Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11639 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 07/06/2016), n.11639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrente –

contro

M.C., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FONTANELLA BORGHESE N. 72, presso lo

studio dell’avv. Voltaggio Paolo, rappresentata e difesa dall’avv.

Monterosso Tito giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 657/2009 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 14 maggio 2009.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 23 marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA

C.;

udito l’avv. CASELLI Giancarlo per il ricorrente;

udito l’avv. VOLTAGGIO Antonio, per delega, per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania dichiarò inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana avverso la sentenza con la quale la U.S.L. n. (OMISSIS) era stata condannata al risarcimento del danno in favore di M.C., titolare di una farmacia in (OMISSIS), per il mancato puntuale pagamento dei corrispettivi per la somministrazione di specialità medicinali in favore degli assistiti del S.S.N..

I giudici d’appello considerarono che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata al Commissario liquidatore della soppressa U.S.L. n. (OMISSIS), era idonea a far decorrere il termine breve, che non era stato rispettato, in quanto la successione ex lege della Regione nei diritti della U.S.L., intervenuta in corso di causa, era caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un’apposita gestione stralcio, che faceva sopravvivere la soggettività giuridica dell’ente soppresso.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con due motivi, resistiti con controricorso dalla M.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Viene all’esame di questa Corte la questione dell’idoneità o meno della notificazione della sentenza di primo grado ai fini delle tempestività dell’appello. Risulta dall’esame degli atti del giudizio di merito – cui questa Corte ha accesso, essendo denunciato un error in procedendo -, che la sentenza di primo grado è stata notificata da M.C. “al Commissario liquidatore della soppressa U.S.L. n. (OMISSIS)” presso la sede della stessa in (OMISSIS), a mani dell’impiegata incaricata a ricevere le notifiche, il 7 agosto 2003. L’atto di appello dell’Assessorato regionale è stato notificato dall’Avvocatura distrettuale di Catania il 9 febbraio 2004.

2. Con il primo motivo di ricorso, corredato dal quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, l’Assessorato denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Si deduce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha negato che sia intervenuta, in virtù della normativa invocata, una successione ex lege, anche a fini processuali, dalle soppresse U.S.L. alle Regioni ed ha comunque ritenuto che le gestioni stralcio e liquidatorie delle U.S.L. non costituiscano organi delle Regioni medesime.

3. Con il secondo motivo di ricorso, del pari corredato dal quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, l’Assessorato denuncia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e del D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1, nonchè dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Lamenta il ricorrente l’erroneità della statuizione della sentenza di appello concernente la ritenuta efficacia processuale della notificazione della sentenza di primo grado, effettuata il 7 agosto 2003 dalla controparte direttamente presso la sede della gestione liquidatoria della U.S.L. (e nemmeno – soggiunge la ricorrente –

presso il procuratore costituito in primo grado della U.S.L.).

Deduce, di contro, la nullità della notificazione, per violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1 –

a mente dei quali, per gli atti giudiziari e le sentenze riguardanti la Regione Siciliana le notificazioni devono essere effettuate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato -, come tale insuscettibile di far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c..

4. I due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – sono fondati.

4.1. Iniziando dal secondo motivo di ricorso – all’evidenza ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, riguardando esso una nullità processuale denunciata dalla ricorrente in sede di appello -, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la sede della gestione liquidatoria della U.S.L., personalmente al Commissario liquidatore, non al procuratore costituito in primo grado per la U.S.L., era comunque inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 330 c.p.c., comma 1.

4.2. La notificazione doveva essere effettuata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1 sul patrocinio dell’avvocatura erariale in favore dell’amministrazione regionale siciliana, essendo intervenuta – primo motivo di ricorso – la successione ex lege, anche ai fini processuali, delle soppresse U.S.L. alle Regioni in virtù delle disposizioni sulle gestioni liquidatorie recate dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14.

4.3. Sul punto mette infatti conto richiamare Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10135 che, componendo un contrasto, ha definitivamente chiarito che “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle U.S.L. spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-

contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori”.

Nell’enunciare il principio che precede, le Sezioni Unite hanno evidenziato come, dopo le pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 89/2000, 82/1998, 430/1997 e 416/1995) e le numerose decisioni delle stesse Sezioni Unite (sentenze nn. 23022/2005, 14336/2005, 4647/2002, 1437/2000, 102/1999, 12712/1998 e 1989/1997) che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle U.S.L. e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, il quadro normativo inerente la gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse U.S.L. può ritenersi ormai fondato senza significativi contrasti (essendo rimasta isolata Cass. n. 360/2005) sui seguenti principi: 1) il legislatore statale è nuovamente intervenuto a disciplinare gli oneri delle Regioni in ordine alla spesa per l’acquisto di beni e servizi con la L. n. 724 del 1994, art. 6, con il quale ha disposto che in nessun caso è consentito alle stesse far gravare sulle A.S.L. nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle U.S.L.; e prevedendo, a tal fine, che le Regioni disponessero apposite “gestioni a stralcio”, con conseguente individuazione dell’ufficio responsabile delle medesime. Quindi con la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, stabilendo che per l’accertamento della situazione debitoria delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite A.U.S.L. le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le “gestioni a stralcio” erano trasformate in “gestioni liquidatorie”, le cui risultanze, relative all’accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, ai competenti organi regionali. Ed infine con il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997, che ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse U.S.L. e perciò obbligati a ripianarle (artt. 1 e 2), alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle A.U.S.L. al 31 dicembre 1994; 2) le menzionate disposizioni normative hanno in tal modo escluso l’ipotesi di successione delle A.U.S.L. in universum ius alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo, individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell’attività svolta da queste ultime; 3) siffatta finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell’interesse degli enti successori (le Regioni) e che (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in “gestioni liquidatorie”, che fruiscono della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite A.U.S.L., che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della Regione; 4) il complesso sistema che ne risulta comporta, per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse U.S.L. spetta, anzitutto, alle stesse Regioni e spetta altresì all’organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase liquidatoria, a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore.

Pertanto, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1993 e delle L. n. 724 del 1994 e L. n. 549 del 1995, e secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, i rapporti obbligatori di pertinenza delle U.S.L. sono stati trasferiti in capo alla Regione mediante gestioni stralcio, divenute gestioni liquidatorie e condotte da Commissari liquidatori, individuati nelle persone dei direttori generali delle Aziende di nuova costituzione, i quali, in tale veste, agiscono quali organi della Regione, secondo quanto ribadito, recentemente, anche da Cass. n. 13511/2015, secondo cui la successione ex lege delle Regioni (e non delle A.S.L.), realizzatasi, giusta la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse U.S.L., riguarda anche le strutture sanitarie operanti nella Regione Siciliana e ricomprende, tra le altre, le pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di inizio del funzionamento delle A.S.L. in quel territorio).

4.4. Dalle norme e dai principi suesposti consegue la tempestività dell’appello interposto dall’Assessorato regionale, a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, quale successore ex lege della soppressa U.S.L., con atto notificato il 9 febbraio 2004 nel rispetto del termine annuale ex art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

5. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione di merito, nonchè per le spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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