Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11641 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1420-2012 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI JANARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO SUSINI;

– ricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA UFFICIO

TERRITORIALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUISA DE RENZIS udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. R.A. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 43/25/11 del 17 maggio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale notificatogli il 2 febbraio 2009; in relazione al trasferimento di fondo agricolo in territorio montano da lui ottenuto in forza di sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Massa 12 dicembre 2007 n. 89.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’importo fosse dovuto così come liquidato.

Ciò per non avere il R. dichiarato, prima di ricevere l’avviso di liquidazione, di voler usufruire delle agevolazioni astrattamente riconoscibili (L. n. 97 del 1994, in materia di aziende agricole montane; – D.P.R. n. 131 del 1986 e D.L. n. 854 del 1976 sull’imprenditore agricolo professionale – IAP; – piccola proprietà contadina L. n. 604 del 1954, ex art. 5), nè allegato i rispettivi titoli giustificativi; fermo restando il diritto del contribuente di richiedere, in separata sede, il rimborso eventualmente spettantegli dopo l’integrale pagamento dell’imposta liquidata.

L’agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – erronea applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 57; per avere la commissione tributaria regionale negato l’agevolazione senza considerare che, nel caso di trasferimento immobiliare per effetto di sentenza, tale agevolazione poteva dal contribuente essere richiesta solo a seguito dell’avviso di liquidazione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione dell’agevolazione concernente gli acquirenti-coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) dei terreni siti in zona montana, ai sensi della L. n. 97 del 1994 e della L. n. 590 del 1965, art. 25, in sede di formazione ed accorpamento della piccola proprietà contadina.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – mancata affermazione di sussistenza, nella specie, dei presupposti della medesima agevolazione (piccola proprietà contadina in ambito montano) in sede di rimborso della maggiore imposta versata.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta il mancato riconoscimento dell’agevolazione IATP-IAP di cui agli art. 1, nota I, tariffa prima parte all. D.P.R. n. 131 del 1986; nonostante che la produzione della certificazione IAP potesse avvenire anche in un momento successivo all’avviso di liquidazione, purchè nel triennio dall’acquisto.

p. 2.2 Va rigettato, con effetto assorbente di ogni altra censura, il primo motivo di ricorso.

Soccorrono, nella specie, due correlati principi di diritto.

Il primo è dato dal fatto che, per regola generale, le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, potendo essere attribuite anche in difetto di specifica istanza. A questa regola generale fanno però eccezione tutte quelle situazioni nelle quali l’agevolazione non possa essere giuridicamente nè materialmente riconosciuta senza che il contribuente – nell’adempimento di un obbligo legale di cooperazione con l’amministrazione finanziaria – ne faccia espressa richiesta, con l’allegazione del possesso dei relativi requisiti di natura soggettiva ovvero oggettiva. Deve dunque ritenersi indispensabile l’attivazione del contribuente ogniqualvolta l’agevolazione presupponga, per sua natura, la manifestazione di “determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici”, ovvero l’indicazione di “qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione” (Cass. ord. n. 8009/13; nello stesso senso: Cass. 23588/11 e 14117/10). Orbene, nel caso di specie proprio di questo si trattava; cioè di far emergere – oltre alla volontà di usufruire, in ordine gradato, delle varie agevolazioni astrattamente riconoscibili ex lege – il concorso di determinati requisiti di idoneità soggettiva del R. (coltivatore diretto ovvero IAP) ed oggettiva del fondo (territorio montano; attitudine dell’acquisto all’accorpamento della piccola proprietà contadina). In assenza di che, l’agevolazione non poteva essere riconosciuta; vista anche l’impossibilità per l’amministrazione finanziaria di verificarne il fondamento.

Il secondo principio che qui ricorre attiene al “momento” entro il quale l’agevolazione debba essere richiesta, nell’ipotesi in cui l’atto sottoposto a registrazione sia una sentenza traslativa, come nella specie, della proprietà immobiliare. Ferma restando la generale identità di tassazione tra sentenza ad effetto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari ed i corrispondenti atti negoziali (art. 37, nonchè 8, prima parte, Tariffa all. D.P.R. 131 del 1986), è stato più volte affermato (con riguardo all’agevolazione “prima casa”, ma sulla base di considerazioni valide anche per le agevolazioni qui in esame) che le relative manifestazioni di volontà “vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene; dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall’art. 77 del D.P.R. predetto, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima” (Cass. 2261/14).

Questa pronuncia, anche recentemente ribadita da Cass. ord. 635/17, ha osservato in motivazione che: “la necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit.)”.

Nel caso di specie, l’agenzia delle entrate aveva eccepito proprio questo profilo; dato dal fatto che le agevolazioni in questione erano state dal R. richieste – non negli atti giudiziari avanti al tribunale, e nemmeno nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza e la sua registrazione ad opera del cancelliere D.P.R. n. 131 del 1986, ma solo successivamente alla registrazione della sentenza e, in particolare, soltanto a seguito dell’avviso di liquidazione.

Tale profilo andava dunque effettivamente accolto, così come deciso nella sentenza impugnata.

Visto l’atteggiamento processuale dell’agenzia delle entrate, nonchè il consolidarsi solo in corso di causa dei su riportati orientamenti giurisprudenziali, si ritiene di compensare le spese del presente procedimento.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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