Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11640 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), T.R. (OMISSIS), T.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P. LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CENTRONE ROBERTO;

– ricorrenti –

contro

F.P.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato FUSCO FAUSTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONORA GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato GASPARINETTI Francesco, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CENTRONE Roberto, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-9-1996 F.P.V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone T.A., T.R. e T.G. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente a seguito del decesso di T.L. in data (OMISSIS); al riguardo esponeva che quest’ultimo aveva disposto che la proprietà dei suoi beni andasse per la metà alla moglie F.P. e per l’altra metà, con il di lei diritto all’usufrutto, ai suoi nipoti “ex fratre” A., R. e G..

I convenuti costituendosi in giudizio aderivano alla domanda.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 28-2-2000 dichiarava esecutivo il secondo progetto divisionale depositato il 23-2-1998 dal C.T.U. geometra C.P.; tale progetto prevedeva due porzioni di uguale valore (L. 204.315.000 ciascuna) che non tenevano conto del diritto di usufrutto nè del diritto di abitazione in favore della F., ed un conguaglio in favore dei convenuti di L. 35.685.000.

Successivamente l’estrazione a sorte disposta dal giudice determinava in favore dell’attrice l’assegno n. 1 comprendente la casa di abitazione.

Proposta impugnazione da parte della F. cui resistevano A., R. e T.G. la Corte di Appello di Trieste con sentenza del 12-1-2004 ha dichiarato esecutivo il primo progetto divisionale depositato dal suddetto C.T.U. il 18-7-1997; questo progetto, sulla premessa che nel patrimonio ereditario erano compresi due fabbricati con terreni annessi e tre terreni agricoli in Comune di (OMISSIS) ed un altro terreno agricolo in Comune di (OMISSIS) per un valore complessivo di L. 408.630.000, aveva calcolato in L. 71.510.250 il valore del diritto di usufrutto spettante all’attrice sulla quota dei convenuti, ed aveva previsto due assegni diseguali, con assegnazione alla F., che ne aveva il diritto di abitazione per legge, dei fabbricato ad uso abitativo sito in via (OMISSIS) con la circostante area agricola ed il retrostante terreno agricolo; a tale conclusione il giudice di appello è giunto sulla base del principio di diritto secondo cui il coniuge usufruttuario, che è anche coerede, ha diritto di vedersi computare nella quota complessivamente spettantegli in sede di divisione, anche il valore dell’usufrutto, oltre che la quota in piena proprietà.

Per la cassazione di tale sentenza T.A., T.R. e T.G. hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo illustrato successivamente da una memoria cui la F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 540 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver attribuito alla F. la facoltà di capitalizzare l’usufrutto a carico degli altri coeredi, determinando così la violazione della volontà del testatore il quale, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, aveva disposto del proprio patrimonio assegnando al coniuge espressamente la nuda proprietà di parte dei suoi beni; nè d’altra parte era proponibile l’analogia con l’art. 540 c.c. (che prevede una ipotesi di legato “ex lege” che, in quanto tale, ove non possa materializzarsi, dovrà essere sostituito dall’attribuzione del suo equivalente monetario), posto che nella fattispecie il legato era di natura testamentaria, e poteva essere agevolmente eseguito assegnando agli esponenti la nuda proprietà dei beni corrispondenti alla quota ad essi spettante ed alla F. l’usufrutto sui medesimi.

I ricorrenti sostengono inoltre che il secondo progetto divisionale non aveva disatteso i diritti della controparte, posto che nella predisposizione degli assegni era stato espressamente tenuto conto di tali diritti, essendo stata attribuita alla F. la casa familiare con gli arredi.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che la questione principale da risolvere era costituita dalla valutazione, in sede di giudizio di divisione della comunione ereditaria sussistente tra le parti, del diritto di usufrutto previsto in favore della F. per testamento e/o del diritto di abitazione spettante a quest’ultima per legge quale coniuge del defunto, ha ritenuto che l’appellante avesse il diritto quale usufruttuaria di partecipare e di ottenere dei beni in natura che, per quanto possibile, consentissero la liquidazione non solo della quota corrispondente alla metà dell’asse ereditario, ma anche del valore dell’usufrutto sulla metà spettante agli altri coeredi; di qui quindi l’accoglimento della domanda della F. relativa al computo del suddetto diritto di usufrutto nella quota ad essa spettante con la conseguente attribuzione in suo favore dell’assegno maggiore dei due assegni diseguali proposti dal C.T.U. nel primo progetto divisionale.

La Corte territoriale ha aggiunto che, diversamente opinando, si sarebbe violato l’art. 540 c.c., che prevede che il diritto di abitazione debba essere liquidato a carico della quota disponibile (ossia, nel caso concreto, a carico dei fratelli T.).

Orbene tale convincimento è pienamente condivisibile in quanto non vi è dubbio che in un giudizio divisorio debba tenersi conto, nella determinazione delle quote dei vari condividenti, anche del diritto di usufrutto attribuito con testamento ad uno di essi sulla quota spettante agli altri coeredi; invero il mancato computo di tale diritto e quindi la mancata capitalizzazione di esso comporterebbe il permanere sui beni oggetto di usufrutto di una comunione e, dunque, la non completa realizzazione della divisione dell’asse ereditario che evidentemente esige, per sua natura – salvo diverso accordo tra i condividenti – lo scioglimento integrale della comunione stessa mediante la formazione di porzioni di tutti i beni comuni proporzionali alle rispettive quote; la suddetta eventualità – propugnata dai ricorrenti con il solo riconoscimento del diritto della F. di continuare a conseguire i frutti dei beni assegnati agli esponenti – determinerebbe la vanificazione del diritto della controparte ad ottenere la divisione integrale del compendio ereditario.

Sotto altro profilo, poi, deve essere disatteso l’assunto de ricorrenti secondo cui il convincimento della sentenza impugnata comporterebbe la violazione della volontà del testatore, il quale aveva disposto del suo patrimonio assegnando alla F. la nuda proprietà di parte dei suoi beni: premesso che in realtà a quest’ultima il testatore aveva devoluto in proprietà piena la metà del suo patrimonio ed in usufrutto l’altra metà, è infatti agevole osservare che la volontà del “de cuius” in ordine alla disposizione del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua morte è vincolante riguardo alla determinazione delle quote ereditarie delle quali si deve evidentemente tener conto in sede di divisione (ivi compreso quindi il diritto di usufrutto nella specie previsto in favore della F.), ma che tale volontà non implica certamente l’impossibilità di dividere completamente i beni ereditari con la conseguente permanenza di una comunione incidentale di godimento (come appunto si verificherebbe nella fattispecie per quanto riguarda il diritto di usufrutto della F. sui beni assegnati ai T.) non rispondente tra l’altro alla stessa volontà dei ricorrenti, i quali in effetti, nudi proprietari di una metà dei beni ereditari in virtù del testamento di T.L., nel giudizio di divisione hanno inteso conseguire la piena proprietà di tale quota del compendio ereditario.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2700,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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