Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11640 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27428/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

F.F., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CODOGNOTTO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 642/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/09/2015 R.G.N. 1458/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Milano ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande formulate da F.F. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell’Agenzia del Territorio e, accertata l’illegittimità delle reiterate proroghe dei contratti a termine stipulati dalle parti ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 32, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannato l’Agenzia del Territorio al risarcimento del danno, liquidato per ciascun originario ricorrente in sette mensilità della retribuzione globale di fatto percepita;

2. la Corte territoriale ha, in sintesi, evidenziato che i contratti a termine erano stati prorogati, sulla base delle leggi finanziarie intervenute nell’arco temporale 2001/2005, sino a quando era stata disposta la stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006 e, quindi, i rapporti si erano svolti senza soluzione di continuità per un arco temporale che smentiva il necessario carattere temporaneo e transitorio delle ragioni giustificatrici del termine;

3. il giudice d’appello ha aggiunto che il fatto che le proroghe fossero consentite dalla legge di per sè non rendeva legittima una modalità contrattuale non conforme al diritto nazionale e comunitario, nella parte in cui non consente l’abusiva reiterazione del contratto a termine;

4. la Corte territoriale ha ritenuto, invece, fondato il motivo di appello dell’Agenzia del Territorio con il quale era stato censurato il capo della sentenza relativo alla disposta conversione del rapporto ed alla quantificazione del risarcimento del danno;

5. ha richiamato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che, nel prevedere la nullità delle assunzioni effettuate in violazione della normativa di legge, esclude che dalle stesse possa derivare l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e, quanto al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, ha ritenuto applicabile in via analogica non la L. n. 183 del 2010, art. 32, nè della L. n. 300 del 1970, art. 18, bensì la L. n. 604 del 1966, art. 8;

6. ha, quindi, ridotto a quattro mensilità il risarcimento spettante a ciascun appellato;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, successore ex lege di quella del Territorio, sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese con controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 368 del 2001, nonchè del D.Lgs. n. 468 del 1997 e addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che i rapporti a termine dedotti in giudizio erano stati oggetto di una regolamentazione di carattere speciale, succedutasi nel tempo sino a quando, con D.P.C.M. 21 febbraio 2007, erano state autorizzate le assunzioni definitive, da effettuare nel rispetto e secondo le modalità della procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006;

1.1. l’Agenzia sostiene che gli originari ricorrenti, in quanto lavoratori socialmente utili, non potevano invocare il D.Lgs. n. 368 del 2001 e richiama giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che l’occupazione temporanea in lavori e progetti di utilità collettiva non determina l’instaurazione di rapporti di lavoro neppure quando, come nella fattispecie, si faccia ricorso al contratto a tempo determinato, utilizzato quale strumento per la successiva definitiva immissione nei ruoli degli LSU i quali, pertanto, non possono dolersi dell’applicazione di una normativa di estremo favore;

2. il ricorso è infondato e va rigettato;

gli originari ricorrenti sono stati assunti ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 32, secondo cui “Per l’integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 64, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all’implementazione e all’integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l’agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest’ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 193 e del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l’assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato “Catasto urbano”.”

2.1. la disposizione, chiara nel suo tenore letterale, prevedeva una ragione obiettiva e temporanea idonea a giustificare, nei limiti massimi quantitativi e temporali fissati dal legislatore, il ricorso al contratto a tempo determinato, da stipulare con i soggetti in precedenza impiegati nei lavori socialmente utili attinenti al medesimo settore di attività;

2.2. ne deriva l’evidente erroneità dei richiami, contenuti nel ricorso, al D.Lgs. n. 468 del 1997, ed agli orientamenti che si sono formati in merito alla natura del rapporto che si instaura con i lavoratori socialmente utili, giacchè nella fattispecie si discute della legittimità delle proroghe di contratti pacificamente di natura subordinata ed a tempo determinato, che, quanto alla disciplina, restano assoggettati a quella generale prevista per la forma contrattuale, non derogata, in assenza di disposizioni specifiche, per il solo fatto che gli assunti a termine dovessero essere attinti dalla platea dei lavoratori già impegnati nella realizzazione di progetti socialmente utili;

3. il legislatore, dopo avere autorizzato con la norma sopra citata la stipulazione dei contratti, ne ha consentito la proroga con la L. n. 448 del 2001, art. 9, comma 24 (Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 32, per l’anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione), con la L. n. 289 del 2002, art. 34, comma 19 (I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 1, art. 34 e art. 9, comma 24), con la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 62 (I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 19), con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 117 (I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 62) ed infine con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 237 (I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 117);

3.1. le richiamate disposizioni, a partire dalla L. n. 289 del 2002, hanno riguardato i contratti a termine stipulati, oltre che dall’Agenzia del Territorio, anche dai Ministeri della Salute, della Giustizia, per i Beni e le Attività Culturali sicchè alla fattispecie che viene in rilievo può essere esteso il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 16336/2017, con la quale, ricostruito il quadro normativo nazionale ed Eurounitario, si è evidenziato che le norme che hanno autorizzato le proroghe non derogano al D.Lgs. n. 368 del 2001 e devono essere applicate, per non dare adito a dubbi di legittimità costituzionale, nel contesto di legalità e di compatibilità comunitaria delineato dal menzionato D.Lgs.;

3.2. se ne è tratta la conseguenza che “la mera autorizzazione ad avvalersi del personale in precedenza assunto a termine… e, di volta in volta, in base alla successiva disposizione di proroga, non esonerava il datore di lavoro pubblico dall’osservanza delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro…”;

3.3. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso con la pronuncia citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., e pertanto deve essere rigettato perchè, da un lato, il giudice di merito ha escluso la ricorrenza nella fattispecie concreta di esigenze temporanee che giustificassero il ricorso al contratto a termine, dall’altro anche in questa sede l’Agenzia si è limitata a richiamare l’autorizzazione concessa ex lege, di per sè non sufficiente ad escludere l’abusiva reiterazione del termine, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia (si rimanda alle pronunce citate da Cass. n. 16336/2017) che deve orientare l’interprete nell’esegesi del diritto nazionale;

4. non è stato oggetto di specifica censura il capo della sentenza che, richiamato il principio affermato da Cass. n. 27481/2014, ha riconosciuto il risarcimento del “danno comunitario”, sicchè è preclusa alla Corte ogni statuizione al riguardo, sia con riferimento alla sussistenza del diritto sia in ordine alla scelta del parametro utilizzato ai fini della liquidazione equitativa;

5. al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’Avv. Fabio Codognotto, dichiaratosi antistatario;

6. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese processuali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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