Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11640 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 07/06/2016), n.11640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.D., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO EREDIA N. 12, presso lo studio dell’avv. TESTA

Carlo, rappresentata e difesa dall’avv. LENZI Luisa del Foro di

Bologna giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMUGNANO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N.

38, presso lo studio dell’avv. MONTALDO Paolo Maria, rappresentata

e difesa dall’avv. MOSCATI Claudio del Foro di Bologna giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 471/2009 della Corte di appello di Bologna,

depositata l’8 aprile 2009.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 23 marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. SAMBITO Maria Giovanna

C.;

udito l’avv. MOSCATI Claudio per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17 febbraio 1996 V.D. convenne in giudizio avanti alla Corte di appello di Bologna il Comune di Camugnano per sentir liquidare la giusta indennità di espropriazione della porzione di sua proprietà di un terreno ablato con Decreto 30 novembre 1995, notificatole il successivo 20 gennaio 1996.

La Corte adita, nel contraddittorio con il Comune, con sentenza n. 471 depositata l’8 aprile 2009 rigettò la domanda, osservando, per quanto d’interesse, che la variante al piano regolatore generale di destinazione a scuola doveva essere qualificata quale vincolo preordinato all’esproprio, sicchè in relazione alla pregressa destinazione di piano il bene aveva natura agricola e, in assenza di allegazioni circa le reali dotazioni del fondo, l’indennità depositata doveva ritenersi congrua.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.D. con quattro mezzi. Ha resistito il Comune di Camugnano con controricorso, con il quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, deducendo che il ricorso era stato notificato presso il procuratore costituito in appello che si era cancellato dall’albo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, V.D. denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale ha omesso di considerare le risultanze di causa, con particolare riferimento ai documenti da lei depositati ai fini della valutazione della consistenza ed estensione dell’azienda agricola da essa condotta, nonchè alle risultanze della c.t.u. espletata, formulando, al termine il seguente quesito: “1) se sia nulla la sentenza che non prende in considerazione alcun elemento probatorio;

2) se costituisca materiale probatorio quello proveniente da ogni parte del processo e dalle relazioni del CTU, nel caso i cui siano dirette a valutazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche;

3) se costituisca materiale probatorio la produzione documentale”.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia “omessa o contraddittoria motivazione, in relazione all’interpretazione della domanda giudiziale e all’omessa pronuncia sulla domanda stessa, ex art. 99;

112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Nel qualificare la domanda come opposizione alla stima, la Corte territoriale, afferma la ricorrente, ha ritenuto in modo contraddittorio non specificamente contestata l’indennità depositata, determinata con riferimento alla qualificazione dell’area come agricola; quando al contrario, essa ricorrente aveva dedotto la mancata considerazione del depauperamento subito dell’azienda agricola a seguito dell’esproprio. Il quesito risulta così formulato: “1) se la domanda introduttiva debba essere interpretata tenendo conto del contenuto dell’atto di citazione, delle conclusioni, degli scritti difensivi ulteriori; 2) se sia contraddittoria la sentenza che, definita come opposizione alla stima la domanda, la nega, ritenendola aderire alle contestazioni che la stessa muove agli atti presupposti, per pretesa mancanza di contestazione apposita, senza considerare come contestazione il fatto stesso di proporre una domanda per accertare l’indennità dovuta; 3) se costituisca omessa pronuncia sulla domanda rigettarla, con riferimento a una supposta accettazione implicita di una indennità di esproprio contro la quale la domanda è proposta, senza determinare, come richiesto, una indennità di esproprio”.

1.3. Con il terzo motivo, denunciando “omessa motivazione per sottovalutazione o mancata valutazione delle risultanze probatorie, ex artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente ribadisce che la sentenza impugnata non darebbe conto degli elementi probatori acquisiti in causa, propone “una vera “valutazione”” (p. 21 ss. del ricorso) del materiale probatorio e sottopone il seguente quesito: “1) se l’omessa valutazione o sottovalutazione delle prove costituisca vizio di motivazione della sentenza; 2) se la CTU, ove non contestata dal Giudice nelle motivazioni, e ove risultante propone valutazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche, costituisca prova oggettiva; 3) se l’omessa considerazione della CTU sostanzi il vizio di motivazione, nel caso sopra indicato; 4) se sia dovere del Giudice decidere sulla scorta di tutto il materiale probatorio ottenuto in causa”.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia “violazione ed errata interpretazione di legge, e, in specie, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Illogicità di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

La ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero mal compreso l’orientamento di legittimità circa la qualificazione delle varianti al piano regolatore generale, ai fini dell’accertamento della natura edificatoria delle aree ablate e della determinazione dell’indennità di esproprio, e, conseguentemente, avrebbero violato “anche la legge presupposta” (p. 26), ossia la L. n. 359 del 1992, art. 5-bis come interpretato da questa Corte. Il quesito risulta così formulato: “1) se costituisca violazione ed errata applicazione di legge (nella specie la L. n. 359 del 1992, art. 5-bis) riferirsi ad una sentenza di legittimità che non riguarda il caso concreto, concernente l’edilizia scolastica; 2) se costituisca violazione di legge interpretare una norma in modo difforme da sentenze di legittimità costituzionale e di Cassazione; 3) se sia illogica e contraddittoria motivazione quella che, su premesse di fatto sconosciute o errate, giunge a conclusione decisoria difforme dalla normativa vigente”.

2. I motivi sono inammissibili per inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

2.1. In base a tale norma, la censura con cui si deduce un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è richiesta l’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume, rispettivamente, omessa, contraddittoria o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009). Questa Corte ha, poi, precisato (Cass. n. 3530 del 2012) che, in relazione ad una censura in diritto, il quesito assolve alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, e non può, pertanto, essere generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, onde far comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. Parimenti, il ricorrente che deduca un vizio di motivazione è onerato di formulare il c.d. quesito di fatto, che consenta l’immediata individuazione del fatto decisivo e controverso, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n. 24255 del 2011). Questa Corte ha, poi, ritenuto possibile la formulazione di quesiti plurimi (Cass., Sezioni Unite, n. 5624 del 2009), ma solo limitatamente al caso in cui ci si trovi in presenza di un motivo formalmente unico, ma in realtà articolato in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse; proprio in ossequio alla ratio dell’art. 366-bis c.p.c., che, come si è detto, impone che ogni censura sia accompagnata dalla formulazione di un solo quesito di diritto, formulato in modo da non richiedere attività interpretativa della Corte, come accadrebbe nell’ipotesi in cui fosse proposto un quesito multiplo a conclusione di una singola censura.

2.2. A tale stregua, risulta evidente che nessuno dei quesiti, sopra trascritti, formulati a conclusione dei quattro motivi in esame, rispecchia i cennati parametri. In essi la ricorrente, piuttosto che indicare gli errori di diritto in tesi compiuti dai giudici d’appello e prospettare le soluzioni giuridiche, a suo avviso, corrette per la soluzione del caso, ovvero ad indicare il fatto decisivo in relazione al quale la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sarebbe omessa insufficiente o contraddittoria, si limita a formulare meri interpelli su astratte questioni relative all’applicazione di principi processualcivilistici di ordine affatto generale (ciò vale per tutti i motivi di ricorso), sempre prospettati in numero esorbitante rispetto alle denunciate violazioni di leggi, senza indicare la ratio decidendi oggetto di critica e, per il resto, confondendo tra omessa e contraddittoria motivazione (secondo motivo) ovvero prospettando (segnatamente nel terzo motivo) questioni di puro fatto in punto di ipotetica valutazione del materiale probatorio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione dedotta, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive sostenute, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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