Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11645 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/06/2020), n.11645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3721/2015 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.c., a in persona del curatore Dott.

O.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57,

presso lo studio dell’avvocato Anna Bevilacqua, rappresentato e

difeso dall’avvocato Bruno Torre, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Montella, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Andrea Abbamonte, rappresentato e difeso dall’avvocato

Rossella Verderosa, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2678/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. Dott. SCALIA LAURA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune di Montella contro la sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi n. 492/2010, ha dichiarato inammissibile il gravame in via incidentale proposto da (OMISSIS) s.c. a r.l. e, nei termini di cui alla L. Fall., art. 56, interamente compensato il credito del fallimento dell’impresa con il controcredito fatto valere dal Comune già dichiarato improcedibile, in via di azione, nella sentenza di primo grado per il suo assoggettamento alla procedura fallimentare.

Più compiutamente.

La Corte di merito, condivise le conclusioni del primo giudice in ordine agli inadempimenti che, reciprocamente, amministrazione comunale, ivi convenuta, e ditta attrice si imputavano – in un quadro di esecuzione di lavori commessi in appalto dalla prima e finalizzati alla realizzazione di impianti sportivi polivalenti nel territorio dei Comune di Montella -, in parziale modifica della prima sentenza, tenuto fermo l’apprezzamento del primo giudice circa l’inadempimento dell’appaltatrice per l’abbandono dei lavori operato ed esclusa la procedibilità della domanda di condanna al risarcimento danni per inadempimento nell’intervenuto fallimento della ditta nelle more del giudizio, riteneva del controcredito dell’amministrazione la tutelabilità nei limiti di una controeccezione, pervenendo in tal modo al relativo accertamento per gli effetti di compensazione con l’avverso credito L. Fall., ex art. 56.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza la curatela del fallimento (OMISSIS) a r.l. con due motivi a cui resiste con controricorso il Comune di Montella.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il fallimento (OMISSIS) a r.l. fa valere la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omissione di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 119 e 130, art. 196 c.p.c., L. n. 241 del 1990, artt. 1-13 e dell’art. 342 c.p.c..

La Corte di appello di Napoli avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale e tanto là dove erano state ivi riportate le motivazioni con le quali si criticava la sentenza di primo grado, segnatamente contestandosi la violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119, norma dettata sul rimedio della risoluzione in danno da adottare dall’amministrazione nei confronti delle imprese che compiono gravi negligenze o inadempimenti.

Il giudice di appello avrebbe dovuto pertanto, non schermandosi dietro la declaratoria di inammissibilità, esaminare la legittimità del provvedimento di risoluzione contestato dall’impresa.

La ricorrente, nel dedurre in ordine alla violazione fatta valere dinanzi al giudice di appello, richiama quanto sul punto ritenuto dal c.t.u. nominato in primo grado ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale che si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni del consulente di ufficio.

La sentenza della Corte di appello si sarebbe limitata, erroneamente, a richiamare quella del primo giudice ove si affermava che non era sì stata seguita la sequenza procedimentale di cui all’art. 119 cit., ma che era stato comunque garantito il diritto di difesa dell’appaltatore.

2. Con il secondo motivo il fallimento fa valere medesime violazioni con riferimento all’art. 342 c.p.c..

I motivi di contestazione sarebbero stati indicati nell’impugnazione incidentale (errore progettuale; mancata completa consegna delle aree lavori ed inapplicabilità della penale; mancata contabilizzazione dei lavori; esaurimento dei fondi per il completamento delle opere) ed in tal modo sarebbero stati facilmente “percepibili” gli elementi di contrasto tra appello incidentale e sentenza di primo grado, con conseguente ammissibilità del mezzo proposto.

3. I motivi di ricorso, che possono trovare congiunta trattazione venendo per gli stessi in rilievo, in via preliminare, la questione della legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale pronunciata con l’impugnata sentenza, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

3.1. La Corte di appello di Napoli dà conto in modo rispettoso per i contenuti dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore al testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, della inammissibilità dell’appello in ragione dell’apprezzata genericità dei suoi contenuti rispetto alla sentenza impugnata.

Come questa Corte di legittimità, nella formulazione dell’art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, rilevava, risponde a consolidato insegnamento che l’appello si configura come revisio prioris instantiae e deve essere quindi corredato della puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla decisione impugnata; non deve pertanto trattarsi di un mero judicium novum in cui i motivi dedotti abbiano la sola funzione di devolvere i capi della sentenza sottoposte a riesame (Cass. 11/07/2013 n. 17200, pp. 11-12 motivazione, che richiama Cass. 18/04/2007 n. 9244).

La Corte territoriale fa piena e concludente applicazione dell’indicato principio ratione temporis vivente nella giurisprudenza di legittimità ove evidenzia che i contenuti dello scrutinato appello sono “quasi integralmente” reiterativi della memoria di replica depositata dall’appellante incidentale in primo grado e, come tali, privi di ogni critico confronto con il provvedimento impugnato.

3.2. Quale logico corollario dell’indicato principio si accompagna, ancora, nelle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Napoli il rilievo circa l’intervenuta formazione del giudicato sul tema oggetto dell’appello incidentale.

Nella giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 342 c.p.c., ante riforma del 2012, si afferma infatti che l’inammissibilità della impugnazione si trova a ricorrere ogniqualvolta si realizza l’inidoneità dell’atto al raggiungimento del suo scopo – integrato, nel caso dell’appello, dall’evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – nel presupposto rilievo che solo l’atto di appello rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza.

L’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’art. 342 cit., integra una nullità determinativa dell’inammissibilità dell’irnpugna,lione con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 29/01/2000 n. 16; Cass. 27/09/2016 n. 13932).

La Corte partenopea in applicazione del principio, destinato a dare conto degli effetti che seguono alla inammissibilità dell’atto di impugnazione per mancata rispondenza ai contenuti di cui all’art. 342 cit., ha quindi, ed ancora, correttamente rilevato della sentenza impugnata l’intervenuto passaggio in cosa giudicata quanto al tema oggetto dell’appello incidentale.

3.3. Nella non infirmata solidità di siffatto giudizio resta precluso a questa Corte di legittimità di scrutinare la vicenda sottoposta al suo esame previa valutazione, per la denunciata violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se siano rimasti, o meno, integrati nella condotta assunta dall’amministrazione committente i requisiti di legge là dove la prima si avvalga del potere di intimare all’impresa esecutrice dei lavori affidati in appalto l’inadempimento in danno.

3.4. L’ulteriore profilo di censura per il quale il fallimento ricorrente deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere l’inammissibilità del mezzo dinanzi a lei proposto ex art. 342 c.p.c., si segnala come inammissibile per difetto di autosufficienza.

Vero è infatti in ogni caso che la ricorrente contesta della qualificazione adottata dalla Corte di merito l’esistenza dei presupposti, invocando pronunzie di questa Corte di legittimità che della specificità dei motivi di appello forniscono una lettura attenuata, correlando i primi con il tenore della motivazione impugnata, ma tanto fa senza peritarsi di segnalare per quali passaggi e contenuti l’atto di appello, nel suo relazionarsi con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto meritare un meno rigoroso giudizio dei giudici territoriali.

4. Conclusivamente, ogni ulteriore profilo assorbito, il ricorso è inammissibile.

5. In applicazione della regola della soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Fallimento (OMISSIS) S.c. a r.l. a rifondere al Comune di Montella le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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