Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11642 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., (c.f. (OMISSIS)), RIPA CINQUE S.S.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l’avvocato

PALLINI MASSIMO, rappresentate e difese dall’avvocato MICHELONI

ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già

BIPIELLE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL CREDITO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso l’avvocato CAMPOLO

MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAZZATI MARCELLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CAMPOLO MAURIZIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbimento del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Bipielle Gestione Credito s.p.a., incaricata della riscossione del credito di s.r.l. Tiepolo Finance ingiungeva alla società semplice Ripa Cinque come debitore principale e a M. G. come fideiussore il pagamento della somma di Euro 126.190.

Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che non fosse stata dimostrata la legittimazione attiva di Bipielle e considerando insufficiente la produzione unitamente alla comparsa di costituzione, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del trasferimento a seguito di cessione di ramo d’azienda, dei crediti in sofferenza della Banca popolare di Lodi a Bipielle, dal momento che non sarebbe risultata l’identità dei debitori ai quali peraltro non risultava neanche comunicata la cessione del credito. Peraltro la dizione “crediti in sofferenza” doveva ritenersi generica in quanto inidonea ad individuare il debito specifico.

La corte d’Appello investita del gravame da parte di Bipielle, accoglieva, invece, l’impugnazione affermando, per quel che ancora interessa, che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 imponeva alla banca cessionaria la notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella specie, tali adempimenti erano stati espletati mediante pubblicazione di cessione di ramo d’azienda per il recupero di crediti in sofferenza della Banca Popolare di Lodi a Bipielle con pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti pro soluto da Bipielle a Tiepolo Finance e mandato a riscuotere in relazione ad un complesso di crediti individuabili in blocco in quanto corrispondenti alle caratteristiche individuate e descritte nella pubblicazione in G.U..

Di conseguenza la categoria crediti in sofferenza risulta anche sufficientemente individuata ed idonea a configurare un insieme di rapporti giuridici in blocco così da esonerare la cessionaria dalla notifica ai debitori ceduti.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la società semplice Ripa Cinque come debitore principale e M.G. come fideiussore affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la cessionaria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1264, 2555, 2559 e 2697 c.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla giustificazione della legittimazione ad agire della cessionaria del credito.

La corte d’Appello ha fondato la legittimazione sulla non necessità della notifica al debitore ceduto ma la censura prospettata anche nei gradi precedenti aveva ad oggetto la mancata prova dell’avvenuta cessione, essendo del tutto insufficiente il mero avviso di cessione d’azienda in G.U. Secondo le parti ricorrenti manca la prova dell’avvenuto perfezionamento del contratto ovvero dell’esistenza della cessione.

L’avviso pubblicato proviene dalla Bipielle, è un atto unilaterale inidoneo ad integrare la prova del negozio di cessione.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 81 e 83 c.p.c. nonchè il vizio di omessa motivazione in ordine alla non sussistenza della nullità della procura alle liti sollevata fin dal primo grado. La Bipielle mandataria alla riscossione di Tiepolo Finance non ha precisato nella procura che non agiva in nome proprio.

Il primo motivo di ricorso si fonda su un duplice ordine di censure ancorchè strettamente interconnesse. La prima riguarda la mancata prova della legittimazione attiva della Bipielle in ordine al rapporto di credito dedotto in giudizio. Secondo le parti ricorrenti la cessionaria non ha dimostrato, pur essendone onerata, di avere tale posizione contrattuale nei confronti della cedente, non avendo, peraltro, fornito idonea prova dell’avvenuta cessione. In conclusione manca sia il riscontro oggettivo del contratto di cessione sia il riscontro della qualità soggettiva di cessionario della Bipielle, ancorchè la prova dell’uno sia funzionale anche alla prova dell’altro elemento.

Si tratta, pertanto, di verificare se la pubblicazione sulla G.U. ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, così come puntualmente eseguita dalla cessionaria Bipielle sia idonea ad integrare la prova della cessione del credito e della qualità di cessionaria della creditrice ingiungente.

Deve preliminarmente osservarsi che oggetto della censura è la legittimazione sostanziale ad agire, ovvero la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non la mera posizione processuale. Si tratta pertanto di una censura che riguarda il merito e non l’ammissibilità del ricorso.

La premessa è necessaria al fine di evidenziare l’irrilevanza, nella specie, dell’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità e citato dalle parti nella discussione orale secondo il quale: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un’altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l’avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58, avendo l’impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

(Cass. 4116 del 2016). Come può agevolmente desumersi già dall’esame della massima ufficiale, nella specie, si pone il diverso quesito della sufficienza dell’allegazione (senza supporto documentale) della posizione d’incorporante ai fini dell’ammissibilità del ricorso ovvero della legittimazione processuale a proporre il ricorso, essendo parte nei precedenti gradi la Banca di Roma. Del pari non applicabile è il principio stabilito nella sentenza n. 10653 del 2010. In questa pronuncia viene affermato che il trasferimento di un ramo d’azienda determina un fenomeno di successione a titolo particolare assoggettabile all’art. 111 c.p.c.. Ne consegue che il cedente conserva la legittimazione sostanziale e processuale anche se il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta.

Al fine di affrontare i profili critici sottoposti all’esame di questa Corte attraverso il primo motivo di ricorso si ritiene utile riportare il testo dell’art. 58, nella versione ratione temporis applicabile:

La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia puoi stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c..

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107.

Occorre inoltre precisare in fatto che, come incontestatamente accertato dalla Corte d’Appello, la cessionaria, nella specie, ha provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo sopracitato ed ha prodotto la documentazione attestante tale adempimento. Le S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2951 del 2016 hanno ribadito che la titolarità attiva del rapporto controverso attiene al merito ed è un elemento costitutivo della domanda la cui prova incombe sull’attore. Nella sentenza impugnata tale accertamento di merito viene svolto sulla base della attestazione eseguita in Gazzetta Ufficiale ex art. 58. Ha ritenuto la Corte territoriale che l’avviso di cessione dei crediti bancari conseguenti alla cessione del ramo d’azienda è stato pubblicato a cura della cessionaria secondo quanto previsto dalla legge in modo da essere ex lege opponibile ai debitori ceduti. Ha ritenuto inoltre la Corte che i crediti ancorchè ceduti in blocco fossero individuabili in quanto delimitati sul piano temporale e sul piano delle caratteristiche (finanziamenti, crediti in sofferenza con specificazione della categoria) oltre che in ordine al cedente (crediti che sono stati originariamente stipulati con il, ovvero erogati al relativo debitore ceduto da Banca popolare di Lodi s.c.a.r.l. – pag. 7 prime 12 righe sentenza impugnata -). Dal complesso delle informazioni contenute nell’avviso pubblicato sulla G.U. in ossequio al più volte citato art. 58, la Corte d’Appello ha desunto la prova della legittimazione ad agire del cessionario, peraltro corroborata ex lege dalla previsione dell’obbligo a suo esclusivo carico di provvedere all’avviso, in virtù della identificabilità dei crediti ceduti, così come descritti non soltanto con il riferimento ad “un blocco” nell’avviso medesimo. Tale accertamento di fatto, non censurabile in sede di giudizio di legittimità se, come nella specie, più che adeguatamente motivato, non può essere superato dal rilievo secondo il quale l’avviso in questione produce soltanto l’effetto dell’opponibilità ai ceduti ex art. 1264 c.c., (Cass. 13594 del 2006) in quanto le informazioni contenute nell’avviso, come rilevato nella sentenza impugnata, consentono di collegare questo effetto con l’identificazione esatta del cessionario, del cedente e dei debiti ceduti, così conducendo verso tutti gli indici probatori idonei a ritenere esistente ed efficace al cessione di credito ed identificato il legittimato attivo. (nella specie è esattamente indicata la sequenza:cessione di credito Banca Popolare di Lodi Bipielle; successiva cessione a Tiepolo Finance con mandato a riscuotere in capo a Bipielle).

Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che dalla documentazione richiamata a sostegno della censura e dalla riproduzione della procura riportata nell’intestazione del ricorso monitorio risulta l’espressa indicazione della qualifica di mandataria della Tiepolo Finance in capo a Bipielle.(cfr. pag.10 controricorso nella quale è riportata la procura). Deve aggiungersi, peraltro, che un’eventuale inesattezza od omissione della procura che non scalfisce la titolarità del rapporto giuridico (il mandato da Tiepolo) sulla base del quale si fonda la legittimazione processuale, ben può essere colmata dall’esame dell’atto nel suo complesso che, per il contenuto della res iudicanda emerso univocamente in tutti i gradi si fonda sulla indicazione della natura e del contenuto della legittimazione della parte attrice.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio da liquidarsi in Euro 7000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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