Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11641 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 16/06/2020), n.11641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27598/2015 proposto da:

Consorzio Cesved, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Dei Martiri

Belfiore 4, presso lo studio dell’avvocato Riccio Lucrezia,

rappresentato e difeso dall’avvocato Liccardo Federico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli,

in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Di Falco,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4835/2014 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dal Consorzio CESVED nei confronti della Città Metropolitana di Napoli e diretta ad ottenere il riconoscimento di maggiori compensi, quantificati in complessivi Euro 556.661,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dalla data di iscrizione fino al saldo, come da riserve iscritte nel Registro di contabilità in data 1-4-2009 al momento della sua sottoscrizione per l’emissione del SAL n. 1 e nel conto finale, con riferimento all’appalto formalizzato in data 29-7-2008 ed avente ad oggetto lo “studio meteo marino e ripascimento dell’arenile di (OMISSIS) e della spiaggia dei (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS)”.

2. Con sentenza n. 1883/2015 depositata in data 24 aprile 2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio CESVED avverso la sentenza del Tribunale di Napoli. La Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, preliminarmente ha precisato, in punto di diritto, che l’iscrizione della riserva deve effettuarsi, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto successivo all’insorgenza del fatto, se la sua portata lesiva è percepibile già in quel momento; invece, qualora l’incidenza negativa del fatto non sia immediatamente percepibile, è ammessa l’iscrizione al momento della cessazione dello stesso. Esaminando nel merito e in dettaglio le pretese azionate, la Corte d’appello ha ritenuto tardive le quattro riserve in contestazione.

2. Avverso questa sentenza il Consorzio CESVED propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della Città Metropolitana di Napoli, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo. Omessa pronuncia. Omessa motivazione: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.”. Nel riportare nel ricorso il testo della riserva apposta in calce al verbale di ripresa ed ultimazione dei lavori del 23-2-2009, evidenzia il ricorrente di avere chiaramente indicato, quali cause dell’andamento anomalo dei lavori, l’impossibilità di procedere allo scarico dei materiali sia per la spiaggia del Cantone, sia per la spiaggia dei (OMISSIS). Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione non i suddetti fatti, ma le sospensioni dei lavori, ossia circostanze non lamentate dall’attrice. Deduce che la riserva per anomalo andamento dei lavori è ontologicamente diversa da quella relativa a sospensione dei lavori in quanto la seconda ha ad oggetto il singolo episodio di sospensione, mentre la prima riguarda aspetti generali caratterizzanti l’intero andamento dell’appalto e costituenti inadempimenti dell’obbligo di mettere a disposizione le aree libere da impedimenti. Ad avviso del ricorrente, la riserva per anomalo andamento dei lavori, anche quando comporta in parte la sospensione dei lavori, è unica ed unitaria e la doglianza dell’appaltatore non riguardava l’illegittimità della sospensione, ma l’indisponibilità di talune aree del cantiere, sicchè l’iscrizione della riserva erroneamente era stata collegata dalla Corte d’appello al verificarsi di ogni singola sospensione. Rileva che la sottoproduzione, nella specie verificatasi per fatto non imputabile all’appaltatore, integra fatto continuativo e la quantificazione del danno poteva essere operata solo al momento dell’ultimazione dei lavori. Pertanto, ad avviso del Consorzio, la riserva era stata tempestivamente iscritta, oltre che sul terzo verbale di ripresa dei lavori, anche sul registro di contabilità in occasione della sua prima iscrizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360, comma 1, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 145 del 2000, art. 31. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 c.c.. Motivazione errata”. Deduce che, in caso di anomalo andamento dei lavori, il primo atto dell’appalto idoneo a ricevere la riserva, ai sensi del citato art. 31 del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, è da considerarsi il Registro di Contabilità, dovendo valutarsi l’idoneità alla stregua del contenuto della riserva ed alla sua attinenza all’atto in cui deve essere iscritta a pena di decadenza. Ad avviso del ricorrente, pertanto, le pretese di carattere generale quali l’anomalo andamento dei lavori trovano la loro sede naturale nel Registro di Contabilità e solo in esse devono essere iscritte. Deduce che, di conseguenza, non solo era tempestiva la riserva anticipata nel verbale di ripresa lavori dell’8-2-2009, ma lo erano anche tutte le altre. Nello specifico, circa i maggiori oneri per i lavori sulla spiaggia dei (OMISSIS) lamenta la violazione del D.M. n. 145 del 2000, art. 31 e del D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 133,164 e 165, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che la riserva dovesse formularsi in calce al verbale di sospensione dell’1-7-2008, riguardando fatti verificatisi tra il 4-6-2008 ed il 30-6-2008, mentre la riserva aveva natura contabile e doveva iscriversi solo nel Registro di contabilità. Lo stesso vizio di motivazione sussiste, ad avviso del ricorrente, con riguardo ai maggiori oneri per la realizzazione di opere non previste, e ciò sia in base alle medesime argomentazioni espresse circa i lavori sulla spiaggia dei (OMISSIS), sia perchè la riserva era stata parzialmente riconosciuta dalla stazione appaltante, come peraltro si dà atto nella sentenza impugnata, e il riconoscimento spontaneo, seppur parziale, si configura come incompatibile con la volontà della stazione appaltante di avvalersi della decadenza. Quanto alla riserva relativa al maggiore importo per la lavorazione NP30 e mancato utile per la lavorazione stralciata sulla spiaggia dei (OMISSIS), adduce il Consorzio che la riserva era stata iscritta tempestivamente al momento in cui la contabilizzazione era divenuta definitiva, come da perizia redatta ed approvata il 10-9-2009, dopo l’ultimazione dei lavori, e quindi tempestiva era stata l’iscrizione nel Conto Finale, da ritenersi primo atto idoneo ai sensi dell’art. 31 citato.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

3.1. E’ inammissibile la censura con cui è denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012. Questa Corte ha chiarito che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal cit. D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016 e da ultimo Cass. n. 20994/2019).

Il ricorrente, nel dolersi del mancato esame di fatti che assume essere decisivi, e sostanzialmente ricondotti all’indisponibilità di alcune aree del cantiere, non indica affatto la diversità tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza del Tribunale e quelle fondanti la decisione della Corte d’appello.

3.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia su un capo di domanda, che il ricorrente pare, invero, prospettare in dipendenza dall’omesso esame di un elemento di prova, e non quale inesistenza di una decisione su un punto della controversia (Cass. n. 7472/2018).

Neppure ricorre affatto il vizio di motivazione omessa, avendo la Corte d’appello, con motivazione adeguata (Cass. n. 8053/2014), in dettaglio esaminato ciascuna delle quattro riserve, prendendo in considerazione anche le circostanze di indisponibilità delle aree (pag. n. 4 per lavori sulla spiaggia dei (OMISSIS)), nonchè valutando la tempestività di ciascuna riserva in osservanza dei principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati nella sentenza impugnata.

Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, (Cass. n. 9328/2016 e n. 15013/2011) sono soggette all’onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonchè alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall’appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell’appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, peri comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Ciò in quanto l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i favori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria. Inoltre l’appaltatore è tenuto a iscrivere la riserva nel primo documento contabile equipollente successivo all’insorgenza del fatto, quali il verbale di sospensione o quello di ripresa lavori, stati di avanzamento o ordini di servizio, salvo reiterare la riserva nel registro di contabilità (Cass. n. 28801/2018). Nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. n. 4566/2012 citata anche nella sentenza impugnata e le successive conformi, già citate).

3.3. E’ inammissibile la censura concernente il riconoscimento parziale, che, ad avviso del ricorrente, risulta incompatibile con la volontà della stazione appaltante di avvalersi della decadenza.

La Corte d’appello ha, motivatamente, ritenuto che non vi fosse stato il riconoscimento tacito di tutte le opere e che non fosse stata espressa dalla committente una volontà incompatibile con quella di far valere la decadenza in relazione alle opere non espressamente riconosciute.

Si è trattato di un’indagine dei Giudici di merito sulla volontà della stazione appaltante, che è incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, adeguatamente motivata.

La censura ai cui trattasi, oltre che genericamente formulata, si risolve, inammissibilmente, in una richiesta di rivalutazione di un’indagine riservata al Giudice di merito.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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