Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11646 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27025/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 219/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/05/2015 R.G.N. 2357/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 219 del 2015, pronunciando sull’appello proposto da M.G., già dipendente del Comune di Cardano al Campo transitata presso l’Agenzia delle Dogane per mobilità volontaria, nei confronti di quest’ultima, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della stessa, ha accertato e dichiarato il diritto dell’appellante all’inquadramento F2 Seconda Area a decorrere dal 3 novembre 2006, data di decorrenza del passaggio per mobilità all’Amministrazione appellata, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

Al momento del passaggio, la lavoratrice era inquadrata in categoria B, posizione economica B3 CCNL Comparto Enti locali, a cui corrispondeva l’Area B2 (ex V qualifica funzionale) Computo Ministeri, secondo le tabelle di equiparazione del D.P.C.M. n. 446 del 2000.

2. La lavoratrice aveva adito il Tribunale prospettando che, poichè l’area B2 Comparto Ministeri si era trasformata, quando il Computo Agenzie fiscali era diventato autonomo, nell’Area II F2 (Tabella B allegata al CCNL), in quest’ultima Area avrebbe dovuto avvenire l’inquadramento.

3. La Corte d’Appello, nell’accogliere la domanda, ha in particolare evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro, sicchè il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’Amministrazione di provenienza. Ha poi ritenuto che costituisce utile parametro, al fine della conseguente confluenza, quello di cui al D.P.C.M. n. 466 del 2000, art. 5 e della relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il riconoscimento dell’inquadramento di cui sopra.

Il giudice di appello, quindi, ha rilevato che la categoria B3 del Computo Enti locali corrispondeva alla categoria B2 presso i Ministeri e all’inquadramento F2 presso le Agenzie fiscali, ragione per la quale la posizione economica F2 del Computo Agenzie fiscali era equiparata a quella posseduta dalla M. presso il Comune precedente datore di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Dogane prospettando due motivi di impugnazione.

5. La lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

La Corte d’Appello erroneamente avrebbe ritenuto che la dipendente trasferita per mobilità abbia diritto al mantenimento non solo della qualifica già acquisita, ma anche della progressione economica raggiunta, dando rilievo alle fasce retributive, tanto più in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal dPCm destinato a regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni amministrative dall’Agenzia del territorio agli Enti locali.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone l’Agenzia che il giudice di appello non aveva tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche della lavoratrice nel nuovo ruolo dell’Agenzia, e che la stessa, nel passaggio, non aveva subito alcun pregiudizio.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi già affermati da questa Corte in materia.

Questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe (tra le tante, Cass., n. 4619 del 2018 e n. 7652 del 2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha osservato che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Come affermato da recenti pronunce di questa Corte (da ultimo, si v., Cass., n. 86 del 2021, n. 29674 e n. 29673 del 2020) l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del Comparto dell’Amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera, a prescindere dunque dall’intervento o meno di un pregiudizio economico nel passaggio.

Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione – strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.

Non irrazionale è poi l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del D.P.C.M. n. 446 del 2000, apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla spese atteso che la lavoratrice è rimasta intimata.

6. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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