Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11643 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.V., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, Via FARNESINA 355, presso l’avvocato

AMORESANO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO

RINALDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA,

nella qualità di incorporante di BANCA CESARI PONTI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso l’avvocato

PACIFICO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RINALDINI GUIDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1763/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PACIFICO ANTONIO che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto (ferma l’inammissibilità per il mot. 4).

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A fronte della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 763 del 2010, con la quale era stato ritenuto illegittimo il protesto elevato a carico del C. per due assegni bancari in quanto per entrambi vi era il “bene fondi” ed, invece, legittimo quello relativo ad un assegno di 200.000.000 di Lire, per difetto di provvista, quest’ultimo proponeva azione di revocazione avendo il giudice d’appello compiuto un doppio errore di fatto consistente sia nell’aver supposto l’esistenza di un fatto (la compilazione di un foglio di prolungamento del protesto in tempi diversi) la cui verità era stata incontrovertibilmente esclusa tanto da non aver costituito fatto controverso, sia per aver supposto l’inesistenza di un fatto (la redazione del foglio di allungamento in un’unica soluzione temporale) la cui verità era stata positivamente accertata.

La corte d’Appello ha respinto il gravame dal momento che gli elementi addotti dal C. non sarebbero riconducibili ad errori di fatto ma all’interpretazione di dichiarazioni contenute in atti processuali.

Inoltre le circostanze in oggetto hanno costituito un punto controverso, come dimostrato dal fatto che nel corso del giudizio di appello la Corte non ha autorizzato la proposizione della querela di falso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C. e controricorso la banca resistente. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Nel primo motivo viene prospettata una censura denominata “riesposizione dei motivi posti a fondamento dell’istanza di revocazione” nella quale è stato prospettato l’errore di fatto di carattere decisivo posto a base della sentenza revocanda. Tale errore è consistito nell’aver ritenuto che il protesto relativo all’assegno di 200.000.000 di Lire non sia stato confezionato in un’unica soluzione e che la dicitura “successivamente richiesta di sequestro conservativo” sia stata apposta successivamente all’elevazione del protesto (avvenuta il 29/2) ovvero il 1/3.

Come evidenziato nella rubrica, la censura ripropone la prospettazione del vizio revocatorio ritenuto insussistente dal giudice di merito invece che contenere censure rientranti nel paradigma dell’art. 360 c.p.c.. Si tratta pertanto di una censura radicalmente inammissibile. Al suo interno peraltro vengono prospettate questioni relative al giudizio di merito che ha portato alla sentenza revocanda.

Nel secondo motivo viene censurata la qualificazione giuridica non come errore di fatto ma come frutto di attività interpretativa del mancato riconoscimento dell’unicità della composizione del protesto.

Al riguardo, deve rilevarsi come anche in questa censura il ricorrente mira a ripercorrere le fasi dell’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza revocanda senza colpire specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata che sull’azione di revocazione ha deciso. Il ricorrente reitera le ragioni secondo le quali l’istruzione probatoria del giudizio di merito avrebbe dovuto condurre ad una conclusione diversa in ordine all’elevazione del protesto ma non indica alcun elemento diverso da quelli già posti a base degli atti difensivi del giudizio di merito (riproposti nelle censure) e del giudizio di revocazione, sulla base del quale la conclusione contrastante con quella del giudice di merito non sia il frutto di una diversa valutazione (e non di un errore percettivo) dei fatti e del testo delle dichiarazioni riguardanti l’assegno protestato. Deve infine radicalmente escludersi che non si tratti di un “punto controverso” essendosi trattato dell’oggetto esclusivo dell’impugnazione della sentenza di primo grado relativa al merito della causa e dell’accertamento compiuto dal giudice della sentenza revocanda.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento di Euro 8000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA