Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1164 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1164 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 18476-2013 proposto da:
FAIMALI STEFANIA C.F. FMLSFN76D41E463D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3737

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 18/01/2018

4

– controricorrente

avverso la sentenza n. 756/2012 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 20/07/2012 R.G.N. 136/2012.

PROC. nr . 18476/2013 RG

RILEVATO

che con sentenza in data 27.6- 20.7.2012 ( nr. 756/2012) la Corte di
Appello di Genova ha accolto l’appello proposto da POSTE ITALIANE spa
(nr. 170/2011) e per

l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha respinto
proposta da STEFANIA FAIMALI per la dichiarazione della

la domanda
nullità del

termine apposto al contratto di lavoro stipulato con POSTE ITALIANE spa
per il periodo 22.7-30.9.2002 per «esigenze tecniche, organizzative anche
di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi
nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002,
congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza
di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo
estivo»;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso STEFANIA FAIMALI,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso POSTE
ITALIANE spa;

che le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO

che la ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:
con il primo motivo:
violazione dell’articolo 1 D.Lgs 368/2001.
Ha censurato la sentenza per non avere dichiarato la nullità della
clausola del termine per genericità della causale; sotto questo profilo ha
dedotto che non era sufficiente ad assolvere al requisito di specificità il mero
richiamo agli accordi collettivi, questi ultimi relativi a situazioni indefinite ed
ad ipotesi plurime ed etorogenee, che avrebbero richiesto un riferimento
nel contratto alla specifica posizione lavorativa.

1

avverso la sentenza del Tribunale di LA SPEZIA

PROC. nr . 18476/2013 RG

La ricorrente ha altresì richiamato i principi elaborati da questa Corte
in punto di specificità della causale sostitutiva, assumendone la applicabilità
anche nella fattispecie di scopertura temporanea di posizioni lavorative in
attesa dei processi di mobilità collettiva.
con il secondo motivo:
violazione dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001 nonché omessa, insufficiente

giudizio.
Ha censurato la sentenza per avere ritenuto che i processi di
riorganizzazione e riallocazione del personale avevano coinvolto anche
l’ufficio cui ella era stata assegnata ( La Spezia) sulla base di circostanze
di fatto— ( la variazione delle auto di collegamento della rete di base; il
trasferimento del signor D’ANTONIO, addetto alla autorimessa, la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di un’ altra risorsa, già
applicata al C.P.O. di La Spezia)— prive di collegamento diretto con il
servizio di recapito, cui era stata adibita e senza che fosse stato allegato un
collegamento indiretto.
con il terzo motivo:
violazione dell’articolo 2697 cod.civ., per non avere la Corte di merito
correttamente valutato l’adempimento dell’onere probatorio a carico del
datore di lavoro, senza neppure esaminare le istanze istruttorie articolate.
Da ultimo la ricorrente ha contestato il mancato espletamento della
attività istruttoria in ordine alla concorrente causale della sostituzione di
dipendenti in ferie;

che il ricorso è infondato;
che, invero:
-quanto al primo motivo, la sentenza impugnata si è conformata ai
principi espressi da questa Corte in fattispecie analoghe, essendosi
riconosciuto che la specificazione delle ragioni giustificative del termine può
risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro, attraverso il
riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti giacchè,
«seppure nel nuovo quadro normativo… non spetti più un autonomo potere

2

e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo ai fini del

PROC. nr . 18476/2013 RG

di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi
restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle
esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei
dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente
valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti

22/02/2016, n. 3412; 1 febbraio 2010 n. 2279; 27 aprile 2010 n. 10033;
25 maggio 2012 n. 8286; 3.10.2014 n. 20946; 9.7.2015 n. 14336).
La Corte di merito, facendo corretta applicazione dei suindicati principi,
ha preso in esame il testo degli accordi collettivi richiamati nel contratto di
lavoro; all’esito della valutazione li ha ritenuti idonei ad assolvere al
requisito di specificità della causale.
Tale giudizio costituisce un accertamento di fatto, censurabile in questa
sede unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione. La censura,
riqualificata in questi termini, non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto
non individua un fatto storico, controverso e decisivo, non esaminato dalla
sentenza né evidenzia i passaggi della sentenza affetti da un vizio di
insufficienza o contraddittorietà del percorso argomentativo su un fatto
decisivo ma si limita a contrapporre alle valutazioni della Corte di merito il
proprio personale convincimento circa la inidoneità del testo degli accordi
collettivi a specificare la esigenza organizzativa sottesa alla apposizione del
termine.
Inconferente è poi il richiamo ai principi di diritto , in punto di specificità
della causale, relativi alla esigenza sostitutiva, poiché nella fattispecie di
assunzione su di un posto scoperto, nelle more della mobilità collettiva,
manca il soggetto-titolare della posizione lavorativa da sostituire sicchè vi
è una esigenza meramente organizzativa.
-il secondo motivo ed il terzo motivo— che possono essere trattati
congiuntamente in quanto investono l’ accertamento, compiuto in sentenza,
della concreta ricorrenza della esigenza organizzativa specificata in
contratto— sono inammissibili. I motivi, benchè impropriamente qualificati
anche in termini di violazione di norme di diritto, censurano nella sostanza

3

della fattispecie legale» ( Cass. sez. lav., 23/02/2016, n. 3495 ;

PROC. nr . 18476/2013 RG

un apprezzamento di fatto, denunziabile in questa sede unicamente con la
deduzione di un vizio di motivazione, ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. Le
censure non sono articolate nei termini specifici richiesti dall’articolo 360
nr.5 cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis; la parte ricorrente
contesta le valutazioni del giudice del merito senza contrapporre ad esse un
fatto storico controverso e decisivo ignorato dalla sentenza né evidenziare

decisivo. Le deduzioni svolte appaiono, anzi, inconferenti rispetto alle
ragioni della sentenza, in quanto fondata sulla prova documentale della
temporanea scopertura del servizio di recapito offerta dagli accordi
collettivi— ed in particolare dall’accordo del 17.4.2002— in riferimento
all’ambito provinciale dell’ufficio di La Spezia e non sull’esame dei
movimenti di singole ed individuate risorse dell’ organico.
Né assumono rilievo le allegazioni articolate nel terzo motivo in ordine
alla congiunta causale della sostituzione di dipendenti in ferie, il cui esame è
rimasto assorbito dalla statuizione sulla sussistenza della esigenza
organizzativa.

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto;
che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la
soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per esborsi ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali
al 15% ed accessori di legge.

4

alcuna contraddittorietà o illogicità del percorso argomentativo su un fatto

PROC. nr . 18476/2013 RG

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delL ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma ,nella adunanza camerale del 28.9.2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA