Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11645 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.B. S.R.L., (p.i./c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso l’avvocato PISELLI PIERLUIGI,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato IZZO

RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SURANO MARIA RITA, MAFFEY MARIA TERESA, PARVOPASSO DANILO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PISELLI EMILIA, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VERGERIO ALVISE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di

ricorso, accoglimento del terzo motivo, assorbimento del quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Milano rigettava la pretesa risarcitoria formulata dalla B. s.r.l. nei confronti del comune della stessa città, relativamente ai danni subiti per il dilatarsi dei tempi di esecuzione di un appalto avente a oggetto il restauro e il risanamento conservativo di un complesso immobiliare.

Secondo la tesi della società, il ritardo era stato causato dal mancato coordinamento tra l’amministrazione committente e la soprintendenza dei beni ambientali e architettonici nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla-osta, e avrebbe dovuto essere imputato al comune che, pur accordando proroghe, aveva omesso di provvedere tempestivamente al disbrigo degli adempimenti di sua competenza indispensabili per consentire il programmato sviluppo esecutivo dei lavori.

Viceversa il tribunale riteneva ostativa alla pretesa la pattuizione di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto, la quale aveva ampliato, a carico dell’appaltatore, il rischio del contratto in ipotesi di insorgenza di difficoltà di esecuzione dovute a causa a lui non imputabile, escludendo, in caso di proroghe, la possibilità di ottenere indennizzi o risarcimenti per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

La sentenza del tribunale veniva impugnata in via principale dalla società e in via incidentale dal comune, quanto alla compensazione delle spese processuali.

La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 5/3/2011, notificata il 25/5/2011, rigettava l’appello principale e accoglieva l’incidentale, ritenendo pregiudiziale la circostanza che la società, a fronte delle contestazioni già in primo grado sollevate dal comune, non aveva fornito la prova dei danni allegati in asserita conseguenza della proroga dei termini di ultimazione delle opere, stante che, secondo l’avversa eccezione, le prescrizioni della soprintendenza avevano condizionato esclusivamente il trattamento e i colori delle facciate, il tipo di pavimentazione e il trattamento delle colonne; sicchè la proroga non era stata riferita alla realizzazione della maggior parte delle opere appaltate, come le demolizioni, le opere strutturali, gli impianti, le coperture et similia.

Considerava poi che la prova testimoniale – dedotta in ordine al sostenimento di maggiori costi e oneri per il personale e i macchinari, come esposti nella riserva dell’appaltatore – non poteva trovare ingresso, perchè formulata in termini valutativi e in ogni caso perchè non reiterata nelle conclusioni definitive di primo grado, nè insistita in comparsa conclusionale.

La società B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, affidandosi a quattro motivi. Il comune di Milano ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo, lamenta che la corte d’appello abbia omesso di pronunciare sul motivo di gravame attinente all’interpretazione della clausola contrattuale posta dal tribunale a fondamento della sua pronuncia di rigetto.

Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente simultaneamente assume che dalla sentenza non si comprende se quel motivo di appello sia stato implicitamente accolto o rigettato. La doglianza è quindi formulata in modo perplesso, con eguali riferimenti a situazioni –

l’omessa pronuncia, l’implicito rigetto o l’implicito accoglimento tra loro logicamente incompatibili.

In ogni caso il motivo è anche infondato, dal momento che la corte d’appello ha disatteso il gravame della società ravvisando una ragion più liquida nella mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la dedotta inadempienza e il danno, e in ultima analisi per mancanza di prove circa l’effettività di un danno-conseguenza risarcibile.

In simile prospettiva la questione relativamente alla quale la ricorrente svolge la censura non è stata decisa dalla corte territoriale semplicemente perchè ritenuta assorbita.

L’assorbimento equivale a negare il vizio di omessa pronuncia avendo il presupposto nel fatto che la decisione su una questione controversa nella specie l'(in)esistenza del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il danno, oltre che l’ontologica (in)esistenza di tale danno – esaurisce il dovere del giudice di pronunciare in relazione ad altre questioni pur logicamente anteposte, come quella afferente la responsabilità civile.

– Col secondo motivo la ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso per avere la sentenza mancato di chiarire le ragioni poste a fondamento della citata decisione e per aver seguito un percorso interpretativo inverso esaminando preliminarmente la questione appena detta; la quale, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione conclusiva.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perchè in parte generico e in altra parte impropriamente teso a prospettare un vizio correlato alla violazione dell’ordine delle questioni.

Questa corte ha già chiarito che il principio della “ragion più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 cost.). Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Sez. un. n. 9936-14, Sez. 6^-L n. 12002-14).

La violazione è dunque insussistente e in ogni caso non può essere denunziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo incentrata su questione giuridica, e non su questione di fatto.

3. – Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 184 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza omesso di prendere in debito esame la documentazione allegata a sostegno della domanda.

Tale documentazione, secondo la ricorrente, comprovava il sostenimento di costi a titolo di personale operaio durante tutta la durata dell’appalto, compresi quelli del personale rimasto inoperante e quelli relativi all’ammortizzazione dei macchinari.

La società si duole inoltre della declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, poichè sostiene di aver insistito per l’ammissione della detta prova negli scritti conclusivi di primo grado (comparsa conclusionale e memoria di replica) e di aver richiamato le istanze istruttorie anche in appello.

Eccepisce infine che la corte d’appello avrebbe in ogni caso errato nel ritenere la prova mal dedotta.

Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili.

4. – Innanzi tutto lo è a misura del riferimento a presunta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto, sotto le spoglie di un tal riferimento, si sollecita la corte a eseguire un sindacato di fatto.

Il giudice a quo ha disatteso il gravame affermando che la difesa del comune era stata incentrata sull’avere le prescrizioni della soprintendenza riguardato solo alcuni elementi dell’opera complessivamente appaltata (“esclusivamente il trattamento e i colori delle facciate, il tipo di pavimentazione e il trattamento delle colonne”). Ha quindi affermato che l’attrice avrebbe dovuto fornire la prova contraria, e cioè (1) che i lavori ancora da ultimare per la mancanza del nulla osta della soprintendenza erano anche quelli per la cui realizzazione occorrevano i macchinari di cui era stato sostenuto il fermo; (2) che era stato in effetti necessario, per tale ragione, tenere bloccati in cantiere gli operai; (3) che era stata sostenuta una maggiore spesa in relazione a tali fatti e patito un mancato guadagno.

La corte d’appello ha ritenuto non assolto l’onere della prova essendosi l’attrice limitata a semplicemente allegare le voci di danno.

In questa sede la ricorrente sostiene il contrario, in relazione a documenti asseritamente probanti, peraltro solo genericamente evocati. Ma in tal modo la censura non può trovare ingresso perchè giustappunto si risolve in un tentativo di revisione del giudizio di merito in ordine all’efficacia probatoria dei documenti e all’adempimento o meno dell’onere della prova.

5. – Il motivo è inammissibile anche in relazione alla decisione della corte territoriale di non ammettere la prova per testi.

Difatti la prova è stata ritenuta inammissibile non solo perchè implicitamente rinunciata, ma anche perchè supponente valutazioni vietate ai testi. Tale secondo rilievo giustifica di per sè la decisione, essendosi trattato di valutazione plausibilmente motivata in relazione al tenore del capitolo di prova trascritto in sentenza, e come tale insindacabile in questa sede. Il giudizio sulla genericità o sul contenuto valutativo di una prova per testimoni involge una valutazione di fatto che può essere censurata solo se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di carattere logico (v. Sez. 2^ n. 18222-04, fino a risalire a Sez. 1^ n. 2555-62 e a Sez. 3^ n. 2450-63); incongruenze che nella specie non si riscontrano.

6. – Infine col quarto mezzo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo, censura la sentenza per non aver considerato che, alternativamente, era stata chiesta la determinazione del danno anche in via equitativa.

Il motivo va disatteso perchè non in grado di inficiare la ratio decidendi con la quale l’impugnata sentenza ha ritenuto non provato il nesso causale tra la dedotta inadempienza e le conseguenze dannose allegate.

Occorre rammentare che l’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire, da un lato, la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, e dall’altro la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte.

Può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa allorchè sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., a condizione però che l’esistenza del danno sia previamente dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (v. Sez. 1^ n. 3794-08; conf. Sez. 2^ n. 15585-07, n. 13288-07).

Tale previa dimostrazione la corte d’appello ha motivatamente escluso con accertamento di fatto a essa istituzionalmente riservato.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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