Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11641 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4468/2015 proposto da:

Q.A.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANLUIGI VALESINI, DARIO MARCHESI;

– ricorrente principale –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, VINCENZA PALMIERI, ANTONELLA

FRASCHINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 675/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/07/2014 R.G.N. 2298/2011 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

CONSIDERATO

1. Che la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1904/11, ha condannato il Comune di Milano all’inquadramento di Q.A.P. nel livello D1 dal 29 giugno 1999, e alle conseguenze retributive nei limiti della prescrizione. Confermava nel resto la sentenza appellata.

2. Occorre premettere che il lavoratore, già dipendente del Comune di Milano, addetto alle funzioni di agente di polizia municipale dal 1977 sino al 1995, allorchè in ragione della sottoposizione a procedimento penale connesso al ruolo e alle mansioni rivestite, veniva assegnato all’ufficio tecnico, settore concessioni e autorizzazioni edilizie, nel 1998 aveva partecipato al concorso interno per titoli ed esami, indetto con Delib. n. 1409 del 1993, dal Comune medesimo, per la copertura di n. 108 posti del profilo professionale di Istruttore dei servizi di polizia municipale.

Il processo penale si concludeva con sentenza della Corte di cassazione del 7 maggio 2008, che rigettava l’impugnazione del lavoratore avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere perchè il reato era estinto per intervenuta prescrizione.

Con deliberazione n. 1713 del 29 giugno 1999, completata la procedura concorsuale, veniva approvata la graduatoria di merito e veniva prevista l’assunzione dei primi 108 classificati.

Tuttavia, benchè il lavoratore fosse risultato 75^, in ragione delle suddette vicende l’Amministrazione non procedeva all’assunzione.

In data 25 giugno 2001, essendo trascorsi cinque anni dall’adozione del provvedimento di trasferimento all’ufficio tecnico, il lavoratore chiedeva al Comune di essere reintegrato nel Corpo di Polizia municipale, per pretesa perdita di efficacia del trasferimento medesimo, essendo intervenuta nel frattempo la L. n. 97 del 2001.

L’Amministrazione, in accoglimento della richiesta, con provvedimento del 22 agosto 2001, con decorrenza 3 settembre 2001, disponeva il trasferimento del lavoratore alla Direzione Polizia municipale.

Quindi, il lavoratore veniva assunto in data 10 ottobre 2001 in qualità di Istruttore direttivo dei servizi di vigilanza urbana, e superava con esito favorevole il periodo di prova.

Successivamente, per effetto della progressione orizzontale all’interno della categoria superiore di nuova classificazione (D), il ricorrente beneficiava del miglioramento retributivo corrispondente al livello economico 2, con decorrenza dal 31 dicembre 2004, e di quello corrispondente al livello economico 3, con decorrenza dal 31 dicembre 2008.

3. Il Q., quindi, adiva il Tribunale chiedendo, in ragione della natura cautelare e non disciplinare del provvedimento di trasferimento adottato dall’Amministrazione il 2 giugno 1995, la retrodatazione dell’assunzione in categoria D1 a far data dal 29 giugno 1999, con le conseguenze in termini retributivi e contributivi anche in relazione alle successive progressioni orizzontali.

4. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi e contributivi anteriori al 20 marzo 2004 proposta dal Comune, accoglieva il ricorso del lavoratore e dichiarava il diritto di quest’ultimo all’inquadramento nel livello D1 a far data dal 29 giugno 1999, data della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito del concorso in questione.

5. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava l’Amministrazione all’inquadramento dell’appellante nel livello D1 dal 29 giugno 1999 ed alle conseguenze retributive nei limiti della prescrizione.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di impugnazione.

7. Resiste il Comune di Milano con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Diritto

RITENUTO

1. Che con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 100 c.p.c..

E’ censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello, ha affermato “va precisato che sul piano normativo e contrattuale nulla spetta all’odierno appellante dal momento che questi a far data dal 7 gennaio 2009 (in epoca anteriore alla proposizione del ricorso depositato il 15 agosto 2010) è stato collocato a riposo e non ha quindi interesse ad una pronuncia sul punto”, nonchè il dispositivo.

Ed infatti, assume il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere al Q. le conseguenze tutte, giuridiche, contrattuali, normative e retributive, derivanti dal riconoscimento dal 29 giugno 1999 e non dal 1 ottobre 2001 del superiore inquadramento nel livello D1.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La censura investe, in via subordinata, le medesime statuizioni a cui si rivolge il primo motivo di ricorso.

Si deduce che la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi su una parte dei motivi proposti in appello, atteso che era stato chiesto non solo il riconoscimento del corretto inquadramento, ma anche delle conseguenze contrattuali giuridiche, retributive e contributive.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto, in relazione alla medesima statuizione, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il lavoratore, infatti, aveva chiesto non solo il corretto inquadramento con decorrenza dal 29 giugno 1999, ma anche il riconoscimento delle conseguenze contrattuali giuridiche, retributive e contributive, derivando da ciò diverse progressioni automatiche di carriera, mentre la Corte d’Appello si era pronunciata solo sull’inquadramento e sulle differenze retributive.

4. I suddetti motivi di ricorso devono essere esaminati insieme in ragione della loro connessione, in quanto censurano la medesima statuizione con in parte analoghe considerazioni.

Gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto tutti si incentrano sulla prospettazione di una mancata pronuncia da parte della Corte d’Appello su motivi di appello con cui sarebbero state sottoposte alla Corte territoriale questioni ulteriori rispetto a quelle decise.

Il ricorrente non trascrive i motivi di appello che sarebbero stati disattesi, limitandosi a un rinvio agli atti processuali.

Tale carenza rileva ancor più, laddove si consideri che la Corte d’Appello ha affermato che la domanda del lavoratore era stata formulata dinanzi a sè, mediante mero rinvio alle conclusioni già avanzate in primo grado senza alcun riferimento alla pronuncia di primo grado impugnata ed alle statuizioni in essa contenute, facendo da ciò discendere che la domanda poteva essere accolta nei limiti della declaratoria pronunciata dal primo giudice, con conseguente condanna del Comune al pagamento nei limiti della prescrizione delle differenze scaturenti dal corretto inquadramento già disposto dal Tribunale.

Tale statuizione, con cui la Corte d’Appello, ha delimitato il thema decidendum conferito con il ricorso in appello, che costituisce il presupposto logico giuridico delle statuizioni impugnate, non ha costituito oggetto di specifica censura, così come è carente dei requisiti di ammissibilità la prospettazione delle censure formulate.

Peraltro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, anche nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.

5. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di esame tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Espone il Comune che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del fatto che gli effetti giuridici del superamento del concorso non si potevano riverberare sul lavoratore, atteso che lo stesso si trovava nella condizione di non poter prestare servizio presso la Polizia locale in ragione della misura interdittiva della sospensione dal servizio di vigilanza comunale (cui era corrisposto il trasferimento disposto dal datore di lavoro ad altro ufficio), sussistendo, quindi, una circostanza preclusiva all’assunzione.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente incidentale richiama la giurisprudenza amministrativa e la disciplina legislativa (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 91) e regolamentare (art. 25 del Regolamento di disciplina all’epoca vigente) che, a proprio avviso, oltre a fondare la legittimità del trasferimento, avrebbero consentito anche di adottare la misura della sospensione (facoltativa) dal servizio.

7. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 97 del 2001, art. 3, comma 3.

L’Amministrazione censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto infondato il proprio motivo di appello incidentale, con cui veniva invocata una diversa decorrenza del superiore inquadramento in ragione della L. n. 97 del 2001, art. 3.

Premette il ricorrente che, nella specie, il lavoratore non era stato sospeso dal servizio, ma trasferito ad altro ufficio – mantenendo l’inquadramento nel profilo professionale di Istruttore dei servizi di vigilanza, categoria C, del CCNL 31 marzo 1999 Regioni Enti locali – in epoca sia antecedente all’entrata in vigore della L. n. 97 del 2001, sia alla approvazione della graduatoria di merito del concorso interno al quale aveva partecipato. Pertanto, non poteva trovare applicazione la L. n. 97 del 2001, art. 3, relativo agli effetti della caducazione della sospensione a seguito di assoluzione, e il trasferimento non era destinato a perdere efficacia dopo 5 anni.

Peraltro, il procedimento penale, nella specie, non si era concluso con l’assoluzione ma con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Pertanto, non poteva riconoscersi nessuna retrodatazione all’inquadramento.

8. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Va precisato che il primo motivo, pur formulato come censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, si sostanzia nel vizio di violazione di legge, in ragione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente e del vaglio di legittimità richiesto alla Corte.

L’inammissibilità delle censure consegue al mancato confronto delle censure con quella che è la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello.

Occorre premettere che, come riferisce lo stesso ricorrente incidentale (pagg. 4-8 del ricorso incidentale), il lavoratore che ricopriva il profilo professionale di Istruttore dei servizi di vigilanza, partecipava, presentando domanda il 14 febbraio 1995, al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 108 posti del profilo professionale di Istruttore direttivo dei servizi di vigilanza urbana- area funzionale di vigilanza.

In ragione delle vicende penali, dapprima veniva sospeso cautelarmente (sospensione obbligatoria D.P.R. n. 3 del 1957, ex art. 91) in presenza della misura della custodia cautelare in carcere, e poi venuta meno quest’ultima, che era stata sostituita con la misura interdittiva della sospensione dal servizio di vigilanza, veniva trasferito a far tempo dal 5 giugno 1995 all’Ufficio tecnico. In seguito veniva mantenuta l’assegnazione ad un ufficio amministrativo in pendenza del processo penale.

Durante lo svolgimento dell’attività presso l’Ufficio tecnico, il lavoratore manteneva l’inquadramento nel profilo di Istruttore dei servizi di vigilanza, svolgendo in concreto mansioni diverse.

Nel frattempo, si concludeva la procedura di espletamento del concorso e con Delib. 29 giugno 1999, n. 1713, veniva approvata la graduatoria che vedeva il Q. collocarsi in posizione utile all’assunzione.

Il procedimento penale veniva definito in primo grado nel 2004 con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Solo in data 10 settembre 2001 l’Amministrazione, dopo aver riassegnato il lavoratore alla D.C. Polizia municipale, a richiesta dello stesso che aveva invocato la sopravvenienza della L. n. 97 del 2001, sottoscriveva il contratto individuale di lavoro di assunzione a tempo indeterminato nella categoria D, livello economico 1.

Tanto premesso, si rileva che il giudice di secondo grado ha posto a fondamento della domanda, la circostanza, come si è visto non contestata, che il lavoratore non avesse perso l’inquadramento che costituiva il presupposto per accedere al concorso interno, al quale, come assume il lavoratore (pag. 2 del ricorso principale) partecipava nel 1998, nella vigenza della misura di trasferimento.

Ed infatti, venuta meno la sospensione obbligatoria, l’Amministrazione riteneva di poter salvaguardare le esigenze di buon andamento con il trasferimento ad altro ufficio. Pertanto, ha affermato la Corte d’Appello, con l’approvazione della graduatoria ben poteva esserci l’inquadramento nella nuova qualifica, conseguita a seguito di concorso.

Nella sentenza di appello, la giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione cautelare della L. n. 97 del 2001, ex art. 3 e di disciplina del CCNL Comparto ministeri, è richiamata dalla Corte territoriale ad abundantiam, atteso che nel percorso argomentativo sopra esposto, la Corte d’Appello esclude un’ equiparazione tra sospensione e trasferimento, e richiama la L. n. 97 del 2001, a mera conferma del proprio decisum, e non perchè regoli la fattispecie del trasferimento in7

questione, intervenuto prima. E d’altra parte, la possibilità della partecipazione del lavoratore al concorso interno, avrebbe dovuto confrontarsi, in caso di sospensione D.P.R. n. 3 del 1957, ex artt. 91 e 92, con la previsione dell’art. 93 del medesimo D.P.R., secondo cui l’impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92, è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Dunque la Corte d’Appello non afferma che, al momento dell’approvazione della graduatoria, fossero superate le ragioni di opportunità poste alla base del trasferimento temporaneo, ma che tale misura come aveva fatto mantenere al lavoratore l’inquadramento nel profilo di Istruttore dei servizi di vigilanza, salvo l’assegnazione ad altre mansioni, così non poteva impedire l’inquadramento nella nuova qualifica conseguita a seguito di concorso.

L’Amministrazione, pertanto, non censura adeguatamente la suddetta ratio decidendi, e non assolve agli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

A sostegno della censura, inoltre, il Comune deduce che a seguito del nuovo inquadramento sarebbe stato necessario lo svolgimento di un periodo di prova in ragione delle previsioni del bando di concorso, ma di tale documento non trascrive i contenuti ritenuti rilevanti.

In proposito, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell’art. 360, c.p.c., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario oltre all’indicazione dell’estata allocazione, che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

9. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 5, 6 e 16 del CCNL 31 marzo 1999.

Il motivo si incentra sulla considerazione che la procedura di progressione orizzontale, come contrattualmente regolata (sono richiamati gli artt. 5, 6 e 16 del CCNL 31 marzo 1999, e la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Milano 19 febbraio 2020, 12 febbraio 2002 e 9 marzo 2006, a cui rimanda il CCNL), ha natura selettiva e comparativa, con una conseguente impossibilità di una immediata ed automatica applicazione dell’istituto.

Il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso dopo aver richiamato il CCNL fa riferimento all’attuazione dello stesso da parte della CCDI del Comune di Milano, senza tuttavia trascrivere i contenuti e depositare i CCDI, atteso che gli stessi, stipulati nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto e non sono pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (cfr., Cass., n. 7981 del 2018).

10. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

11. Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione tra le parti delle pese di giudizio.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, principale ed incidentale. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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