Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11640 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 16/06/2020), n.11640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17006/2015 proposto da:

Impresa S.V. & C Sas, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bertoloni 35, presso lo studio dell’avvocato Critelli

Gregorio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Scalari Massimo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituzione Per La Cura Climatica, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cicerone 44, presso lo studio dell’avvocato Corbyons Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Viviani Mario, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1728/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1728/2014 depositata in data 13 maggio 2014 la Corte d’appello di Milano, pronunciando quale Giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n. 27086/2007 del 25-10/21-12-2007, ha rigettato l’appello proposto dall’Impresa S.V. & C. s.a.s. e le domande precisate all’udienza del 17 dicembre 2013, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità finanziaria, nonchè rigettando l’appello incidentale proposto dall’Istituzione per la Cura Climatica. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che fossero tempestive le riserve formulate dall’appaltatrice relative ai SAL V e VI, in applicazione dei principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 27086/2007, e ha disposto una nuova consulenza tecnica circoscrivendo l’indagine peritale ai certificati di collaudo come sopra individuati. Con riferimento al superamento o meno del quinto delle opere in variante, la Corte territoriale ha dato atto che “il CTU ha ribadito l’impossibilità di verificare il merito tecnico della riserva (si legge a pag. 15 della relazione: “…lo scrivente, non potendo verificare la riserva dell’appellante,….”) e ha formulato mere ipotesi che poggiano su un punto di partenza incerto: data ancora una volta l’impossibilità di verificare la riserva, il riferimento è stato fatto alla Contabilità Lavori e al Conto Finale, documenti però non condivisi dalle parti, con la precisazione finale che “Per entrambe le risposte sopra espresse si deve ricordare che lo scrivente non ha elementi per poter verificare i prezzi unitari e le qualità per i quali l’appaltatore ha chiesto il riconoscimento con la riserva” e che lo strumento utilizzato ossia la

determinazione del prezzo delle opere contabilizzate nei SAL V e VI sulla base dei preziari opere compiute dell’epoca – a non trovare preciso riscontro nelle norme di legge applicabili, è forzatamente fondato sulle quantità desunte dalla contabilità lavori, come già detto non accettata dall’impresa S.”. L’Impresa S., fermo restando l’avvenuto concordamento dei nuovi prezzi quantomeno per le voci da NP1 a NP15 senza riserva alcuna, non ha fornito la prova degli elementi costitutivi della riserva e, quindi, della propria domanda nè la consulenza tecnica disposta in questa fase del giudizio ha potuto offrire un supporto ulteriore. Le conclusioni cui è giunto il CTU, come già sopra osservato, si risolvono in mere ipotesi che non poggiano su dati accertati e/o accertabili” (pag. n. 11 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha, quindi, concluso affermando che le domande formulate dalla Impresa S. erano rimaste sfornite di prova e non potevano essere accolte.

3. Avverso questa sentenza l’Impresa S.V. & C. s.a.s. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti dell’Istituzione per la Cura Climatica, che resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, nonchè dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente deduce che il ragionamento della Corte d’appello risente di un’errata ricognizione della fattispecie e delle risultanze ai causa, avuto riguardo alle risultanze documentali ed agli accertamenti dell’indagine tecnica disposta dinanzi al Tribunale. Ad avviso della ricorrente, il diritto dell’appaltatore all’equo compenso sorge al verificarsi della condizione oggettiva del superamento del “quinto d’obbligo”, senza condizionare detto diritto alla ricorrenza di altre condizioni. Dall’accertamento eseguito dal C.T.U. nominato dal Tribunale era emersa l’esatta consistenza delle opere realizzate dall’Impresa, come risultante dallo stato finale dei lavori del 30 maggio 1985, e il C.T.U. D.R. aveva riconosciuto il superamento della soglia del quinto dell’importo contrattuale confrontando lo stato finale dei lavori con le opere descritte nel Capitolato Speciale. Secondo la ricorrente, quindi, non era sostenibile quanto affermato dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di verificare la fondatezza del contenuto della riserva, atteso che mediante l’esame dello stato finale era possibile confrontare l’incremento dei prezzi tra le lavorazioni effettivamente eseguite e quelle originariamente pattuite. Assume la ricorrente che anche in base alla C.T.U. espletata nel giudizio di rinvio era emerso un dato munito di scientificità, avendo il C.T.U. Dott. M. affermato nella relazione del 27 novembre 2012 che “L’ammontare complessivo di capitale rivalutato dal 30/5/1986 al 30/09/2012 ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno (quindi senza ricapitalizzazione) è pari ad Euro 218.111,81” (pag. 31 della citata C.T.U.). La ricorrente dà atto che secondo il C.T.U., ai fini della verifica della consistenza dei lavori in variante eseguiti dall’appaltatore e limitando il calcolo alle opere in variante riferite all’arco temporale dei S.A.L. n. V e n. VI, non è univoca la risposta in ordine al superamento del quinto. Ad avviso della ricorrente, l’incertezza dei dati esplicitata dal C.T.U. e valorizzata dalla Corte territoriale non rileva, in quanto i due termini essenziali del raffronto sono esclusivamente l’importo dei lavori stabiliti in contratto e l’importo dei lavori eseguiti dall’Impresa che risulta dalla contabilità finale, sicchè deve tenersi conto solo della contabilizzazione dei lavori e non dell’entità obiettiva dell’opera, nè della quantità materiale dei lavori previsti rispetto a quelli eseguiti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione di legge per mancato riconoscimento della determinazione equitativa del pregiudizio subito con riferimento all’art. 1226 c.c.”. Deduce che dai documenti acquisiti agli atti del giudizio e dalle risultanze istruttorie era emersa la prova dell’an della domanda di risarcimento del danno ed invece la Corte d’appello ha omesso di apprezzare che, nel caso di specie, era possibile affermare l’esistenza ontologica del pregiudizio e procedere alla quantificazione del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Ribadisce che dalla C.T.U. espletata davanti al Tribunale era emersa l’esistenza di un incremento superiore al 20% dei lavori variati rispetto alle opere contrattuali. Rileva che non può considerarsi completa la verifica condotta nei limiti delle lavorazioni registrate nei S.A.L. n. V e n. VI perchè non fornisce un quadro dettagliato delle opere realizzate dall’appaltatore, essendo provvisoria la contabilità relativa ai S.A.L.. Rileva, inoltre, che solo con l’utilizzo del parametro dei prezzi contrattuali, applicato alle lavorazioni registrate nei S.A.L. n. V e n. VI, si determinerebbe una variazione inferiore al quinto del valore delle opere contrattuali. Ad avviso della ricorrente, per le lavorazioni in variante erano applicabili non i prezzi del contratto, ma nuovi prezzi, che erano stati infatti proposti dalla committente, sicchè la Corte aveva gli strumenti per accertare l’esistenza concreta del danno e procedere alla liquidazione equitativa dello stesso.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. In disparte ogni considerazione sull’azionabilità di pretese economiche di matrice contrattuale in ipotesi di risoluzione dell’appalto pubblico, nella specie intervenuto in via di autotutela (Cass. n. 22275/2016), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017). Inoltre, la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116 c.p.c. – a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti – è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo predente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso(Cass. 18892 del 2016 e massime ivi richiamate).

3.2. Nel caso di specie, la ricorrente, nel dolersi della violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13 e dell’art. 116 c.p.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale e l’errata valutazione del quadro istruttorio (così espressamente anche pag. 2 della memoria illustrativa). Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dalla ricorrente, mediante richiamo degli accertamenti peritali e di documenti, sulla base dell’assunto che fosse stata dimostrata “la condizione oggettiva del superamento del quinto d’obbligo” e che siano intervenute variazioni nelle quantità delle varie specie di opere, desumibili dal capitolato speciale e dai disegni.

L’erronea applicazione della legge è denunziata, dunque, in ragione della carente o errata ricostruzione della fattispecie concreta, essendo la censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, e presuppone, di conseguenza, una diversa ricostruzione in fatto.

La Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha affermato (pag. n. 10) che non è possibile fare il raffronto per le opere in variante in quanto: i) non è stato reperito il progetto, ma solo qualche elaborato tecnico; ii) le opere riguardano un intervento su un edificio preesistente e dopo 25 anni dalla fine lavori le opere si sono confuse sia con lo stato preesistente dell’edificio, sia con le opere eseguite da terzi, sia con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi; iii) la Contabilità Lavori e il Conto finale sono documenti “non condivisi dalle parti” e le quantità desunte dalla contabilità lavori non sono accettate dall’impresa S. (pag. n. 11 sentenza); iii) i fattori che adduce l’appaltatore per la determinazione dei nuovi prezzi non sono verificabili.

Il convincimento dei Giudici di merito è stato, pertanto, fondato su un accertamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate dalla ricorrente, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Assume la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 1226 c.c., che il danno subito, imprecisate le voci cui si riferisce, fosse stato dimostrato nell’an, avendo errato la Corte territoriale a valutare il quadro probatorio, pur avendo gli strumenti per accertarne l’esistenza concreta e procedere alla liquidazione equitativa.

La censura, oltre che genericamente formulata, presuppone una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, richiamate le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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