Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11639 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

C.V.R.;

– intimata –

e contro

P.L.E. (OMISSIS), L.R.

(OMISSIS), L.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato CONTESTABILE GIOVANNI, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARTEI ROBERTO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 439/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato SANTIA Vittorino, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LIBERATORE Roberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARTEI Roberto, difensore dei resistenti eh ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Portoferraio del 22.6.94 P.L. E., L.R. e L.S. chiedevano la reintegrazione nel possesso di una striscia di terreno di un fondo di loro proprietà, lamentandone l’occupazione e raccorpamento, mediante una recinzione, a quello dei confinanti coniugi L.A. e C.R.V., i quali resistevano, il primo eccependo di aver sempre posseduto fin dal 1974 quel suolo, la seconda negando la propria legittimazione passiva, appartenendo il terreno asseritamente accorpante al marito.

All’esito dell’ispezione e delle sommarie informazioni il pretore disponeva la reintegrazione con ordinanza del 15.11.95; tale provvedimento veniva successivamente confermato, dopo l’ulteriore istruttoria, nei confronti del solo L., con sentenza del 28.1.00 dal Tribunale di Livorno, sez. dist. Portoferraio (cui la causa era transitata a seguito della sopravvenuta riforma ordinamentale), con condanna del soccombente alla metà delle spese, per la restante metà compensate, nonchè integralmente nei confronti dell’altra convenuta.

A seguito dell’appello dei coniugi L.- C.V., cui avevano resistito i L., la Corte di Firenze, con sentenza dei 16.1-16.3.04 rigettava il gravame, regolando le spese analogamente a quanto disposto dal giudice di primo grado.

La corte di merito, sulla base di analitica disamina delle risultanze istruttorie, le ispettive, evidenzianti la natura accidentata ed incolta del terreno, le testimoniali, di segno contrastante circa l’uso del fondo, concludeva nel senso che “mancando un confine materiale, e non essendo il terreno concretamente utilizzato da nessuna delle parti, sia l’una che l’altra, quando capitava l’occasione, vi accedeva per proprio conto e liberamente, possibilmente all’insaputa dell’altra o senza che si desse peso alla cosa, fino a quando il L. non mise fine allo status quo, con l’apposizione della rete, scatenando la reazione dell’altra parte”;

situazione nella quale sarebbe stato auspicabile un sollecito giudizio petitorio.

Contro tale sentenza il L. ha proposto ricorso con tre motivi; i L. hanno resistito con difensore intervenuto nella discussione in pubblica udienza;non ha svolto attività difensiva la C.V.. La difesa del L. ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo vengono dedotte violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per errata o carente esposizione dei motivi in fatto, nonchè contraddittoria motivazione su punto decisivo. Si lamenta, anzitutto, che la Corte d’Appello abbia erroneamente interpretato la sentenza di primo grado, riferendo che l’ordine di reintegrazione emesso e confermato a carico del L. aveva riguardato l’intera recinzione (di m. 70 circa) installata lungo il confine, mentre in realtà tale provvedimento aveva riguardato solo un tratto (quello, di circa m. 9-10, compreso tra le abitazioni delle rispettive parti e delimitato a monte da un muro di contenimento in blocchi di cemento ed a valle dal prolungamento di quello sul quale era installato un palo sostegno di condutture elettriche), omettendo altresì di riferire che il primo giudice aveva anche accolto la domanda riconvenzionale del convenuto di reintegrazione nel possesso di una zona dal medesimo adibita ad area di parcheggio. Le suddette imprecisioni ed omissioni circa l’effettiva situazione dei luoghi, non caratterizzata dal compossesso di un’intera striscia di terreno, della lunghezza di m. 70 sul confine tra i due fondi, sarebbero sintomatiche della ”macroscopica contraddittorietà ed illogicità” della decisione, essendo “difficile immaginare “come il L. potesse aver posseduto in via esclusiva l’intera fascia di terreno in questione, con la sola eccezione del tratto di soli 9-10 metri, oggetto del ravvisato compossesso. Ed a tal riguardo non sarebbe stata adeguatamente considerata la situazione dei luoghi, evidenziata dai rilievi ispettivi e fotografici, e caratterizzata da un evidente confine naturale, segnato anche da un “piccolo scannafosso”, tra le due zone di possesso delle parti, quella dell’attore sita ad un livello inferiore ed interessata da macchia mediterranea, quella del convenuto, odierno ricorrente, recante opere murarie e segni di manutenzione del terreno.

Il motivo non merita accoglimento, considerato che le omissioni ed imprecisioni narrative in cui sarebbe incorsa la corte di merito non attengono a questioni rilevanti o punti decisivi della residua controversia, pò sto che l’accoglimento della domanda riconvenzionale non era più in discussione, non essendovi stato gravame della parte attrice, mentre il relativo esito positivo aveva solo comportato l’accertamento di un possesso esclusivo del L. limitato a quella parte della striscia di terreno da lui adibita a parcheggio e non anche all’intera fascia di suolo interposta tra i due fondi. D’altra parte la corte di merito, limitandosi a confermare, sulla scorta del riesame delle risultanze ispettive e testimoniali, la decisione del Tribunale, che, come si deduce in ricorso, aveva riguardato solo una striscia ben circoscritta, di poco meno di dieci metri, ritenuta oggetto di compossesso, non ha attribuito all’attore più di quanto il medesimo avesse chiesto e ottenuto dal primo giudice, non avendo precisato nella sentenza l’estensione della zona contesa, sol riferendo che la stessa era “posta a cavallo delle rispettive proprietà”; sicchè l’assunta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in cui i giudici di appello sarebbero incorsi nel riferire imprecisamente i fatti di causa non risulta funzionale ad alcun error in indicando, non avendo comportato un travisamento essenziale della risultanze ai fini della soluzione della controversia, avente ad oggetto soltanto una parte della fascia posta all’interno della recinzione, del cui possesso esclusivo l’attore si era ritenuto privato, ottenendo, in parziale accoglimento della propria richiesta, solo il riconoscimento e la tutela del ravvisato compossesso.

Per il resto il mezzo d’impugnazione si risolve in un palese tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali, che compete ai soli giudici di merito e che nella specie risulta del tutto sufficiente e logicamente coerente all’adottata soluzione, poco o punto rilevando se le acquisizioni probatorie (stato dei luoghi, recanti segni di utilizzazione dall’una e dall’altra parte, testimonianze hinc et inde addotte riferenti del succedersi di alterni o addirittura promiscui atti di possesso, di non lontana risalenza), che comunque risultano oggetto di una convincente e complessiva valutazione conferente alla suesposta soluzione, attenessero a tutta la fascia di terreno interposta tra le due proprietà o solo a quella, di ridotte dimensioni, sulla quale, in concreto, il primo giudice aveva ritenuto di riconoscere il compossesso del L..

Il ricorso va, conclusivamente respinto, con conseguente condanna del soccombente alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, della spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700, 00 di cui Euro 200, 00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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