Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11643 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/06/2020), n.11643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14579/2015 proposto da:

Alak S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 63, presso lo

studio dell’avvocato Foti Giovanni, rappresentata e difesa

dall’avvocato Starvaggi Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Regionale di Messina, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Zazza Roberto,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mannino Giovanni, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1943/2005 il Tribunale di Messina accoglieva parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti di Alak s.r.l. e revocava il decreto ingiuntivo opposto, avente ad oggetto il pagamento di Lire 182.380.000, oltre Iva ed interessi a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di pronto intervento per il risanamento ambientale ai sensi della L.R. Sicilia n. 25 del 1993, appaltati con contratto del 2-10-1996. Il Tribunale condannava l’amministrazione opponente al pagamento in favore dell’opposta della somma di Euro 1.404,97, al netto della sorte capitale pagata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, compensando per metà le spese di causa e ponendo la residua metà a carico della Provincia Regionale.

2. Con sentenza n. 230/2014 depositata in data 31 marzo 2014 la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da Alak s.r.l. avverso la citata sentenza del Tribunale. La Corte territoriale, ritenuto insussistente il vizio di ultrapetizione denunziato dall’appellante perchè relativo alla qualificazione della natura dell’appalto, ha affermato, in conformità alle statuizioni del giudice di primo grado, che non erano dovuti gli interessi con i tassi e le decorrenze di cui del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e segg., trattandosi di appalto relativo a lavori urgenti per il risanamento ambientale e per la tutela della salute pubblica, attraverso la raccolta e lo smaltimento di rifiuti anche speciali.

3. Avverso questa sentenza la Alak s.r.l. propone ricorso, affidato a quattro motivi, resistono con controricorso dalla Provincia Regionale di Messina.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Error in judicando ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 112,183,163,167 c.p.c.: erronea interpretazione circa la natura giuridica del contratto di appalto, violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato”. Deduce che solo con la comparsa conclusionale depositata il 21-9-2005 la Provincia Regionale di Messina aveva allegato che l’appalto per cui è causa era appalto di servizi e che il Tribunale, nonostante l’esplicita contestazione dell’attuale ricorrente di cui alle note a verbale d’udienza del 18-10-2005 in ordine all’inammissibilità della deduzione, e così anche la Corte d’appello avevano ritenuto trattarsi di questione inerente a mera interpretazione della disciplina legale del credito. Rileva che le allegazioni tardivamente fornite dalla Provincia Regionale avevano determinato una dilatazione del petitum e una mutatici libelli, in quanto fondate su situazioni giuridiche non prospettate ritualmente e su un fatto costitutivo radicalmente differente, determinando una menomazione del diritto di difesa della società ricorrente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta ” Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione”. Assume che la Corte territoriale abbia fondato la decisione sulla scorta della definizione del concetto di opera pubblica e di quello di lavoro o servizio pubblico, prescindendo dalle espressioni utilizzate dal bando e dal contratto, nonchè dalla ricerca della comune volontà dei contraenti e dell’effettiva attività svolta dall’appaltatrice. Deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare gli elementi a sostegno addotti dalla ricorrente, quali il requisito, richiesto dal bando, dell’iscrizione all’albo nazionale costruttori, nonchè l’attestazione di buona esecuzione dei lavori (doc. 8) da cui risulta che i lavori rientrano nella categoria 1 del D.M. 25 febbraio 1982, n. 770. Adduce che, sebbene il contratto prevedesse anche la prestazione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, la prevalenza economica e funzionale era data dalla prevalenza di lavori nel senso proprio del termine, quali attività di sbancamento, demolizioni e scavi. Rimarca che lo stesso bando di gara non faceva riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 157 del 1995, in materia di servizi pubblici, richiamando invece la normativa nazionale e regionale regolante la materia dei lavori pubblici. Censura quindi la sentenza impugnata per omessa motivazione relativamente ai fatti denunciati e di cui al punto 1 dell’atto di appello.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ” Error in judicando ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 112-115 c.p.c., artt. 1362,1371 c.c.: omessa motivazione sui capi di difesa di cui al punto c) dell’atto di appello, errata valutazione del concetto di opera pubblica”. Allega la ricorrente che la Provincia Regionale di Messina non aveva contestato, nel costituirsi in primo grado, la natura del rapporto dedotto in causa. In mancanza di contestazione la ricorrente non aveva avuto necessità di dedurre e provare che sia il bando di gara, sia gli ulteriori atti di appalto, tra cui la richiesta alla Cassa Edile, non prevista per gli appalti di servizi, attestavano la natura del rapporto quale appalto di lavori, con conseguente applicabilità del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36. Lamenta, quindi, il vizio rnotivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa interpretazione di un punto decisivo della controversia.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ” Error in judicando ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 91 c.p.c.: errata valutazione della soccombenza parziale e comportamento pre-processuale delle parti”. Deduce che la condotta preprocessuale della Provincia Regionale aveva costretto la ricorrente ad agire in via monitoria per ottenere il pagamento del credito, e il debitore aveva versato in corso di causa solo l’importo capitale dovuto. Richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5977/2001) secondo la quale il debitore che abbia pagato la sorte capitale dopo il deposito del ricorso monitorio deve essere condannato a pagare all’opponente anche l’importo residuo del credito originario in punto interessi e spese di lite. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto sussistente la soccombenza parziale, non presentando, invece, l’opposizione a decreto ingiuntivo alcuna autonomia rispetto al procedimento monitorio.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Con i motivi primo, terzo e quarto la ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 e, tuttavia, non formula censure che possano inquadrarsi nella categoria logica di quel vizio, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012 – la sentenza impugnata è stata depositata il 31-3-2014 -, la ricorrente formula una critica generica della sentenza impugnata, deducendo una molteplicità di profili di doglianza, non del tutto lineari e in gran parte ripetitivi, ma non collegabili alla fattispecie del vizio motivazionale nel senso precisato (tra le tante da ultimo Cass. n. 11603/2018; Cass. 26790/2018).

La Corte territoriale, con motivazione idonea, ha proceduto a qualificare giuridicamente il rapporto oggetto di causa, configurandolo come appalto di servizi avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta (lavori urgenti per il risanamento ambientale e per la tutela della salute pubblica, attraverso la raccolta e lo smaltimento di rifiuti anche speciali).

A fronte di detta qualificazione giuridica, doverosamente effettuata dai Giudici di merito sulla base della risultanze di causa e senza che, perciò, possa in alcun modo ritenersi la pronuncia viziata da ultra-petizione, la ricorrente si duole, talora indistintamente, di omessa motivazione sui “fatti denunciati” e di omessa pronuncia, ed invece la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento con un chiaro, anche se sintetico, percorso argomentativo e si è pronunciata sulla domanda relativa alla corresponsione degli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e segg., rigettandola.

I fatti in relazione ai quali la ricorrente lamenta, genericamente, la violazione del proprio diritto di difesa e il difetto di motivazione come vizio di nullità della sentenza (motivo secondo) sono, in ogni caso, circostanze di contorno (cassa edile, iscrizione albo costruttori, attestazione sui lavori), ed infatti neppure la ricorrente ne allega specificamente la decisività in ordine all’individuazione della tipologia di attività effettivamente svolta nell’esecuzione dell’appalto. Inoltre la stessa Alak s.r.l. afferma che ci sia stata un’udienza dopo il deposito della conclusionale della Provincia (pag. 4 ricorso), sicchè è stato salvaguardato il suo diritto di replica alle deduzioni svolte dalla controparte sulla natura e qualificazione del rapporto contrattuale instaurato.

5.2. La censura relativa alla compensazione parziale, per metà, delle spese del giudizio di primo grado non si confronta, infine, con la ratio decidendi della corrispondente statuizione della sentenza d’appello, basata sul rilievo della soccombenza parziale della Alak s.r.l., parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nulla deduce, infatti, la ricorrente circa la propria soccombenza parziale nel giudizio di primo grado; soccombenza da ritenersi indubbiamente sussistente, considerato che quel giudizio era proseguito, nonostante il pagamento dell’importo capitale da parte della Provincia dopo la notifica del ricorso per ingiunzione, solo in relazione alla sua domanda di pagamento degli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e segg., respinta dal Tribunale.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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