Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11643 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4244/2016 proposto da:

PRESIDENZA E ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti principali e controricorrenti incidentali –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO

PILSUDSKI N. 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIROLAMO RUBINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 875/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/08/2015 R.G.N. 1989/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato GIUSTINA NOVIELLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande proposte da M.M. nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ha dichiarato il diritto dell’appellante al conferimento di un ufficio dirigenziale generale o di un ufficio equivalente per un biennio decorrente dal decreto di nomina del 20 febbraio 2009 e ha condannato per l’effetto le amministrazioni appellate al pagamento delle differenze di trattamento economico a far tempo dalla data della revoca.

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che al M., dirigente di terza fascia, era stato conferito il doppio incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici e del Dipartimento regionale Ispettorato lavori pubblici, incarico che era stato revocato a seguito della Delib. 22 dicembre 2009, n. 567, con la quale erano stati revocati tutti gli incarichi di direzione generale in ragione della “riorganizzazione dell’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione…. al fine di consentire il contestuale avvio della innovata articolazione di tutti i rami dell’amministrazione regionale e del consequenziale totale mutamento dell’assetto burocratico dei Dipartimenti regionali”.

3. Il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto quanto alla insussistenza del diritto, fatto valere dall’appellante, all’inquadramento nella prima fascia dirigenziale ed ha rilevato che la Regione con la L. n. 10 del 2000, nell’istituire il ruolo unico della dirigenza, suddiviso in due fasce in ragione dei diversi livelli di responsabilità e professionalità, ha previsto solo in via transitoria e ad esaurimento una terza fascia, nella quale doveva essere inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Solo per i dirigenti della seconda fascia è stata prevista, ricalcando la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 23, la possibilità di acquisire la fascia superiore a seguito della direzione di strutture di massima dimensione per un tempo pari ad almeno cinque anni, ma analoga previsione non è stata dettata per il personale ad esaurimento della terza fascia, sebbene lo stesso legislatore abbia consentito il conferimento a quest’ultimo, in via del tutto eccezionale, anche dell’incarico di dirigente generale.

4. Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo d’appello con il quale era stata riproposta la questione della illegittimità della revoca, in ordine alla quale la Corte ha in sintesi osservato che l’art. 41 del CCRL dell’Area della Dirigenza stipulato il 13 luglio 2007 consentiva all’amministrazione di risolvere anticipatamente i contratti dirigenziali in presenza di motivate ragioni organizzative e gestionali, nella specie ravvisabili nella riorganizzazione in atto delle strutture di massima dimensione.

5. La Corte territoriale ha ritenuto, invece, fondato il motivo di gravame con il quale M.M. aveva censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva disatteso anche la domanda, fondata sulla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 42 del richiamato CCRL, volta ad ottenere l’attribuzione di un incarico equivalente fino al termine di durata minima di quello inizialmente conferito, revocato per ragioni organizzative. Ha evidenziato che la disciplina contrattuale attribuisce al dirigente un diritto soggettivo al conferimento, che va oltre la mera tutela del trattamento economico in precedenza riconosciuto, e pertanto era onere dell’amministrazione regionale di dimostrare l’impossibilità dell’adempimento. In difetto doveva essere riconosciuto al M. il diritto a percepire le differenze retributive, da calcolare in ragione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in precedenza goduto, non potendo più avere esecuzione, in considerazione del tempo trascorso, l’obbligazione principale di attribuzione dell’incarico.

5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la Presidenza e l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese M.M. che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure. Al ricorso incidentale l’Avvocatura Generale dello Stato ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’interpretazione dell’art. 42 CCRL Dirigenti Regione Sicilia (GURS n. 31 del 13.7.07), in combinato disposto con l’art. 41 dello stesso contratto collettivo; violazione diretta delle norme pattizie; violazione della L.R. n. 19 del 2008 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23 (come richiamato dal D.P. Reg. n. 11 del 2001)”. I ricorrenti principali, ribadita la legittimità della revoca disposta in ragione del processo di riorganizzazione iniziato con la L.R. n. 19 del 2008 e completato dal regolamento emanato con D.P. n. 12 del 2009, sostengono che la clausola di salvaguardia non può essere interpretata in termini che producano, quale inammissibile effetto, la trasformazione dell’incarico in una qualifica, irrigidendo il sistema del conferimento degli incarichi dirigenziali. Aggiungono che la disposizione non è applicabile ai dirigenti delle strutture di massima dimensione, che ricoprono incarichi di natura strettamente fiduciaria, e sottolineano al riguardo che la retribuzione di posizione attribuita al dirigente generale, per il periodo in cui è espletata le relative funzioni non rientra in alcuna delle fasce economiche previste dall’art. 64 dello stesso CCRL. Infine sostengono che era onere dell’originario ricorrente dimostrare il pregiudizio subito, sicchè ha errato la Corte territoriale nel ritenere, invece, che fosse la Regione tenuta a provare le ragioni ostative all’attribuzione di un incarico equivalente.

2. Il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, art. 6, L.R. Sicilia n. 20 del 2003, art. 11, D.P.R. n. 11 del 2001, art. 2, comma 5 e sostiene che la disciplina della dirigenza, dettata dal legislatore regionale in armonia con quella di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, poi trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001, ricollega il passaggio di fascia alla direzione di strutture di massima dimensione e pertanto la stessa deve essere applicata anche ai dirigenti della terza fascia, ai quali la successiva L.R. n. 20 del 2003, ha consentito di conferire incarichi, in precedenza riservati solo ai dirigenti della prima e della seconda fascia. Richiama al riguardo il parere espresso in tal senso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e sostiene che diversamente interpretata la norma finirebbe per operare una palese disparità di trattamento fra soggetti che abbiano svolto i medesimi incarichi e siano in possesso della qualifica dirigenziale, oltre che degli ulteriori requisiti richiesti dal legislatore regionale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 41 del CCRL per l’area della dirigenza siciliana e, richiamato il contratto individuale nel quale si attribuiva rilevanza ai fini della revoca solo alla cessazione del dipartimento, sostiene che l’iniziativa unilaterale dell’amministrazione non poteva essere fondata sul solo processo riorganizzativo in atto, perchè i contraenti non l’avevano ritenuto sufficiente, pur avendo valutato l’incidenza della L.R. n. 19 del 2008.

4. Il ricorso principale, tutto incentrato sull’asserita errata interpretazione della clausola di salvaguardia dettata dall’art. 42 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Sicilia, è inammissibile perchè, al di là della formulazione della rubrica, sollecita questa Corte ad esprimere una valutazione sull’effettiva volontà delle parti contraenti e, quindi, a sostituirsi al giudice del merito nell’esegesi della disposizione contrattuale.

Occorre richiamare in premessa l’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicchè l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, fermi restando i limiti posti a detto ultimo vizio dalla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 23934/2020; Cass. n. 12879/2020; Cass. n. 156/2018; Cass. n. 7671/2016; Cass. n. 5025/2009; Cass. n. 24865/2005).

E’ stato precisato che il necessario carattere nazionale della contrattazione non può essere derogato neppure in relazione ai contratti di ambito regionale e provinciale stipulati dalle Regioni e dalle Province ad autonomia speciale, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, ha tenuto conto dell’autonomia differenziata di dette regioni e province, dettando una disciplina speciale di vari aspetti (art. 1, sul limite alla competenza legislativa; art. 46, sull’agenzia provinciale o sull’avvalimento dell’ARAN; art. 42, comma 11, art. 43, comma 13, art. 50, comma 2, art. 70, comma 1, sulla tutela delle minoranze linguistiche) e, ciò nonostante, ha limitato ai soli contratti nazionali di cui all’art. 40 il regime previsto dall’art. 63, comma 5, nonchè lo speciale procedimento disciplinato dall’art. 64.

4.1. Dai principi richiamati nel punto che precede, qui ribaditi, discende che l’interpretazione del contratto regionale può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme dettate dal codice civile in tema di ermeneutica contrattuale ed a tal fine non è sufficiente il generico richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma è invece necessario che il ricorrente faccia esplicito riferimento ai principi contenuti nelle norme asseritamente violate e precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le tante Cass. n. 27136/2017 e Cass. n. 873/2019). Ciò perchè la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può essere ritenuta esistente sul semplice rilievo che il giudice del merito abbia scelto una piuttosto che un’altra interpretazione del testo negoziale e pertanto la parte, che aveva sollecitato l’esegesi disattesa, non si può limitare a riproporre quest’ultima in sede di legittimità ma deve argomentare in modo specifico sulle ragioni per le quali l’interpretazione accolta dalla decisione impugnata si pone in contrasto con le regole interpretative (cfr. fra le tante Cass. n. 27932/2020; Cass. n. 12498/2020; Cass. n. 11254/2018).

4.2. Nel caso di specie il ricorso, pur addebitando alla Corte territoriale di essersi erroneamente arrestata al criterio letterale e di non avere indagato quale fosse l’effettiva volontà delle parti stipulanti, non indica le ragioni per le quali la clausola contrattuale, chiara nel suo tenore testuale, sarebbe incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 13595/2020), volontà che certo non può essere desunta dal parere redatto dalla Corte dei Conti, ossia da soggetto diverso dalle parti stipulanti. Il ricorso, pertanto, si limita sostanzialmente a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta proprio dal giudice del merito, tra l’altro facendo leva su una lettura parziale sia dell’art. 42 (che non richiama solo le tre fasce della retribuzione di posizione ma fa anche riferimento ad una retribuzione di posizione di importo non inferiore del 10% a quello precedentemente percepito), sia dell’art. 64 (che al comma 4, disciplina la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali generali indicando i limiti minimi e massimi).

4.3. Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile e la dichiarazione comporta, ex art. 334 c.p.c., comma 2, la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale, notificata il 9 marzo 2016, in data successiva alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., spirato il 3 febbraio 2016 poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata il 3 agosto 2015.

5. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della novità della questione dibattuta nei gradi di merito e del tenore solo processuale della presente pronuncia.

6. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

Parimenti dette condizioni non ricorrono per il ricorrente incidentale in quanto la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva non può essere equiparata all’inammissibilità o all’infondatezza e, pertanto, non può operare la sanzione prevista dal richiamato art. 13, non estensibile analogicamente ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste (Cass. n. 18348/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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