Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11641 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato BUCALO SERGIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA

CARLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3905/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato TARDELLA Carlo, difensore della resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1-2-2001 V.M.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino M.R. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sulla porzione immobiliare del fabbricato sito in (OMISSIS) via (OMISSIS), costituita da un appartamento al piano terra composto di tre vani, servizi e accessori, e, in caso di accertata non comoda divisibilità dell’immobile, ordinarsi l’attribuzione in favore dell’istante, avente diritto alla quota maggiore, dell’intero appartamento con addebito dell’eccedenza ex artt. 720 e 1116 c.c..

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo l’accertamento della comoda divisibilità dell’immobile e, in caso contrario, l’attribuzione in suo favore per intero del bene con riconoscimento all’attrice di una somma corrispondente al valore della sua quota.

Il Tribunale adito con sentenza del 26-8-2004 dichiarava l’immobile non comodamente divisibile e lo assegnava alla V. stabilendo il relativo conguaglio in favore della M..

Proposta impugnazione da parte di quest’ultima cui resisteva la V. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 20-7-2005 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la M. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui la V. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non comodamente divisibile l’immobile oggetto di comproprietà tra le parti.

La M., premesso che lo stesso C.T.U. aveva prospettato la possibilità di un concreto frazionamento del bene in due porzioni, ritiene infondate le argomentazioni in proposito espresse dal giudice di appello con riferimento da un lato, al fatto che la divisione avrebbe comportato per la porzione da attribuire all’appellante la mancanza di servizi igienici, e,dall’altro,alla conseguenza dell’assegnazione all’appellata di una porzione priva di ingresso autonomo; sotto un primo profilo infatti le attuali soluzioni tecniche avrebbero consentito di risolvere agevolmente il problema relativo ai servizi, mentre, quanto al secondo rilievo, si è trascurata l’esistenza di una scala che, ripristinata, avrebbe consentito “il collegamento tra le due quote”.

Infine la ricorrente assume che la sentenza impugnata ha disatteso il principio normativo secondo cui, qualora non sia possibile addivenire alla formazioni di due porzioni perfettamente rispondenti ai diritti dei condividenti, trova applicazione il rimedio del conguaglio.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che l’immobile per cui è causa era sito al piano terra con ingresso indipendente dalla residua porzione di fabbricato, ed era costituito da un tratto di cortile pertinenziale, da un corridoio centrale, da quattro vani e da un piccolo bagno, ha rilevato, sulla base della relazione di C.T.U., che la divisione del bene in due parti avrebbe comportato, oltre alla necessità di eseguire una serie di interventi sulla porzione da attribuire all’appellante (che, a seguito della divisione, sarebbe rimasta priva di servizi igienici), l’assegnazione alla appellata di una porzione di fabbricato priva di ingresso autonomo e dotata solo di un accesso, ottenibile mediante la riapertura di una vecchia scala interna, con ingresso al piano superiore, già di proprietà dell’appellata; la Corte territoriale ha quindi ritenuto che tale soluzione non avrebbe certamente consentito la ripartizione del bene in due unità, ciascuna autonoma e funzionale, ed avrebbe comportato da un lato un eccessivo frazionamento dell’immobile e dall’altro un sensibile deprezzamento del valore della quota assegnata all’appellata, posto che la porzione assegnatale non sarebbe stata suscettibile di utilizzazione autonoma, attesa la necessità di accedervi dal primo piano.

Orbene, avendo la sentenza impugnata indicato chiaramente le fonti del suo convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove del resto la ricorrente sostanzialmente non contesta gli inconvenienti evidenziati dal giudice di appello in ordine alla divisibilità dell’immobile, ma li ritiene facilmente superabili in base ad una diversa valutazione di merito.

Il richiamo poi della M. al diritto del condividente al perseguimento in natura di una parte dei beni in comune previsto dall’art. 718 c.c., non tiene conto che tale norma fa salve le disposizioni degli articoli seguenti, tra cui appunto l’art. 720 c.c., riguardante gli immobili non divisibili.

Infine il profilo di censura relativo al conguaglio è irrilevante, essendo quest’ultimo un meccanismo tendente alla equiparazione di porzioni di valore diseguali, e riguardando dunque l’ipotesi di divisibilità dei beni oggetto della comunione, nella specie non ricorrente.

Con il secondo motivo la M., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha confermato l’attribuzione dell’immobile per cui è causa nella sua interezza alla V. quale titolare della quota maggiore rispetto a quella di spettanza all’esponente; invero il riferimento dell’art. 720 c.c., all’attribuzione dell’immobile indivisibile “preferibilmente” al condividente avente diritto “alla quota maggiore” riconosce ai giudice un potere discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare il bene, che trova il suo contemperamento soltanto nell’indicazione dei criteri che debbono ispirare la scelta e nell’obbligo di indicarne i motivi, incombenti nella specie non espletati; pertanto l’attribuzione acritica dell’immobile indivisibile al titolare della quota maggiore non può essere condivisa, così come non può essere seguito il criterio relativo ad un interesse comune dei condividenti, essendo evidentemente molto difficile individuare un interesse comune tra due condividenti che richiedono l’attribuzione dello stesso bene.

La ricorrente in definitiva rileva che la sentenza impugnata non ha compiuto alcuna valutazione delle contrapposte domande di attribuzione nè alcuna comparazione dei rispettivi interessi delle parti.

La censura è infondata, poichè il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, anche se la motivazione deve essere parzialmente corretta nei termini che saranno tra poco chiariti.

Il giudice di appello, premesso che nell’ipotesi di immobile indivisibile deve assegnarsi preferibilmente il bene al condividente titolare della quota maggiore, salva la possibilità di discostarsi da tale criterio per motivi gravi ed attinenti agli interessi comuni dei condividenti, ha ritenuto che nella specie non ricorrevano i presupposti per tale deroga, non rilevando in proposito soltanto gli interessi morali cui aveva fatto cenno l’appellante.

In linea di diritto questa Corte osserva che in relazione ai criteri di attribuzione di un immobile fissati dall’art. 720 c.c., sussiste un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale il criterio preferenziale della attribuzione del bene al condividente titolare della quota maggiore può essere derogato solo per motivi gravi ed attinenti all’interesse comune dei condividenti (Cass. 13-7-1983 n. 4775; Cass. 21-2-1985 n. 1528; Cass. 11-7.1995 n. 7558); invece secondo un diverso indirizzo di questa Corte divenuto ormai prevalente il giudice può discostarsi dal criterio preferenziale sancito dall’art. 720 c.c., avendo egli un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare l’immobile indivisibile, potere che trova il suo contemperamento nei criteri di opportunità che debbono ispirare la scelta e nell’obbligo di indicarne i motivi (Cass. 7-5-1987 n. 4233; Cass. 11-8-1990 n. 8201; Cass. 19-3 2003 n. 4013; Cass. 22-3-2004 n. 5679; Cass. 16- 2- 2007 n. 3646; Cass. 25-9-2008 n. 24053).

Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento in quanto più rispondente alla lettera ed alla “ratio” dell’art. 720 c.c..

Invero l’espressione “preferibilmente” contenuta in tale disposizione rende esplicita sotto un profilo letterale la scelta legislativa per l’attribuzione di un immobile indivisibile tendenzialmente al titolare della quota maggiore, senza quindi escludere la legittimità di una opzione diversa e senza peraltro indicare i presupposti che consentano tale deroga; la formulazione della norma quindi attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale che, per non sconfinare nell’arbitrio, deve pur sempre tener conto dei concreti elementi di fatto che caratterizzano le singole fattispecie e della esigenza quindi di esaminare i contrapposti interessi dei condividenti in proposito; ciò comporta pertanto l’obbligo del giudice, nel discostarsi dal criterio preferenziale dell’attribuzione dell’immobile indivisibile al condividente titolare della quota maggiore, di fornire adeguata e logica motivazione di tale diversa opzione.

Deve del resto aggiungersi che il diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata) che restringe la suddetta deroga all’esistenza di gravi motivi attinenti all’interesse comune dei condividenti introduce nell’interpretazione del contenuto precettivo dell’art. 720 c.c., una limitazione che la norma non prevede e che si configura in concreto di difficile individuazione (ed invero la richiamata pronuncia di questa Corte dell’11-7.1995 n. 7588 che sostiene tale assunto non specifica in cosa consistano tali gravi motivi attinenti all’interesse comune del condividenti); al riguardo deve osservarsi che un giudizio di divisione immobiliare in cui vi sia contrasto tra le parti circa l’attribuzione all’una o all’altra di esse di un immobile indivisibile si risolve in una controversia caratterizzata dalla contrapposizione degli interessi dei condividenti in ordine alle diverse modalità di attuazione della divisione stessa, cosicchè è ben comprensibile la difficoltà di ravvisare dei motivi gravi e comuni ai condividenti che possano legittimare la deroga al criterio preferenziale secondo l’orientamento giurisprudenziale cui non si ritiene di poter aderire.

Ciò premesso sotto il profilo strettamente giuridico, deve peraltro aggiungersi che la M. non ha dedotto almeno specificatamente le ragioni che avrebbero giustificato la deroga al criterio preferenziale dell’attribuzione dell’immobile indivisibile al condividente titolare della quota maggiore; in particolare correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti l’accenno dell’appellante ad asseriti interessi morali, riferimento invero del tutto generico e come tale inidoneo ad una diversa valutazione delle contrapposte pretese delle parti in ordine alla attribuzione dell’immobile per cui è causa; del resto anche in questa sede la ricorrente si limita ad un accenno altrettanto generico a suoi motivi personali e familiari contrapposti ai motivi materiali e meramente speculativi della controparte, senza quindi apportare argomentazioni specifiche in ordine alla censura alla statuizione della Corte territoriale che ha rilevato l’assenza di apprezzabili elementi che potessero giustificare una deroga al criterio preferenziale dell’attribuzione dell’immobile in questione al condividente titolare della quota maggioritaria.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso senza chiarire le ragioni di tale diniego la richiesta dell’esponente di un rinnovo della C.T.U., così adeguandosi acriticamente alle conclusioni della consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, trascurando quindi le critiche apportate dalla M. ai criteri seguiti dal C.T.U. nella determinazione della stima dell’immobile, trattandosi di una intera palazzina sita nel centro storico del paese “il cui valore trascendeva quello puro e semplice della quota”.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha affermato che la contestazione in ordine al valore attribuito all’immobile era del tutto generica e non teneva conto del fatto che tale valutazione era stata effettuata correttamente dal C.T.U. sulla base “non solo della ubicazione del bene e della porzione di giardino di pertinenza, ma anche delle fatiscenti condizioni di degrado, che rendono necessari interventi di ristrutturazione consistenti nel rifacimento integrale dell’impianto elettrico, nel risanamento igienico funzionale dei locali, previa eliminazione delle cause che determinano l’umidità nelle murature portanti, nel rifacimento dell’impianto idrico, nella sostituzione degli intonaci e nella sostituzione di tutti i pavimenti”.

Pertanto la sentenza impugnata, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha esaminato esaurientemente il motivo di appello, definito generico, relativo alla determinazione della stima dell’immobile, aderendo alle ragioni espresse dal C.T.U. che giustificavano il valore ad esso attribuito; orbene in questa sede la M. conferma l’assoluta genericità della censura al riguardo proposta nel giudizio di appello, in effetti limitata alla deduzione dell’ubicazione del bene in questione nel centro storico di (OMISSIS) e priva di qualsiasi specifica contestazione alle condizioni di degrado di esso che avevano concorso alla sua concreta valutazione.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., ed omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che la vendita all’incanto configura un rimedio residuale cui ricorrere qualora nessuno dei condividenti abbia richiesto l’attribuzione del bene indivisibile.

La M. assume che in realtà la questione sottoposta al giudice di appello e da esso non risolta era diversa, trattandosi del criterio da adottare allorchè entrambi i condividenti abbiano richiesto l’attribuzione del bene; nella specie, infatti, occorreva accertare se ricorressero motivi di opportunità che sconsigliassero l’attribuzione dell’immobile ad uno dei condividenti con conseguente adozione del criterio residuale della sua vendita all’incanto.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che l’art. 720 c.c., configura la vendita all’incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero, ha escluso nella fattispecie la possibilità di adottare tale criterio per l’insussistenza dei presupposti per la sua operatività.

Tale convincimento è certamente corretto, avuto riguardo nella fattispecie alle rispettive domande di ciascuna delle parti di attribuzione in proprio favore del bene in questione, e considerato che l’art. 720 c.c., configura chiaramente la vendita all’incanto dell’immobile indivisibile quale criterio residuale (Cass. 27-10-2000 n. 14165); pertanto la censura in esame trascura palesemente tale disposizione di legge, richiamandosi oltretutto a supporto della sua pretesa di vendita all’incanto del bene a non meglio precisate ragioni di opportunità, onde sotto tale profilo il motivo in esame è anche estremamente generico.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1700,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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