Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1164 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3720-2012 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX USSL N. (OMISSIS) DI MANTOVA, (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

l’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CORRADO PAVARINI, MATTEO BINELLI, CARLO BINELLI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POMPELE S.A.S. DI N.P., REGIONE LOMBARDIA;

– intimate –

Nonchè da:

POMPELE S.A.S. DI N.P. & C. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SIMONE

CRIMALDI, GIUSEPPE MERCANTI, PAOLO ZANOTTO, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX USSL N. (OMISSIS) DI MANTOVA (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

l’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CORRADO PAVARINI, MATTEO BINELLI, CARLO BINELLI, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA

16, presso l’avvocato EMANUELA QUICI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARINELLA ORLANDI, SABRINA GALLONETTO, giusta procura in

calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 761/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BINELLI MATTEO che si riporta al

ricorso;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale POMPELE, gli

Avvocati ZANOTTO e GIGLI che si riportano al ricorso e rinunciano

del secondo motivo;

udito, per la controricorrente al ricorso incidentale REGIONE

LOMBARDIA, l’Avvocato QUICI EMANUELA, con delega, che si riporta al

controricorso e rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del principale e dell’incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con separati atti di citazione l’USSL n. (OMISSIS) di Mantova proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 761 e 762/1983, 381 e 382/1989, emessi dal Tribunale di Mantova, con i quali le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Pompele s.a.s. di N.P. & C., delle somme relative alla revisione prezzi sui diversi stati di avanzamento (s.a.l.) dei lavori oggetto dei contratti di appalto in data (OMISSIS), avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli impianti idraulici del 3^ lotto del nuovo padiglione polichirurgico dell’Ospedale (OMISSIS), e (OMISSIS), avente ad oggetto la realizzazione di una centrale termica ed idrica a servizio del predetto nosocomio. Con separati, successivi, atti di citazione, la Pompele s.a.s. conveniva, dinanzi al Tribunale di Mantova, la USSL (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute per lo stato finale dei lavori, per la revisione prezzi, per i ritardi nella corresponsione dei diversi s.a.l., nonchè per le diverse riserve formulate nel corso del rapporto. La USSL n. (OMISSIS) si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell’impresa per il risarcimento dei danni subiti per la ritardata e non corretta esecuzione delle opere. Nei giudizi veniva evocata anche la Regione Lombardia. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1605/2005, accoglieva parzialmente le domande delle parti.

2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 761/2011, depositata il 23 giugno 2011, in parziale accoglimento degli appelli delle parti, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia, condannava la Gestione Liquidatoria dell’ ex USSL (OMISSIS) al pagamento, in favore della Pompele s.a.s., della somma di Euro 310.933,00, oltre interessi, nonchè al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima risoluzione dell’appalto del (OMISSIS), liquidati in Euro 33.016,41, oltre accessori di legge. La medesima sentenza condannava, poi, la Pompele s.a.s. a risarcire i danni subiti dalla Gestione Liquidatoria dell’ex USSL n. (OMISSIS) per l’inadempimento dell’appalto del (OMISSIS), quantificati in Euro 41.908,40, oltre rivalutazione ed interessi.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso la Gestione Liquidatoria dell’ex USSL n. (OMISSIS) nei confronti della Pompele s.as. e della Regione Lombardia, affidato a venticinque motivi.

4. La Pompele s.a.s. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a nove motivi. La Regione Lombardia ha replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il secondo motivo del ricorso principale – che riveste carattere pregiudiziale rispetto al primo – la Gestione Liquidatoria dell’ex USSL n. (OMISSIS) di Mantova denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La doglianza si inserisce nel gruppo di censure alla decisione di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rescissione autoritativa, L. n. 2248 del 1865, ex art. 340 del contratto di appalto in data (OMISSIS), avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli impianti idraulici del 3^ lotto del nuovo padiglione polichirurgico dell’Ospedale (OMISSIS). Con il mezzo in esame la ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che, con riferimento alla dedotta inesatta esecuzione delle opere appaltate, il relativo motivo di gravame fosse generico, essendosi rivelate “scarsamente perspicue e, in sostanza, meramente allusive” (p. 20) le critiche rivolte dall’appellante Gestione Liquidatoria dell’ex USSL n. (OMISSIS) di Mantova, in violazione dell’art. 342 c.p.c..

1.2. Il motivo è fondato.

1.2.1. L’onere di specificità dei motivi di appello deve, invero, ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18307/2015). Il requisito in parola deve ritenersi, pertanto, sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è, per contro, richiesta nè l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, nè una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass. 22502/2014).

1.2.2. Ebbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, il motivo di gravame in discussione (trascritto nel ricorso, pp. 14-16), contrariamente all’assunto apodittico del giudice di seconde cure, fosse sufficientemente specifico quanto alla sussistenza della non conformità delle opere eseguite dall’impresa rispetto alle prescrizioni progettuali, avendo la Gestione Liquidatoria specificamente impugnato la sentenza di primo grado sul punto in questione, precisando analiticamente le ragioni per le quali la medesima doveva considerarsi erronea, ed indicando anche le testimonianze dalle quali il giudice del gravame avrebbe dovuto trarre elementi di valutazione favorevoli all’appellante. La declaratoria di inammissibilità della censura poichè aspecifica, deve reputarsi, pertanto, erronea.

1.3. La doglianza va, pertanto, accolta.

2. Con il primo motivo, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza, laddove pronunciandosi sul medesimo motivo di appello già considerato inammissibile – lo ha, poi, deciso anche nel merito, affermando l’insufficienza del quadro probatorio in atti (deposizioni testimoniali, risultanze della c.t.u.), invertendo, a parere dell’istante, l’onere della prova.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Ed invero, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare. Di conseguenza, è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. Cass. S.U. 3840/2007; Cass. 15234/2007; 9647/2011; 17004/2015).

2.2.2. La censura, poichè inammissibile, non può, pertanto, essere accolta.

3. Con il quarto motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La censura attiene ancora alla parte dell’impugnata sentenza nella quale la Corte di merito ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rescissione autoritativa, L. n. 2248 del 1865, ex art. 340 del contratto di appalto del (OMISSIS), e si incentra sulla critica dell’esclusione, operata dal giudice di appello, del grave inadempimento della ditta appaltatrice per il ritardo nell’esecuzione delle opere. L’istante lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile il motivo, ritenendo che la doglianza sarebbe ridotta “ad una mera riproposizione degli argomenti già enunciati in primo grado, senza invece sottoporre a critica specifica la motivazione elaborata dal primo giudice” (p. 22).

3.2. La doglianza è fondata.

3.2.1. Va osservato, in proposito, che, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass.S.U. 28057/2008; Cass. 25218/2011; 2814/2016).

3.2.2. Nel caso di specie, il motivo di appello in questione, trascritto nel ricorso (pp. 25-29), censurava analiticamente l’impugnata sentenza di prime cure sotto entrambi i profili sui quali il Tribunale aveva fondato la decisione di ritenere illegittima la rescissione del contratto del (OMISSIS) (3^ lotto del nuovo padiglione polichirurgico), concernenti: a) i ritardi nei pagamenti nei quali sarebbe incorsa la stazione appaltante; b) i reiterati mutamenti delle condizioni di contratto imposti dalla medesima e che avrebbero comportato i ritardi nell’esecuzione dell’opera da parte dell’impresa appaltatrice. La censura indicava, inoltre, anche le ragioni per le quali la decisione assunta avrebbe dovuto essere diversa e le risultanze istruttorie rilevanti in tal senso. La decisione di ritenere il motivo di appello inammissibile, assunta dalla Corte territoriale, deve reputarsi, pertanto, del tutto erronea.

3.3. Il mezzo va, pertanto, accolto.

4. Con il terzo e quinto motivo la Gestione liquidatoria denuncia la violazione della L. n. 2265 del 1865, artt. 342 e 342 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Le censure vanno dichiarate inammissibili per le ragioni suesposte, in quanto aventi ad oggetto la decisione nel merito adottata dalla Corte territoriale dopo avere dichiarato inammissibile il motivo di appello, concernente i ritardi nell’esecuzione delle opere da parte dell’impresa appaltatrice.

5. Con il sesto motivo di ricorso la Gestione Liquidatoria denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

5.1. La ricorrente – sempre nell’ambito delle doglianze relative alla legittimità della rescissione del contratto del (OMISSIS) – si duole del fatto che la Corte di Appello abbia disatteso la doglianza proposta dalla Gestione Liquidatoria in relazione all’inadempimento della ditta appaltatrice all’obbligo di presentare i disegni esecutivi relativi agli impianti che avrebbe realizzato. E ciò la Corte avrebbe fatto richiamando l’atto di sottomissione del 26 aprile 1978, che conterrebbe la previsione di un nuovo progetto ed una riduzione dell’importo dei lavori, il che avrebbe consentito di ritenere superata la questione concernente la mancata presentazione dei disegni relativi agli impianti; statuizione questa che la deducente reputa del tutto infondata e contraddittoria con quanto statuito in altre parti della sentenza.

5.2. Il motivo è inammissibile.

5.2.1. Va osservato, al riguardo, che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi (cfr. Cass. S.U. 7931/2013; Cass. 4293/2016).

5.2.2. Ebbene, nel caso di specie, il mezzo non censura le altre due rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza di appello sul punto in questione, concernenti: a) il consenso prestato dalla Gestione Liquidatoria in sede di stipula del contratto, in ordine all’adeguatezza dei supporti tecnici offerti dall’impresa partecipante alla gara, “implicante la piena approvazione dei supporti tecnici; b) il fatto che la variante all’originario progetto “non era stata deliberata per fronteggiare carenze esecutive addebitabili all’impresa, ma per necessità di ridimensionamento imposte da difficoltà di finanziamento delle opere” (p. 21).

5.3. La doglianza, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Con il settimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile, poichè generico, il motivo di appello concernente la liquidazione del danno subito dall’appaltatore per la mancata esecuzione delle opere non completate del 3^ lotto polichirurgico, e con il quale la gestione Liquidatoria rilevava che il riconoscimento della percentuale del 25%, operato dal primo giudice, era eccessivo.

6.2 Il motivo è fondato.

6.2.1. Va rilevato che la sentenza di appello sul punto si limita ad una mera asserzione circa la pretesa inammissibilità della censura per “assoluta carenza di specificità” (p. 23). Deve, inoltre, rilevarsi che la decisione di primo grado si limitava sul punto ad effettuare un laconico riferimento alle conclusioni del perito che, con riferimento al valore monetario corrente al giugno 1980, aveva individuato una perdita di utile dell’impresa in misura pari al 25%. Il motivo di appello, trascritto nel ricorso (pp. 33 e 34), deduceva, invece, il carattere “spropositato” di siffatta liquidazione, poichè in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza prevalente e con le indicazioni desumibili dalla normativa di settore (L. n. 2248 del 1865, art. 345), che in caso di risoluzione del rapporto prevedevano il riconoscimento all’appaltatore di una percentuale non superiore al 10%.

6.2.2. Orbene, a fronte della stringatezza della decisione di prime cure, deve ritenersi che la censura in esame fosse sufficientemente specifica, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., dovendo la specificità dei motivi di appello essere commisurata alla specificità della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 1651/2014).

6.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.

7. Con l’ottavo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 1223 c.c. e L. n. 2265 del 1865, art. 345 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni suesposte, concernendo la decisione di merito sul motivo di appello concernente i danni subiti dall’impresa per il mancato completamento delle opere suindicate, adottata dalla Corte territoriale, sebbene la doglianza fosse stata già dichiarata inammissibile.

8. Con il nono motivo di ricorso, la Gestione liquidatoria denuncia la violazione del D.Lgs. n. 1501 del 1947, 1 e della L. n. 37 del 1973, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

8.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, ad avviso della ricorrente, nel ritenere che in ordine alla revisione prezzi relativa al 4 s.a.l. del 3^ lotto (contratto del (OMISSIS)) ed al 3^ s.a.l. della Centrale termica (contratto del (OMISSIS)) fosse sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e ciò per avere la Gestione Liquidatoria operato pregresse liquidazioni della revisione prezzi, costituenti altrettanti riconoscimenti del relativo diritto, riferite all’intera opera, e non limitate a questa o a quella partita. Sostiene, per contro, la deducente che dall’esame delle deliberazioni nn. 1637/1979 e 1849/1979 si desumerebbe che non vi sarebbe stato un riconoscimento globale del diritto alla revisione prezzi, facendosi, in tali deli-bere, riferimento esclusivo ai primi tre stati di avanzamento dei lavori, per il contratto del (OMISSIS), ed ai primi due per quello del (OMISSIS), senza nessun riconoscimento dell’an della revisione prezzi sui lavori relativamente agli stati di avanzamento futuri.

8.2. Il motivo è fondato.

8.2.1. Va preliminarmente osservato che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – in materia di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 7882/2006; Cass. 7981/2007; 5848/2012; 14026/2012; 1370/2013; 19882/2013).

8.2.2. Nel caso concreto, deve rilevarsi che – al di là del riferimento, nella rubrica del motivo, all’art. 360 c.p.c., n. 1″ – la ricorrente si duole, nella sostanza, del fatto che la Corte di Appello abbia accolto, nel merito – sia pure sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario – la pretesa dell’impresa appaltatrice di riconoscimento della revisione prezzi anche sul 4^ s.a.l. del 3^ lotto (contratto del (OMISSIS)) e sul 3^ s.a.l. della Centrale termica (contratto del (OMISSIS)). Tanto si evince, sia dal riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 1501 del 1947, art. 1 e della L. n. 37 del 1973, art. 2 non a caso contenuta nella stessa rubrica del nono motivo di ricorso, sia – e soprattutto – dall’illustrazione della censura, nella quale la gestione liquidatoria rileva che, con uno specifico motivo di appello, l’ente aveva censurato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva “provveduto a riconoscere la revisione prezzi” anche sui s.a.l. successivi a quelli per i quali la stazione appaltante aveva inteso riconoscere il compenso revisionale. E ciò, sebbene “non ci fosse alcun provvedimento della pubblica amministrazione che riconoscesse tale diritto e l’appaltatore non ne avesse ottenuto il riconoscimento in sede di giurisdizione amministrativa”. Se ne deve, pertanto, inferire che la censura in esame sia diretta a contestare, nel merito, la sussistenza del diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione prezzi anche sui successivi s.a.l. suindicati.

8.2.3. Orbene, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 – sussiste solo quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all’entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973, n. 37 – che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto -, ovvero quando l’amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo espresso, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto in parola, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa. E tuttavia, in tal ultima ipotesi, è necessario che si tratti di un riconoscimento riferibile all’intera opera, giacchè il riconoscimento parziale – limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) – circoscrive la sussistenza del diritto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, alle sole pretese ad esso riconducibili (cfr. Cass. S.U. 18126/2005; 14531/2002).

8.2.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fonda l’affermazione della sussistenza del diritto della Pompele s.a.s. alla revisione prezzi, anche relativamente al 4^ s.a.l. del 3^ lotto (contratto del (OMISSIS)) ed al 3^ s.a.l. della Centrale termica (contratto del (OMISSIS)), sulla accertata sussistenza di un formale riconoscimento da parte della stazione appaltante con riferimento all’intera opera appaltata, bensì sul fatto che non fosse stato “in alcun modo posto in dubbio” dalla Gestione Liquidatoria che “che le pregresse liquidazioni della revisione prezzi avessero carattere generale e non scontassero, per contro, un’eventuale limitazione oggettiva”. E tuttavia, è evidente che – in difetto di un espresso riconoscimento, a monte, della revisione in relazione all’intera opera – il pagamento dei compensi in questione sui primi stati di avanzamento non può valere (L. n. 37 del 1973) come riconoscimento del medesimo compenso anche per i s.a.l. futuri, per i quali sarebbero stati necessari, per contro, ulteriori atti di implicito riconoscimento da parte della committente.

8.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la censura in esame va accolta.

9. Restano assorbiti il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, con i quali la Gestione Liquidatoria censura la decisione di appello nella parte in cui ha determinato il dies a quo per il computo del compenso revisionale dalla data di presentazione dell’offerta, anzichè dalla stipula dell’atto di sottomissione del 26 aprile 1978, ed ha riconosciuto gli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 anche sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi.

10. Con il dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

10.1. L’istante censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha respinto la doglianza della Gestione Liquidatoria concernente la condanna dell’ente al pagamento degli interessi anatocistici. La pronuncia sarebbe incorsa – a parere della deducente – in una omissione di pronuncia per non essersi sostanzialmente espressa sulle censure mosse alla decisione di prime cure dall’ente con il relativo motivo di appello, nonchè in una violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto che la questione in esame fosse stata risolta dal Tribunale in senso favorevole alla tesi propugnata dall’appellante nel medesimo motivo di appello. La decisione di seconde cure sarebbe incorsa, infine, in un palese vizio di motivazione, per avere la Corte – dopo avere affermato che il motivo di appello della Gestione Liquidatoria concerneva il riconosciuto anatocismo – contraddittoriamente sostenuto, poi, che lo stesso motivo di impugnazione avrebbe riguardato, non più gli interessi anatocistici, bensì la pretesa risarcitoria per danni da ritardi nei pagamenti dei s.a.l. relativi al contratto del (OMISSIS).

10.2. Le censure sono inammissibili.

10.2.1. La ricorrente non ha, invero, trascritto nè allegato al ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, il motivo di appello in questione, onde consentire a questa Corte di delibarne il fondamento sulla base del solo ricorso, senza accedere agli atti di causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

10.2.2. Il mezzo, poichè, inammissibile va, pertanto, disatteso.

11. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione della L. n. 627 del 1972, art. 2, del R.D. n. 2440 del 1923, art. 12, della L. n. 1 del 1978, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11.1. Lamenta la ricorrente che la corte di Appello abbia erroneamente riconosciuto all’impresa appaltatrice, in aggiunta all’anticipazione del prezzo (corrisposto prima dell’esecuzione delle opere) nella misura prevista dalla L. n. 627 del 1972, art. 2 anche la revisione dei prezzi, in violazione della L. n. 1 del 1978, art. 14applicabile anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

11.2. La doglianza è fondata.

11.2.1. Va, difatti, osservato che, ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 14 e della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 3, comma 3 costituenti espressione di un principio generale di equità, deve ritenersi che la concessione dell’anticipazione in un contratto di pubblico appalto non opera come causa di sospensione dell’istituto revisionale, bensì come limitazione dell’incremento revisionale alla sola quota di lavori che supera l’ammontare dell’anticipazione (C. St. 7/1990). Con la conseguenza che tale principio della non cumulabilità del beneficio delle anticipazioni con la revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di opere pubbliche è applicabile, in base alla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 14 anche ai contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della legge suddetta (C. St. 14/1992; C. St. 17/1.989).

11.2.2. Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione dei appello, che ha affermato la cumulabilità del beneficio delle anticipazioni con la revisione dei prezzi contrattuali, deve ritenersi del tutto erronea.

11.2.3. Il motivo va, di conseguenza, accolto.

12. Resta assorbito il quindicesimo motivo, con il quale la ricorrente deduce che la stipula del contratto di appalto sarebbe, in realtà, da ricondurre alla conclusione del patto di sottomissione del 26 aprile 1978, successivo all’entrata in vigore della L. n. 1 del 1978, che, pertanto, troverebbe applicazione, ratione temporis, nel caso concreto.

13. Con il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo, La Gestione Liquidatoria denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

13.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello – con riferimento al contratto di appalto del (OMISSIS) – abbia ritenuto che il motivo di gravame della Gestione Liquidatoria diretto ad ottenere un più congruo ristoro del danno patito, anche in relazione ai danni derivati dalla necessità di espletare una nuova procedura di appalto e di eseguire le opere mancanti non conterrebbe “congrui argomenti” diretti a censurare, “in modo specifico e circostanziato”, le statuizioni dell’impugnata sentenza, essendosi limitato l’appellante a proporre “una liquidazione equitativa inammissibile, perchè invocata a supplenza dell’inadempimento dell’onere probatorio” (p. 38). Di più, la Corte di merito sarebbe, altresì, incorsa in un’omissione di pronuncia, non essendosi in alcun modo pronunciata sulla sussistenza di un danno all’immagine subito dall’ente e sulla risarcibilità dei danni connessi alla necessità di ridefinire il progetto delle opere che avrebbero dovuto essere completata da altra ditta.

13.2. Le doglianze sono fondate.

13.2.1. Vari rilevato, infatti, che la Gestione Liquidatoria ha mosso diffuse e penetranti critiche – anche in diritto – alla decisione di prime cure in ordine ai danni derivati dalla necessità di espletare una nuova procedura di appalto e di eseguire le opere mancanti, chiedendone la liquidazione “nella misura indicata dal c.t.u.” (p. 63, ove è trascritto il motivo di appello in questione), e non in via equitativa, sicchè, l’affermata genericità del motivo di gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non può reputarsi sussistente. E neppure la Corte territoriale si è in alcun modo pronunciata sulle altre voci di danno suindicate.

13.2.2. I motivi suesposti vanno, pertanto accolti.

14. Con il diciannovesimo e ventesimo motivo, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 2934 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

14.1. Si duole la istante del fatto che il giudice di seconde cure abbia accolto la domanda della Pompele s.a.s. diretta ad ottenere il riconoscimento della revisione prezzi sui primi tre s.a.l. relativi al contratto del (OMISSIS) e sui primi due relativi al contratto del (OMISSIS), dalla data della presentazione dell’offerta, anzichè da quella di stipula del contratto di appalto. La Corte si sarebbe pronunciata sul punto, sebbene nella comparsa di risposta del giudizio di prime cure la Gestione Liquidatoria avesse eccepito la prescrizione decennale, “essendo trascorsi ormai dieci anni dal momento in cui la revisione prezzi era stata riconosciuta” e, quindi, omettendo l’esame dell’eccezione di prescrizione.

14.2. Le doglianze sono inammissibili.

14.2.1. La deducente omette, invero, di trascrivere l’atto di appello, al fine di consentire alla Corte di verificare se l’eccezione di prescrizione fosse stata effettivamente sottoposta al giudice di secondo grado. E’, invero, inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 14561/2012; 17049/2015).

14.2.2. Le censure, in quanto inammissibili, non possono, pertanto, trovare accoglimento.

15. Con il ventunesimo e ventiduesimo motivo, la Gestione Liquidatoria denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

15.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello abbia errato nel computo delle somme riconosciute all’impresa appaltatrice, riportando cifre erronee ed esponendo risultati scarsamente comprensibili.

15.2. I motivi sono inammissibili.

15.2.1. Le doglianze sono, difatti, evidentemente dirette a censurare errori materiali e di calcolo nel computo delle somme dovute all’impresa appaltatrice. Ebbene, va osservato, al riguardo, che nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l’istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell’art. 287 c.p.c. E tale principio va ulteriormente ribadito dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto articolo, dettata dalla sentenza della Corte Cost. n. 335/2004, limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”, sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall’errore (cfr. Cass. 9968/2005; 21492/2005; 5727/2015).

15.2.2. Le censure non possono, di conseguenza, essere accolte.

16. Con il ventitreesimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia al violazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

16.1. Si duole la ricorrente del fatto che il giudice di seconda istanza abbia riconosciuto all’impresa Pompele gli interessi anatocistici con decorrenza dalla data della domanda, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi sui quali vanno calcolati gli interessi anatocistici devono essere dovuti almeno da sei mesi.

16.2. La doglianza è fondata.

16.2.1. La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone, invero, che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l’effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di li in poi produrranno (cfr. Cass. S.U. 10156/1998; Cass. 12043/2004; 4830/2004).

16.2.2. Il riconoscimento di tali interessi a prescindere dalla sussistenza del requisito essenziale costituito dalla debenza degli stessi per almeno sei mesi, operato dalla Corte territoriale, deve, pertanto, ritenersi erroneo e non condivisibile.

17. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

17.1. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia riconosciuto alla ditta appaltatrice, in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale, la rivalutazione monetaria dal 16 giugno 1980, anzichè dalla domanda “senza che vi fosse stata alcuna richiesta in tal senso nell’appello incidentale”.

17.2. Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso, nè allegato ad esso, il relativo motivo di gravame, nel rispetto del principio di autosufficienza.

18. Con il venticinquesimo motivo di ricorso, la Gestione Liquidatoria denuncia la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

18.1. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello per contrasto insanabile tra la motivazione, nella quale la domanda dell’appaltatrice di risarcimento danni, comprensiva della rivalutazione monetaria, viene disattesa, ritenendosi infondato il relativo motivi di appello incidentale proposto dalla Pompele s.a.s. ed il dispositivo che, invece, riconosce la rivalutazione con la decorrenza suindicata.

18.2. Il motivo è fondato.

18.2.1. Sussiste – per vero -un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. 15990/2014; 26077/2015).

18.2.2. Nel caso concreto, la sentenza di appello, mentre in motivazione disattende il motivo di appello incidentale proposto dalla Pompele s.a.s., concernente la domanda della appaltatrice di risarcimento danni, in dispositivo riconosce, invece, la rivalutazione monetaria con la decorrenza suindicata.

19. Passando, quindi all’esame del ricorso incidentale, proposto dalla Pompele s.a.s., va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la istante denuncia la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, della L. n. 349 del 1995, art. 2, comma 14, della L.R. Lombardia n. 31 del 1997, art. 7, comma quater nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, un relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

19.1. Si duole la ricorrente incidentale del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva nella presente controversia della Regione Lombardia, laddove alla stregua del quadro normativo di riferimento relativo alla soppressione delle USL – sussisterebbe la legittimazione passiva anche dell’ente regionale.

19.2. La doglianza è fondata.

19.2.1. Secondo l’orientamento più recente, in seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione “ex lege” delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione. Ne discende che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta in via concorrente alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie.

19.2.2. Ed invero, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di un’attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie. Tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (cfr. Cass. 1532/2010; Cass. S.U. 10135/2012; Cass. 15487/2014; 13511/2015).

19.3. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo in esame deve essere accolto.

20. Il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale sono assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ventunesimo motivi di ricorso principale (correzione errori materiali) e dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale (pretesa genericità del motivo di appello concernente il ritardo nell’esecuzione delle opere da parte dell’appaltatrice), dovendo la questione relativa al termine finale della revisione prezzi, nella misura riconosciuta dalla stazione appaltante (se fino alla data teorica di ultimazione dei lavori prevista nel contratto o fino alla data dell’effettiva ultimazione dei lavori), essere sottoposta al giudice di rinvio chiamato a valutare l’eventuale fondatezza del suddetto motivo di ricorso principale.

21. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, la Pompele s.a.s. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

21.1. La ricorrente lamenta il mancato inserimento, tra le voci della revisione prezzi riconosciutale dalla Corte territoriale, della somma di Euro 24.159,56, quale differenza dovuta alla Pompele s.a.s. in relazione al terzo s.a.l.

21.2. Il motivo è inammissibile, potendo l’omessa pronuncia riguardare soltanto le domande od eccezioni, e non gli errori di calcolo o le omissioni materiali.

22. Con il quinto motivo di ricorso, la Pompele s.a.s. denuncia l’insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

22.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito abbia accolto, sia pure in parte, la doglianza della Gestione Liquidatoria, avente ad oggetto la liquidazione del danno in suo favore attinente ai costi per la nuova procedura di appalto ed agli oneri derivanti dall’imposizione al nuovo appaltatore della responsabilità per le opere eseguite dalla Pompele s.a.s., in relazione al contratto del (OMISSIS) (costruzione di centrale termica) affermando che “gli atti di causa offrono adeguato riscontro (accuratamente evidenziato dal CTU) ai maggiori costi amministrativi ed all’onere derivante dall’imposizione al nuovo appaltatore della responsabilità anche per le opere già in precedenza da altri (la Pompele) eseguite” (p. 38). E tuttavia, alla pagina precedente (p. 37) la Corte affermava che tale voce di danno era stata “in realtà approfondita dal CTU solo relativamente al primo appalto” (impianti idraulici 3^ lotto). Per cui la motivazione della decisione di appello apparirebbe del tutto contraddittoria.

22.2. Il motivo è fondato. E’ del tutto evidente, infatti, dall’esame della sentenza impugnata, la stridente contraddizione nella quale è incorsa l’impugnata sentenza che, sul punto, non può, pertanto, che essere cassata.

23. Con il sesto motivo di ricorso, la Pampele s.a.s. denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

23.1. Si duole la ricorrente che il giudice di seconda istanza abbia ritenuto inammissibile, poichè limitato alla riproposizione degli stessi argomenti su cui si era pronunciato il primo giudice, il motivo di appello incidentale con il quale la Pompele s.a.s. aveva censurato la decisione di prime cure che aveva dichiarato prescritto il diritto dell’impresa al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento, da parte della stazione appaltante, degli importi dovuti sui s.a.l.

23.2. La doglianza è fondata.

23.2.1. Ed invero, come dianzi detto, gli specifici motivi di appello ex art. 342 c.p.c. possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. S.U. 28057/2008; Cass. 25218/2011; 2814/2016).

23.2.2. Nel caso concreto, peraltro, il motivo di appello, trascritto nel ricorso, censura specificamente la decisione di prime cure, sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, sia con riguardo all’erroneità dei riferimenti giurisprudenziali operati della sentenza impugnata.

23.3. La doglianza va, pertanto, accolta.

24. Il settimo motivo di ricorso incidentale (risarcimento del danno per l’infondatezza della rescissione del contratto) resta assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso principale con i quali si censura la decisione di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rescissione autoritativa, L. n. 2248 del 1865, ex art. 340 del contratto di appalto in data (OMISSIS), avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli impianti idraulici del 3^ lotto del nuovo padiglione polichirurgico dell’Ospedale (OMISSIS). La relativa questione va demandata al giudice di rinvio, che dovrà riesaminare i motivi di appello dichiarati inammissibili ex art. 342 c.p.c.

25. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, la Pompele s.a.s. denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

25.1. Avrebbe errato la Corte territoriale nel dichiarare legittima la rescissione autoritativa del contratto avente ad oggetto la centrale termica ((OMISSIS)), avendo posto in essere il giudice del gravame – in relazione al ritenuto mancato rispetto, da parte dell’impresa appaltatrice, del termine teorico del 12 settembre 1979 per l’ultimazione dei lavori – un malgoverno delle risultanze probatorie in atti.

25.2. Il motivo è inammissibile.

25.2.1. Devesi, invero, rilevare, al riguardo, che la sentenza impugnata si fonda – sul punto in esame – su tre rationes decidendi: a) la mancanza di prove circa la durata della sospensione dei lavori dall'(OMISSIS), desumendosi dalla documentazione in atti che la sospensione dei lavori si sarebbe protratta solo fino al (OMISSIS); b) la mancanza di riscontri probatori in ordine alla circostanza, dedotta dalla Pompele s.a.s., che ben prima dell’approvazione della variante, avvenuta il 30 novembre 1979, le parti erano a conoscenza che il progetto dell’opera avrebbe dovuto essere modificato per le modifiche normative sopravvenute; c) l’impossibilità di eludere il dato obiettivo del ritardo nell’esecuzione delle opere prospettando situazioni e valutazioni “di natura meramente soggettiva”.

25.2.2. Senonchè non risulta impugnata dalla società Pompele la prima di tali rationes decidendi, e la documentazione sulla quale essa si fonda, incentrandosi il motivo in esame esclusivamente sulla seconda e sulla terza delle rationes decidendi suesposte. Ebbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi (cfr. Cass. S.U. 7931/2013; Cass. 4293/2016).

26. Con il nono motivo di ricorso incidentale, speculare rispetto ai motivi ventiquattro e venticinque del ricorso principale, la Pompele s.a.s. denuncia la violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

26.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto – senza adeguata motivazione – di far decorrere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute alla USSL n. (OMISSIS) dal 16 giugno 1980, senza specifica impugnazione da parte della USSL n. (OMISSIS) della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fatto decorrere la rivalutazione su tali somme dalla data della domanda (16 giugno 1990).

26.2. La censura va accolta – al pari del il venticinquesimo motivo di ricorso principale, ma per una ragione diversa – sotto il profilo del vizio di motivazione, non risultando specificate dalla Corte territoriale le ragioni per le quali ha proceduto alla modifica della decorrenza della rivalutazione.

27. L’accoglimento del secondo, quarto, settimo, nono, quattordicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventitreesimo e venticinquesimo motivo del ricorso principale e del primo, quinto, sesto e nono motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi di diritto suesposti in relazione a ciascun motivo di ricorso.

28. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il secondo, quarto, settimo, nono, quattordicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventitreesimo e venticinquesimo motivo del ricorso principale, assorbiti il decimo, l’undicesimo ed il quindicesimo, ed inammissibili il primo, il terzo, il quinto, il sesto, l’ottavo, il dodicesimo, il tredicesimo, il diciannovesimo, il ventesimo, il ventunesimo, il ventiduesimo ed il ventiquattresìmo; accoglie il primo, quinto, sesto e nono motivo del ricorso incidentale, inammissibili il quarto e l’ottavo, e assorbiti il secondo, il terzo ed il settimo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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