Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11642 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., COOP LATTE PADANO 3 SCARL in persona del legale

rappresentante pro tempore B.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVALAGGIO CATIA;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA in persona del legale rappresentante pro tempore

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 1,

presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIVONE PIO BARIO,

GATTO CATIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2005 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il

03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato MANZI Federica, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Paola CONTICIANI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Federico TEDESCHINI, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società cooperativa a r.l. Latte Padano 3 in persona del suo legale rappresentante B.L. e quest’ultimo in proprio proponevano opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 1295 del 24/1/2004 della Regione Lombardia per illecito amministrativo in materia di applicazione del regime delle quote latte di cui alla L. n. 468 del 1992, per il periodo 2001/2002 con irrogazione delle sanzioni amministrative di Euro 40,000,00 – per violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, comma 3 e 4, non essendo stato rispettato, in relazione all’acquisto di latte dai produttori, l’obbligo di effettuare sul prezzo del latte la trattenuta supplementare o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori i quali avevano consegnato latte in eccesso rispetto alle quote ai medesimi assegnate -, e di Euro 4.000,00 per violazione dell’obbligo di corretta contabilità in quanto al momento del controllo non erano state esibite le distinte di trasporto latte previste dal D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e dall’art. 7 regolamento CEE 636/93.

La Regione Lombardia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza 3/2/2005 il tribunale di Crema rigettava l’opposizione osservando: che gli obblighi di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 regolamento CEE 636/93 non erano stati rispettati; che non era ravvisabile alcun contrasto tra il disposto di cui al D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24, e il citato art. 7 regolamento CEE 636/93; che, alla luce di quanto disposto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, la prestazione di idonea garanzia prevista da detta norma, in alternativa alla trattenuta supplementare da effettuare al momento dell’acquisto del latte dai produttori, costituiva un obbligo e non una mera facoltà; che nella specie tale garanzia, idonea ed immediatamente esigibile, non era stata prestata; che l’importo delle sanzioni irrogate era da ritenersi adeguato in considerazione delle circostanze del caso concreto.

La cassazione della detta sentenza del tribunale di Brescia è stata chiesta dalla società cooperativa a r.l. Latte Padano 3 in persona del suo legale rappresentante B.L. e da quest’ultimo di persona con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. La Regione Lombardia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Cooperativa Latte Padano 3 e B.L. denuncia violazione del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e dell’art. 7 regolamento CEE 636/93 deducendo che la distinta latte non deve essere conservata e tenuta a disposizione in originale, ben potendo essere sufficiente l’esibizione della copia della stessa. Quel che conta è che le annotazioni siano state regolarmente eseguite onde consentire il controllo delle produzioni eccedentarie. Peraltro secondo la normativa comunitaria non è necessario che le distinte di trasporto siano conservate per tre anni per cui sul punto la legislazione nazionale è incompatibile con quella comunitaria.

Il motivo è infondato dovendosi nella specie applicare il principio – che il Collegio condivide e fa proprio – di recente affermato da questa Corte secondo cui in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, pur dovendosi escludere, alla luce dell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, la sussistenza, a carico del primo acquirente, dell’obbligo del prelievo supplementare, trattandosi, invece, di facoltà, persiste ancora l’obbligo – prescritto espressamente e non in contrasto con la normativa comunitaria in materia – della tenuta delle distinte latte, posto che la conservazione delle stesse non è prevista al solo fine di garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso o di equivalenti latte commercializzati in eccesso rispetto a quanto indicato dall’art. 3 del regolamento CEE n. 3950 del 1992, ma è volta, altresì, a garantire sia il versamento all’ente preposto delle somme eventualmente dovute per la commercializzazione di latte in eccesso, sia la corretta tenuta di una contabilità che dia conto delle forniture di latte destinate al consumo e della destinazione del venduto, in relazione ad eventuali contestazioni in sede di consuntivo (sentenza 9/11/2009 n. 23702).

Sono invece fondati – sia pur per ragioni diverse da quelle prospettate dai ricorrenti – il secondo ed il terzo motivo di ricorso relativi alla asserita violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5 ed ai vizi di motivazione con riferimento alla sanzione irrogata per omesso rispetto dell’asserito obbligo di effettuare sul prezzo del latte la trattenuta supplementare o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori i quali avevano consegnato latte in eccesso rispetto alle quote ai medesimi assegnate.

Al riguardo va rilevato che l’iter giurisprudenziale comunitario ed interno ha portato a modifiche rispetto alla posizione che le Sezioni unite di questa Corte avevano assunto nel 2002: infatti, con la sentenza 12.12.2006, n 26435, le Sezioni unite hanno ritenuto che la L. n 468 del 1992, artt. 5 e 11, ove traducono la facoltà di trattenuta prevista dalla normativa comunitaria in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia, e vanno pertanto disapplicati.

In applicazione di questo condiviso principio – che si attaglia peraltro in modo compiuto alle questioni sollevate con i motivi di ricorso in esame e che va applicato di ufficio – detti motivi di ricorso devono essere accolti. In proposito va evidenziato che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio, salvo che siano necessari nuovi accertamenti di fatto, ipotesi questa che non ricorre nella fattispecie in esame (tra le tante, sentenza 3/2/2006 n. 2420).

Il quarto motivo – con il quale i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento alla richiesta subordinata di riduzione della sanzione – è in parte assorbito e in parte infondato. E’ assorbito e superato in relazione alla sanzione irrogata per violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, atteso che tale parte della opposta ingiunzione di pagamento – in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso – è stata annullata. E’ invece infondato per la parte concernente la sanzione correttamente irrogata per la violazione del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e dell’art. 7 regolamento CEE 636/93 ed il cui ammontare – contenuta entro i limiti del minimo e del massimo – è stato ritenuto dal giudice del merito “adeguato in considerazione delle circostanze del caso concreto” in virtù di una valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità.

In definitiva vanno rigettati il primo ed il quarto motivo di ricorso, mentre vanno accolti – nei sensi sopra precisati – il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo concernente il rigetto dell’opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata per violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5 e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – in quanto dall’accoglimento di tale censura deriva logicamente il giudizio di fondatezza dell’opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa inflitta dalla Regione Lombardia per la violazione di cui alla L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 – è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed, in accoglimento della detta opposizione, annullare il decreto ingiunzione in questione per la parte relativa alla indicata sanzione. Resta invece fermo il capo della sentenza impugnata relativo al rigetto dell’opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata per violazione del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e dell’art. 7 regolamento CEE 636/93.

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell’esito complessivo della controversia – le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e limitatamente al capo di detta sentenza concernente il rigetto dell’opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata per violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, fermo rimanendo il capo di tale sentenza relativo al rigetto dell’opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata per violazione del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e dell’art. 7 regolamento CEE 636/93; pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla il decreto di ingiunzione n. 1297 del 20/1/2004 emesso dalla Regione Lombardia per la parte relativa alla sanzione amministrativa irrogata per violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA