Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11638 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 18/10/2019, dep. 16/06/2020), n.11638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26886/2018 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Angelico, n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Santulli Teresa, rappresentata e

difesa dall’avvocato Fumagalli Giulia, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, nella qualità

di tutore provvisorio delle minore A.M., elettivamente

domiciliato in Roma, via Polibio, n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Lepore Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bartolomeo Angela, D’auria Elisabetta,

Mandarano Antonello, Moramarco Anna Maria, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

Al.Mo., Avv. G.A., curatore della minore

A.M., Procuratore Generale Presso la Corte Appello di Milano;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

dell’08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2019 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 8 agosto 2018 la Corte d’appello di Milano ha rigettato le impugnazioni proposte da I.D. e Al.Mo., genitori di A.M., avverso la sentenza con la quale il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità di quest’ultima e l’inammissibilità dell’istanza proposta dalla I., ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 (T.U. immigr.).

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che con i motivi di gravame non erano state contestate le circostanze alla stregua delle quali il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto sussistente lo stato di abbandono della minore; b) che gli appellanti avevano prospettato la possibilità di un concreto recupero della loro capacità genìtoriale facendo leva sul forte legame affettivo nei confronti della figlia, sull’inadeguato intervento dei servizi a supporto della difficile condizione della madre e sulla dichiarata disponibilità dei genitori ad accudire la bambina; c) che tuttavia, durante l’inserimento con la figlia in comunità, la madre non era stata in grado di adattarsi alle regole comunitarie, aveva rifiutato ogni alleanza con gli operatori e messo in discussione le modalità educative suggerite, aveva posto in essere comportamenti gravi nel rapporto con la figlia, costringendo gli educatori a frequenti interventi a tutela della bambina; d) che anche dopo l’opportunità che le era stata data, la madre, in occasione dell’esperienza comunitaria e della separazione della figlia, non aveva modificato le sue condotte, continuando a vivere in modo precario, e aveva interrotto i rapporti col padre della minore; e) che i suoi progetti erano rimasti confusi nè erano stati accompagnati dall’individuazione di processi risolutivi accettabili; f) che la presa in carico, su sua richiesta, della donna da parte del N. non aveva consentito di evidenziare un percorso di crescita e aveva confermato le sue resistenze a comprendere gli aiuti che le erano stati offerti dai servizi sociali e che continuava a vivere come una punizione; g) che, in definitiva, la generica relazione prodotta non consentiva di superare le ancora attuali valutazioni del giudice di primo grado; h) che neppure l’appartenenza ad una diversa cultura giustificava la sua sostanziale inerzia di fronte agli aiuti che le erano stati messi a disposizione; i) che il padre della minore, in carcere, viveva una condizione psicologica dominata da ansia, angoscia, depressione e che preponderante, nel suo funzionamento psicologico, erano la dipendenza e l’adesione acritica alle suggestioni esterne; l) che la mancata elaborazione dei processi di identificazione affettiva e simbolica richiesti dal ruolo materno e paterno rendevano condivisibile la prognosi negativa del giudice di primo grado circa l’impossibilità di percorsi di recupero dei genitori in tempi compatibili con le esigenze della minore che negli incontri aveva sempre rifiutato i genitori; m) che l’andamento drammatico degli incontri tra la minore e il singolo genitore era un dato oggettivo che dimostrava come la minore non avesse interiorizzato le figure dei genitori biologici; n) che non erano presenti figure vicarianti di supporto nè nella rete familiare della madre nè in quella del padre; o) che le superiori conclusioni non consentivano di mettere in discussione la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 31 t.u. immigr..

3. Avverso tale sentenza la I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso il sindaco del Comune di Milano, nella qualità di tutore della minore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, in relazione agli artt. 3, 8, 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ribadito il carattere di extrema ratio dell’adozione, destinata a fronteggiare casi eccezionali che giustifichino l’interruzione del legame tra genitori e figli, osserva la ricorrente: a) che ella non aveva mai posto in essere comportamenti concretamente ed effettivamente pericolosi o palesemente inadeguati in danno della minore, dal momento che quanto riportato nella relazioni dei servizi sociali, peraltro rispetto ad un periodo circoscritto della vita in comunità, denotava al più scarsa dimestichezza o dinamiche frutto di fattori culturali; b) che le autorità, prima di recidere il legame tra la madre e la minore, avrebbero dovuto assumere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare al minore la possibilità di condurre la propria esistenza all’interno della famiglia di origine.

Il motivo è infondato.

Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (v., ad es., Cass. 21 giugno 2018, n. 16357; Cass. 28 giugno 2019, n. 17603).

In tale cornice di riferimento, è del tutto irrilevante l’assenza di comportamenti espressivi di un diretto ed immediato pericolo per la minore, laddove sia accertato – secondo quanto emerge dal percorso motivazionale articolato della sentenza impugnata – l’irreversibile compromissione delle capacità di accudimento da parte dei genitori. Del tutto assertivamente e genericamente la ricorrente si duole della violazione del suo diritto al rispetto per la vita familiare, trascurando di confrontarsi in termini specifici con l’ampio apparato argomentativo con il quale la Corte d’appello ha dato conto del bilanciamento operato fra tale diritto e il prioritario interesse del minore a disporre di un quadro affettivo stabile in tempi compatibili con le sue esigenze evolutive.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15 e segg., per avere i giudici di merito, anzichè sollecitare il ruolo di protezione sociale delle autorità nazionali, ritenuto sussistere una condizione di immodificabilità del comportamento della I., senza considerare tutti gli elementi del caso concreto, tra i quali la condizione personale della donna, straniera ed irregolare, e senza verificare la natura, la tipologia e l’entità degli aiuti rispetto ai quali la ricorrente sarebbe rimasta indifferente o inerte.

Si aggiunge: a) che la Corte territoriale neppure si era fatta carico di accertare l’effettiva portata dei progressi realizzati dalla donna, che si era rivolta ad un difensore e successivamente al N. di Milano, per una presa in carico psicologica; b) che la decisione era stata fondata su una valutazione di condotte riportate in relazione risalenti e su una consulenza tecnica d’ufficio che aveva esaminato il rapporto madre figlia, in brevi incontri avvenuti in contesti inidonei a realizzare la necessaria empatia tra le persone coinvolte.

La doglianza è inammissibile.

Il motivo di ricorso, infatti, pur prospettando il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, finisce per sollecitare questa Corte di legittimità ad una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito.

La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., ad es., Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).

La ricorrente richiama, in termini astratti, il ruolo di protezione sociale dello Stato nei confronti di genitori che presentino difficoltà, senza confrontarsi con le indicazioni sopra riassunte della sentenza impugnata, che danno conto delle resistenze della donna ad avvalersi degli aiuti che le erano stati offerti.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in relazione agli artt. 2,3,4,29,31 Cost., con riguardo all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e agli artt. 28 e 31 T.U. immigr..

La Corte d’appello, secondo la ricorrente, non avrebbe considerato che la sua richiesta formulata ai sensi dell’art. 31 T.U. immigr. avrebbe dovuto intendersi non solo come indicativa della volontà di integrazione nel tessuto sociale, ma anche come funzionale al riacquisto della capacità genitoriale e alla tutela del prioritario interesse del minore a conservare la relazione col genitore biologico.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o apparente o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla mancata concessione del titolo di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 31 T.U. immigr., per avere la Corte territoriale gravato la ricorrente dell’onere di dimostrare risorse “riparative” straordinarie rispetto alla sua situazione contingente, agli strumenti a sua disposizione, agli oggettivi limiti scaturenti dalla sua condizione di soggetto irregolarmente soggiornante.

5. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi sono, nel loro complesso, inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, proprio alla luce della interruzione dei rapporti della ricorrente con la figlia, ha escluso in radice la sussistenza dei presupposti per accedere alla richiesta del permesso di cui all’art. 31 T.U. immigr., che è correlato all’esistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, alla luce dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano. In altre parole, l’istituto richiede l’esistenza di un legame, attuale e giuridicamente rilevante, tra il richiedente e il minore.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o apparente o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso la praticabilità di un affido eterofamiliare, senza adeguatamente motivare, aderendo ad una prognosi sfavorevole espressa dal consulente tecnico, senza ulteriori approfondimenti.

Si osserva: a) che la Corte territoriale aveva ravvisato l’assenza di figure vicarianti di supporto nella reta familiare dei genitori, senza svolgere alcuna indagine, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 13, per il tramite dell’autorità consolare di riferimento e di altri organi competenti, e senza interrogarsi sulla possibilità di individuare eventuali alternative a tali soluzioni; b) che la I. non era mai stata sentita in merito alla sua disponibilità a consentire ad un affido familiare.

La censura è inammissibile, in quanto si colloca al di fuori del perimetro del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Essa, infatti, pur prospettando il mancato esame di un fatto decisivo, si limita a criticare il presupposto della decisione di ritenere impraticabile l’affidamento temporaneo del minore, censurando la concreta valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro senza neppure indicare quali a quali figure parentali e vicarianti, diverse da quelle puntualmente considerate dalla Corte territoriale, fa riferimento.

Il carattere assolutamente esplorativo della critica ne denuncia l’assenza di correlazione con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha concluso, in termini razionali e motivati, per l’irreversibilità della oggettiva situazione di abbandono in atto.

7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Tenuto conto della natura della controversia e degli interessi in gioco ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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