Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11644 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 214, presso l’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO RINALDO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA,

nella qualità di incorporante di BANCA CESARE PONTI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso l’avvocato

PACIFICO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RINALDINI GUIDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3198/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PACIFICO ANTONIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V. ha convenuto in giudizio la s.p.a. C. P. e il notaio D.G.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 196.253,62 dovuta all’illegittimo protesto di assegni bancari emessi dalla s.p.a. Bellaria sui Navigli in favore del C..

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’illegittimità dei protesti relativi agli assegni per Lire 60.000.000 e per Lire 120.000.000 in quanto protestati con la causale “richiesta di sequestro conservativo presentata al Tribunale di Milano” pur in presenza dell’attestazione del “bene fondi”.

In tale situazione, secondo il giudice di primo grado, del tutto arbitrario doveva ritenersi il rifiuto della banca di procedere al pagamento nonostante l’esistenza della provvista, così come la trasmissione al notaio per il protesto. Risulta sussistente anche la responsabilità del notaio per aver proceduto all’elevazione del protesto in mancanza dei presupposti formali per lo stesso ed in contrasto con la L. n. 386 del 1990, art. 8 bis e art. 27 Legge Notarile.

Per l’assegno pari a Lire 200.000.000 invece il protesto è stato elevato per difetto di provvista ovvero per una causa prevista dalla legge con conseguente insussistenza di alcuna responsabilità per il notaio. Peraltro la dedotta esistenza della provvista non risulta provata alla data del protesto (29/2/2000), dal momento che il saldo attivo indicato dal C. è dovuto ad un accreditamento del 1/3/2000.

Avverso tale pronuncia avevano proposto appello il C. e il notaio D.G..

Per quel che ancora interessa, in ordine al motivo d’appello relativo al titolo pari a 200.000.000 di Lire veniva dedotto che il protesto del titolo veniva redatto effettivamente il 1/3/2000 quando vi era la provvista necessaria sul conto corrente.

La Corte d’Appello ha disatteso tale censura affermando che la dicitura contenuta nell’atto di protesto dopo la indicazione della mancanza di fondi consistente nell’espressione: “successivamente richiesta di sequestro conservativo presentata al tribunale di Milano in data 1/3/2000” è stata aggiunta dal notaio verosimilmente dopo il 29/2/2000 ed è del tutto evidente e trasparente. Non può pertanto ritenersi falsa, in quanto totalmente inidonea a trarre in inganno la pubblica fede per totale mancanza di immutazione dell’apparenza rispetto alla realtà.

Ne consegue che il notaio era tenuto ad elevare il protesto per insufficienza della provvista anche se l’aggiunta deve ritenersi censurabile sul piano deontologico.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il C. affidato a quattro motivi. Ha resistito la Banca Carige con controricorso. Il ricorrente e la banca controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2700 c.c. per non avere la Corte d’Appello ammesso la querela di falso. In particolare viene rilevato che la Corte d’Appello ha posto a fondamento della sua decisione circostanze di fatto non proposte dalle parti in causa e confliggenti con opposte e contrarie circostanze aventi efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. quali in particolare la data della annotazione (1/3/2000) relativa al sequestro conservativo che non poteva che essere stata aggiunta dal funzionario di banca prima del passaggio al notaio, conseguente falsità della data del protesto apposta dal notaio stesso.

Nel secondo motivo la medesima censura viene prospettata ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche il terzo motivo sotto la veste formale del vizio di motivazione è diretto a contestare la sequenza temporale accertata dalla Corte d’Appello in ordine al momento dell’apposizione della dicitura “successivamente richiesto (…)” rispetto alla data di elevazione del protesto.

Le tre censure sono inammissibili essendo dirette a prospettare una ricostruzione del rapporto temporale tra elevazione del protesto avvenuta il 29/2 in effettivo difetto di provvista e la successiva dicitura relativa al sequestro conservativo, alternativa a quella ricostruibile per iscritto avvenuta il giorno dopo. La Corte d’Appello con ampia ed esauriente motivazione del tutto immune di vizi logici ha fatto propria tale sequenza temporale ritenendo inammissibile la formulata querela di falso. La tesi della collusione tra banca e notaio per spostare indietro di un giorno il protesto in netto contrasto con il dato letterale non è stata accolta dalla Corte territoriale che ha ritenuto del tutto coerente il testo del protesto rispetto al suo contenuto, con motivazione immune da censure logiche o da carenze.

Nel quarto motivo viene dedotta l’omessa motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità del notaio per il mancato incasso del’assegno di 200.000.000 di Lire in quanto non restituito tempestivamente ma al contrario sottratto alla disponibilità del ricorrente e trasmesso alla procura repubblica. Precisa il ricorrente che il titolo gli è stato restituito dal professionista soltanto il 10/4/2000 dopo 41 giorni dall’illegittima sottrazione, così vanificando il pignoramento mobiliare eseguito nei confronti della società debitrice.

La censura è manifestamente infondata. La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la legittimità del protesto ed ha conseguentemente escluso ogni profilo di responsabilità professionale del notaio etiologicamente conseguente all’attività volta all’elevazione del protesto. La legittimità del trattenimento del titolo e la trasmissione alla Procura della Repubblica, evidentemente conseguente ad un ordine giudiziale non sono stati specificamente affrontati dalla Corte perchè assorbiti dalla esclusione della responsabilità da illegittimo protesto. Per gli altri due titoli, dalla accertata illegittimità del protesto (e dall’impedimento che consegue alla circolazione del medesimo) è seguito l’accertamento della responsabilità del notaio per aver trattenuto illegittimamente gli assegni in oggetto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento di Euro 10000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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