Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11640 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22436-2011 proposto da:

D.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO DEL FRANCO;

– ricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 159/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUISA DE RENZIS;

udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Giorgio Del Franco propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 159/34/10 del 16 settembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatogli, il 19 gennaio 2008, in revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto “prima casa” da lui fruite su un immobile pervenutogli per successione materna 11 aprile 2002, fatta oggetto di dichiarazione di successione 22 dicembre 2003. Agevolazioni fiscali che l’agenzia delle entrate aveva ritenuto non spettanti, attesi la vendita dell’immobile (aprile 2004) entro cinque anni dalla sua acquisizione, ed il mancato riacquisto di altro immobile, con agevolazione “prima casa”, entro l’anno dalla vendita stessa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: fosse nella specie applicabile il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2; – tale termine fosse stato nella specie osservato, dovendosi assumere, quale dies a quo, non già quello della dichiarazione di successione, bensì quello del maturare di un anno successivo alla data nella quale il contribuente aveva venduto l’immobile pervenutogli per successione.

L’agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il D.F. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in ordine a precedente udienza di discussione, poi rinviata per ragioni di ufficio.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il D.F. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 tariffa parte prima, nota 2 bis all. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, come richiamato, per l’imposta di successione, della L. n. 342 del 2000, art. 69, commi 3 e 4, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la decadenza, nonostante che il termine triennale andasse qui computato dalla dichiarazione di successione (dicembre 2003), e non dal decorso dell’anno (aprile 2005) dalla vendita; posto che si trattava, nella specie, di “mendacio iniziale”. Infatti, già al momento della dichiarazione di successione da lui presentata, sussistevano i presupposti della revoca del beneficio; per averne egli già fruito come acquirente, un mese prima della dichiarazione medesima, di altro immobile in regime agevolato.

p. 2.2 I motivo è infondato, atteso che la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “in tema di agevolazioni tributarle per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del comma quarto, ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il “dies a quo” della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto” (Cass. n. 3783/13; in termini, Cass. 28880/08).

La revoca dal beneficio è stata intimata – con l’avviso di liquidazione opposto – a seguito del mancato avveramento della condizione di sua permanenza in ipotesi di vendita nel quinquennio dell’immobile agevolato; condizione appunto insita nel riacquisto, entro un anno, di altra unità immobiliare in regime di “prima casa”. Ebbene, tale mancato avveramento non poteva essere riscontrato dall’amministrazione finanziaria se non una volta decorso l’anno in questione; con conseguente preclusione a far decorrere il termine di decadenza ex art. 2964 c.c., da un momento, antecedente a quello così individuabile, nel quale la pretesa impositiva non poteva essere ancora esercitata per il sol fatto che la fattispecie di revoca non si era ancora perfezionata (in tal senso, già Cass. SSUU 1196/00).

Nè si reputa censurabile l’affermazione della commissione tributaria regionale circa l’infondatezza dell’argomento sostenuto dal D.F. in ordine alla decorrenza del termine triennale in questione dalla dichiarazione di successione, stante il suo mendacio iniziale. Ciò perchè la revoca oggetto dell’avviso di liquidazione qui opposto è stata disposta per una ragione diversa dal mendacio, e dal pregresso indebito acquisto di immobile in regime agevolato che ne costituì l’oggetto; ragione individuabile proprio nel mancato riacquisto di altro immobile entro l’anno da quello di alienazione (nel quinquennio) dell’immobile caduto in successione.

Sicchè, l’illecito commesso dal D.F. – anche se non rilevato a tempo debito dall’amministrazione finanziaria – non poteva precludere a quest’ultima di far valere la revoca dalla agevolazione sulla base di una diversa ed autonoma causa di decadenza dal beneficio, solo successivamente riscontrabile.

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso il D.F. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non essersi la commissione tributaria regionale pronunciata sulla sua eccezione di insussistenza, nella specie, dei presupposti della proroga biennale dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1; trattandosi di dichiarazione di successione registrata il 22 dicembre 2003 e, dunque, oltre la data legale di condonabilità del 30 novembre 2002.

Questa doglianza deve ritenersi assorbita, dal momento che la decadenza triennale dell’amministrazione finanziaria va qui esclusa – come testè indicato – indipendentemente dalla applicabilità alla fattispecie della proroga biennale ex art. 11, comma 1 cit.; della cui mancata considerazione da parte della commissione tributaria regionale il ricorrente – a questo punto, inutilmente – si duole.

Il ricorso va rigettato; nulla sulle spese.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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