Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11643 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRITTI LUCIANO,

PODAVITTE ANTONELLA;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ORGANISMO PAGATORE

REG in persona del legale rappresentante pro tempore

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LGO MESSICO 7, presso lo

studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VIVONE PIO DARIO, MORETTI EMILA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/2005 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 19/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato CARLEO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANCA BITTI Daniele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CONTICIANI Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TEDESCHINI Federic, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il direttore generale dell’Agricoltura della regione Lombardia emetteva ingiunzione, nei confronti di F.L., legale rappresentante del consorzio CIPAB e del consorzio CIP AB in persona del legale rappresentante F.L., quale responsabile in solido (L. n. 689 del 1981, art. 6), di pagamento della somma di Euro 20.000,00, per violazione della L. n 468 del 1992, artt. 11, comma 2, e art. 5, commi 3, e 4; veniva contestato, con riferimento alla campagna lattiero – casearia 1999/2000, la mancata effettuazione della trattenuta ovvero, in alternativa, la mancata acquisizione di idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori i quali avevano consegnato latte in eccesso rispetto alla quote assegnate agli stessi. Detto atto, emesso sulla base di verbale di accertamento del 4.6.2002, veniva notificato il 14.4.2003. Con ricorso depositato 5.5.2003 il F. proponeva opposizione avverso il detto provvedimento, quale presidente e legale rappresentante del Consorzio. La regione Lombardia, costituitasi, resisteva all’opposizione, controbattendo i motivi in cui era stato articolato il ricorso.

Con sentenza in data 17/2/2005 il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione osservando che correttamente il provvedimento era stato emesso nei confronti del F. come legale rappresentante del consorzio CIPAB (autore materiale della violazione), e dello stesso Consorzio, in quanto l’identificazione dell’autore materiale della violazione non era considerata essenziale per la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale.

L’eccepita tardività dell’accertamento poi non sussisteva, in quanto lo stesso e la successiva contestazione dell’infrazione erano avvenuti rispetto ad annata per la quale i ricorrenti erano ancora tenuti alla conservazione della contabilizzazione delle consegne.

Non sussisteva neppure la dedotta discrasia tra la violazione contestata nell’ingiunzione e quella di cui al verbale, attesa l’alternatività tra la mancata trattenuta e l’acquisizione di idonee forme di garanzia.

Ancora, la sanzione inflitta all’acquirente era ben diversa dalle multe inflitte ai produttori, essendovi diversità di soggetti e di oggetto tra le due infrazioni.

Il preteso contrasto poi tra la disciplina statale e disciplina comunitaria risultava superato in forza di sentenza di questa Corte (30.1.2002, n 1236).

La garanzia poi, per essere tale, ancorchè atipica, doveva essere costituita dal produttore, assicurare il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell’acquirente ed essere immediatamente esigibile; nel caso in esame le asserite forme di garanzia non avevano i suindicati caratteri.

Non sussisteva poi l’arbitrarietà e la genericità della contestazione, in quanto tutto quanto occorrente ad identificare e chiarire gli elementi contestati era contenuto nel provvedimento. L’irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale poi trovava giustificazione nella gravità della fattispecie, particolarmente rilevante.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di sei motivi, il CIP AB ed il F. in proprio. Resiste con controricorso la regione Lombardia. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si eccepisce in buona sostanza, denunciando la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3, 6 e 7, e vizio di motivazione, l’inammissibilità dell’ingiunzione regionale in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata emessa nei soli confronti del Consorzio CIPAB e non nei confronti del responsabile dell’illecito.

Il motivo è manifestamente infondato posto che – come correttamente rilevato nella sentenza impugnata – la contestazione e l’ingiunzione di pagamento sono state rivolte sia al Consorzio, in persona del legale rappresentante (ossia il F.) che al F. in proprio quale soggetto autore della violazione. Al riguardo è appena il caso di richiamare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: a) in materia di sanzioni amministrative per il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell’illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull’autore medesimo e non sull’Ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica (sentenze 13/2/2004 n. 2836; 9/4/2002 n. 5061; 16/3/2001 n. 3838); b) in tema di sanzioni amministrative, l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la “ratio” della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d’insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1, (sentenze 15/5/2007 n. 11115; 14/1/2000 n. 357; 10/1/1997 n. 172); c) la responsabilità solidale dell’ente può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell’ordinanza – ingiunzione, dell’autore materiale dell’illecito (sentenze 2/12/2003 n. 18389; 30/5/2002 n. 7909); d) l’art. 2392 c.c., impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno – come si evince dall’espressione “in ogni caso” di cui al comma 2 – neppure nell’ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima (sentenze 15/2/2005 n. 3032; 29/8/2003 n. 12696; 11/4/2001 n. 5443).

Con il secondo mezzo, i ricorrenti deducono la ritenuta tardività dell’accertamento; tale doglianza è intestata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e vizio di motivazione.

Con il terzo motivo (violazione della L. n 689 del 1981, art. 18) ci si duole del fatto che l’ingiunzione si riferirebbe a violazione diversa da quella contestata originariamente.

Con il quarto motivo (violazione della L. n 689 del 1981, artt. 3 e 4 e vizi di motivazione) si invoca l’avvenuta riduzione della quota “B”.

Con il quinto motivo (violazione dell’art. 2, n. 2 del reg. C.E. n. 3950 del 1992) si assume che l’obbligo, previsto dall’ordinamento italiano di trattenere il prelievo, si porrebbe in contrasto con l’art. 2, par. 2, Reg. C.E., in quanto ivi si prevederebbe solo una facoltà, per l’acquirente, di operare la trattenuta.

Con il sesto mezzo (violazione del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1, c.v. D.L. n. 8 del 2000, conv. in L. n. 79 del 2000, e del D.M. 12 marzo 2002, art. 1, lett. B), si sostiene per un verso la tesi secondo cui non sussisterebbe obbligo di operare la trattenuta e di non dovervi istituire alcuna forma di garanzia alternativa; per poi, sotto altro profilo, affermare che in realtà era stata approntata una valida forma di garanzia, di cui non si era tenuto conto.

Vanno esaminati per primi in ragione della pregnanza decisiva della portata di essi i motivi 5 e 6 del ricorso; al riguardo questa Corte richiama e fa proprio il principio di recente e ripetutamente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte – mutando un precedente e contrario orientamento giurisprudenziale – secondo cui, in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l’art. 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999 in causa 288/97, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero – caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e vanno conseguentemente disapplicati. Nè d’altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 2995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (nei sensi suddetti sentenze 12/12/2006 n. 26434; 19/02/2007 n. 3719).

In accoglimento del quinto e sesto motivo, la sentenza va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – in quanto dall’accoglimento dei suindicati motivi deriva logicamente il giudizio di fondatezza dell’opposizione proposta dai ricorrenti avverso la sanzione amministrativa inflitta dalla Regione Lombardia per la violazione di cui alla L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed, in accoglimento della detta opposizione, annullare il decreto ingiunzione de quo. Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, del sopra rilevato contrasto giurisprudenziale in materia – le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi 5 e 6 del ricorso; rigetta il primo; assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla la ordinanza ingiunzione opposta.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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