vettura indicata in Roma Termini metro linea B, in difetto del titolo di viaggio.
A sostegno della domanda attorea si ponevano i seguenti motivi: a) omessa notifica del verbale di accertamento L. n. 689 del 1981, ex art. 14; b) intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 1.
2. – Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 49285/05 rigettava il ricorso, ritenendo, da un lato, l’inapplicabilità della citata legge, art. 14, commi 2-6, in presenza di contestazione immediata della violazione; dall’altro, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale, dovendosi ritenere la stessa validamente interrotta dalla notificazione del verbale avvenuta a mezzo di raccomandata.
3. – Avverso detta sentenza la sig.ra R. propone ricorso per la sua cassazione, deducendo il seguente motivo: “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudico: inapplicabilità dell’art. 2943 c.c., u.c., per gli atti inviati ad un domicilio diverso da quello del debitore”.
4. – Resiste con controricorso la parte intimata.
5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza e in subordine di accoglimento per manifesta fondatezza.
6. – Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall’esame del fascicolo processuale, ammissibile in relazione al vizio dedotto, risulta che la determinazione dirigenziale fu emessa il 1^ marzo 2005. Risulta ancora che la trasgressione fu contestata il 20 gennaio 2000, direttamente al contravvenzionato, che indicò come sua residenza “(OMISSIS)”. Seguì la notifica del verbale, che non risulta effettuata a tale indirizzo. Infatti, dall’avviso di ricevimento della notifica del maggio 2000 risulta che la stessa fu inviata alla via (OMISSIS), (OMISSIS), e risulta restituita per compiuta giacenza. Tali atti risultano dalla ordinanza ingiunzione. Sicchè non vi è la prova dell’avvenuta regolare notifica del verbale di contravvenzione del maggio 2000, risultando invece la contestazione iniziale del gennaio 2000 e l’adozione della determinazione dirigenziale soltanto nel marzo 2005, a termine quinquennale ormai decorso, in mancanza della prova della intervenuta interruzione del termine.
7. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla l’ordinanza ingiunzione in questione.
8. – Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 500,00 per onorari e Euro 100,00 per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010