Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11646 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO PIRAS, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA ALLEVATORI VILLANOVESI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARRU PIERINO

ROSARIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ARRU PIERINO ROSARIO che

ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Sassari condannava C.G. al pagamento alla Cooperativa Allevatori Villanovesi della somma di Euro 38968,80, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10 dello statuto, per l’interruzione dei conferimenti di latte, senza attendere il decorso del termine di preavviso per la validità del recesso dalla qualità di socio della cooperativa ex art. 12 dello statuto, esercitato con la comunicazione del 3/10/2005.

La Corte d’appello, con sentenza del 25/9/2014-26/9/2014, ha respinto l’appello del C., rilevando che la contestazione dell’appellante poteva valere in ordine alla valenza probatoria dei documenti ma non avrebbe potuto comportare la rimessione al primo giudice stante i casi tassativi di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c. e che nelle more del giudizio era stato definito l’appello nella controversia indicata come pregiudiziale; che sull’efficacia del recesso si era pronunciato il Tribunale con la sentenza già menzionata resa tra le stesse parti; che in ordine al quantum, solo in appello il C. aveva sollevato questione di erroneità del calcolo fondato sul costo di lavorazione del 2005 invece che degli anni 20062007, che quindi si trattava di un tema di indagine nuovo, e che, in ogni caso, era corretta la base di calcolo adottata dalla Cooperativa.

Ricorre il C., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende la Cooperativa con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., e s.s. sulla interpretazione delle clausole 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dello Statuto della Cooperativa, degli artt. 2532, 2535, 2536 e 2909 c.c., con riferimento ai vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce che la Corte d’appello, con la sentenza del 26/6/2014 nell’altro giudizio ha riconosciuto legittimo il recesso per la vendita bestiame, e che, in forza di detta pronuncia passata in giudicato, la parte, dal 3/10/05, non ha più il rispetto del contratto sociale che è risolto, quindi neppure il rispetto dell’art. 10 dello statuto, che regola gli obblighi del socio e la sanzione per il mancato conferimento.

2.1.- Il motivo è infondato come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed inammissibile, come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’appello ha dato atto della formazione del giudicato sull’efficacia del recesso del C. dalla Cooperativa, a seguito della sentenza del Tribunale di Sassari 1077/09, resa tra le stesse parti e non gravata d’appello, indicando esplicitamente che detto Giudice ha statuito: “Detto questo sulla legittimità del recesso – che per espressa previsione statutaria avrà effetto con decorrenza dalla chiusura dell’esercizio sociale, quindi da dicembre 2006…”), per cui si doveva ritenere formato il giudicato sull’opponibilità del recesso alla Cooperativa solo al termine del periodo di preavviso.

Su tale specifica statuizione del Giudice del merito l’odierno ricorrente non ha mosso alcuna censura, ma, del tutto contraddittoriamente, ha inteso espungere dall’accertamento coperto dal giudicato il rilievo dell’efficacia solo al termine di preavviso, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 10 dello statuto, per non essere più socio già dal 3 ottobre 2005.

Nè può sostenersi l’inapplicabilità di detto art. 10, per essere stato accertato il venire meno della proprietà o del possesso del bestiame, perchè, come chiaramente già evidenziato dalla Corte del merito, rileva unicamente l’accertato effetto del recesso nei confronti della Cooperativa al termine del periodo di preavviso statutariamente previsto, da cui l’applicabilità medio tempore del disposto statutario.

Palesemente inammissibile è la censura motivazionale, trattandosi di mera questione di diritto.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., e s.s., per l’interpretazione delle clausole 8 e 10 dello statuto, e dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. sia come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 che n. 5.

Sostiene che occorre considerare non il latte conferito (anno 2005), ma il quantitativo di latte impegnato, ex artt. 10 e 8 dello statuto.

2.2.- Il motivo è inammissibile.

La Corte del merito, nel respingere il motivo col quale il C. aveva fatto valere l’erroneità del calcolo dell’indennizzo, ha rilevato l’inammissibilità della questione, fatta valere solo in secondo grado, nonchè, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.

Col motivo, l’odierno ricorrente si è limitato a censurare solamente la seconda ratio decidendi adottata dal Giudice del merito, da cui l’inammissibilità del motivo.

E’ infatti principio consolidato che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (così tra le tante, le pronunce 3386/2011, 22753/2011 e la pronuncia delle S.U. 7931/2013).

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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