Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11645 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

109, presso lo studio dell’avvocato TORINO GIANFRANCO, rappresentato

e difeso dagli avvocati DELLA GATTA UGO, IMPROTA LUCIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI -PREFETTURA DI RIMINI, in

persona del prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2005 del GIUDICE DI PACE di RIMINI,

depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – C.L. propone ricorso avverso la sentenza n. 805 del 2005 del Giudice di Pace di Rimini del 22 dicembre 2005, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal Prefetto di Rimini in data 21 marzo 2004 e notificato in data 20 luglio 2004.

Tale sospensione veniva disposta per la durata di giorni 30 in relazione all’art. 223 C.d.S., comma 2, art. 124 C.d.S., comma 3 e art. 221 C.d.S., comma 2, in relazione alla violazione dell’art. 145 C.d.S..

2. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione rilevando che “l’agente accertatore … sentita in qualità di teste nel confermare il prontuario redatto sulla base degli accertamenti effettuati nell’incidente stradale del (OMISSIS) … precisa tra l’altro che il ricorrente … effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la precedenza al veicolo antagonista … natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia con funzione cautelare … le argomentazioni formulate a sostegno dell’opposizione non provano sufficientemente la infondatezza e la legittimità dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente”. Il Giudice di Pace precisava l’avvenuto pagamento dell’atto presupposto del provvedimento impugnato.

3. – Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

3.1 – Col primo deduce: “errores in procedendo e indicando; erronea e falsa applicazione di legge”. L’ordinanza con cui veniva disposta la sospensione della patente faceva riferimento al verbale di contestazione n. (OMISSIS) redatto dalla Polizia stradale in data 28 novembre 2003 a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel Comune di (OMISSIS). Tale verbale di accertamento non era però mai stato contestato al ricorrente che ne aveva avuto conoscenza solo a seguito della costituzione della Prefettura di Rimini nel giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22. Tale aspetto non era stato considerato dal Giudice di Pace.

3.2 – Con il secondo motivo deduce “errores in procedendo e in indicando a seguito di falsa applicazione di legge sui presupposti giuridici – travisamento e/o erronea interpretazione dei principi giuridici vigenti in materia – omessa motivazione sul punto – violazione del diritto di difesa”.

3.3 – Col terzo motivo di ricorso viene dedotto: “errores in procedendo ed in indicando; erronea e falsa applicazione di legge; omessa pronuncia in merito al combinato disposto dell’art. 223 C.d.S., art. 145 C.d.S., comma 6”. Il Giudice di Pace di Rimini aveva omesso di pronunciarsi in merito alla mancata osservanza da parte della pubblica amministrazione dei termini perentori previsti al combinato disposto degli art. 223 C.d.S., art. 145 C.d.S., comma 6, così come eccepito in sede d’opposizione.

3.4 -Infine con l’ultimo motivo di ricorso (rubricato col numero 3, ma in realtà costituente il quarto motivo) viene dedotta la “mancata pronuncia in merito alle richieste istruttorie dell’opponente – mancata ed omessa motivazione in diritto circa il rigetto di fatto delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente; irrituale ed illegittima ammissione di prova testimoniale non richiesta dalle parti – violazione del contraddittorio”. Il Giudice di Pace di Rimini non si era pronunciato sulla ammissione della prova per testi articolata tempestivamente che intendeva dimostrare l’inesattezza di quanto dedotto dalla controparte circa l’operato del ricorrente e il reale svolgimento dei fatti”.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Veniva attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi per essere i profili oggi dedotti nuovi e in ogni caso non idonei a contrastare la legittimità del procedimento sospensione.

6. Il ricorso è infondato e va respinto.

6.1 – Quanto al primo motivo, dedotto genericamente e senza specifica indicazione delle norme violate, si deducono motivi che non risultano trattati nella sentenza, non impugnata per omessa pronuncia sul punto.

Il ricorrente deduce che le questioni oggi avanzate erano state dedotte come motivi di opposizione, ma non riproduce, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, le pertinenti deduzioni. Del resto, occorre osservare che in caso di sinistro stradale, quando sia necessario sviluppare le rilevazioni effettuate al momento del sopralluogo, come nel caso di specie, è del tutto legittima la contestazione successiva.

6.2 – Col secondo motivo viene dedotta una questione che risulta nuova, e, quindi inammissibile in questa sede, in relazione alla quale possono essere richiamate le osservazioni già effettuate quanto al primo motivo.

6.3 – Anche col terzo motivo viene dedotta una questione che risulta nuova, e, quindi inammissibile in questa sede, in relazione alla quale possono essere richiamate le osservazioni già effettuate quanto al primo motivo.

6.4 – Infine anche l’ultimo motivo è inammissibile, per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stati riportati i capitoli di prova, di cui si lamenta la mancata ammissione, non potendosi così valutarne la relativa rilevanza ed ammissibilità. Nessuna violazione sussiste, poi, sulle prove disposte dal giudice in relazione ai suoi poteri d’ufficio al riguardo nel giudizio in questione.

7. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA