Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11638 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. P. IVA (OMISSIS) titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo

studio dell’avvocato FIESCHI ALESSIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GULLOTTA FABIO;

– ricorrente –

contro

PUBBLIDUEMILA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

sig. R.F. (P. IVA (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell’avvocato DE

GREGORIO GIULIO MARIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2004 del GIUDICE DI PACE di PAVIA,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato DE GREGORIO Giulio Maria, difensore del resistente

che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della società Publiduemila s.r.l. il Giudice di Pace di Pavia emise a carico di F.G. il decreto ingiuntivo n. 123/04, per il pagamento di Euro 874,96, oltre interessi e spese legali, per cinque fatturate inserzioni pubblicitarie su un settimanale locale.

Si oppose l’ingiunto, sostenendo di aver ordinato, per iscritto, solo due inserzioni, e non le altre tre. Costituitasi l’opposta, ribadì la domanda, deducendo che le rimanenti inserzioni erano state verbalmente ordinate. Nel corso del giudizio l’opponente versò la somma di Euro 348,00, relativa alle sole prestazioni ammesse oltre all’I.V.A.. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza 12/17.11.04 il giudice, ritenuto che la pretesa attrice fosse risultata provata dalla testimonianza di un collaboratore dell’opposta, più precisa, coerente e logica di quella contraria, confusa e divagante, resa dalla fidanzata dell’opponente, oltre che da obiettivi riscontri e dal comportamento delle parti anteriore e successivo al giudizio,revocato il decreto ingiuntivo,condannava il F. al pagamento della somma residua di Euro 526,96, oltre agli interessi dalla scadenza della fattura al saldo, nonchè delle spese di lite, sia della fase monitoria, sia di quella successiva.

Contro tale sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione deducente due motivi.

Ha resistito la società Publiduemila con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, d’inammissibilità del ricorso, per inidoneità della procura difensiva ex art. 365 c.p.c., tenuto conto del più recente ed ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la contestualità del mandato,nella specie esteso a margine del ricorso e pertanto facente corpo unico con lo stesso, è sufficiente a garantire il requisito della specialità .anche se espresso con la formula “delego a rappresentarmi nel presente giudizio …”,non potendo sussistere alcun dubbio in ordine al riferimento all’impugnazione che con quell’atto si intende proporre (tra le altre v. Cass. 11741/07, 10539/07, 8060/07, 9360/06, 12870/01).

Premesso che la sentenza impugnata,relativa ad un credito di importo inferiore ad Euro 1.100,00,è stata pronunziata secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e che,pertanto,i motivi di ricorso per cassazione, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. S.U. 564/09, Cass. 7668/08, 7581/07, 6593/06, 7872/05, 5084/04) ed i dettami di quella Costituzionale (sent. n. 206/04), avrebbero potuto riguardare soltanto errores in procedendo, violazione di norme costituzionali, comunitarie, o di altre norme di diritto,soltanto se riguardanti principi informatori della materia, o infine carenze assolute, per mancanza totale o mera apparenza della motivazione, il ricorso deve essere respinto sulla base della considerazioni di seguito esposte.

Con un primo profilo del primo motivo,deducente “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”,si lamenta che il giudice di merito non abbia dichiarato la nullità della costituzione della società opposta,perchè la medesima non avrebbe allegato alla propria comparsa di costituzione la copia del notificato atto di citazione in opposizione.

La censura, ancorchè ammissibile per il suo carattere processuale e l’implicito riferimento all’art. 319 c.p.c., comma 1, prevedente che nel processo davanti al giudice di pace le parti si costituiscono depositando in cancelleria o direttamente in udienza la citazione (o il processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c.) notificato, non merita accoglimento,considerato che tale omissione (al pari di quella relativa all’analogo incombente di cui all’art. 166 c.p.c.) non è sanzionata da nullità nel suddetto o in altri articoli del codice di rito e,pertanto,non può dar luogo a tale declaratoria,ostandovi il principio di tassatività di cui all’art. 156 c.p.c. e considerato che nella specie non risultano sorte,in sede di merito, eventuali questioni in ordine alla validità della notifica e dell’instaurazione del contraddittorio.

Sotto un secondo profilo si lamenta che erroneamente ed in violazione dell’art. 1341 c.c., sarebbe stata ritenuta la rinnovazione del contratto, pur in assenza di espressa approvazione scritta della clausola prevedente tale possibilità.

La censura, ancor prima che manifestamente infondata per l’inconferenza del richiamo normativo (poichè il giudice di merito non ha ravvisato nella specie un’ipotesi di proroga tacita, bensì l’avvenuta stipulazione orale, o comunque per facta concludentia, di un accordo prevedente prestazioni successive a quelle pattuite per iscritto), è inammissibile, alla luce della giurisprudenza in precedenza citata, poichè la disposizione di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, prevedente l’espressa approvazione per iscritto, nei contratti predisposti da uno dei contraenti, delle clausole “vessatorie”, non costituisce un principio informatore della materia;

nè alcun eventuale riferimento al riguardo viene dedotto dal ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere di specificazione (v. Cass. 12147/06).

Inammissibile è infine il secondo motivo, con il quale si lamenta “insufficiente o contraddittoria motivazione circa le risultanze istruttorie”, con specifico riferimento a quelle testimoniali, che sarebbero state male interpretate dal giudice, perchè la doglianza, a parte la palese natura di censura in fatto diretta ad accreditare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, non rientra tra quelle che, come si è precedenza precisato, potevano essere proposte in sede di impugnazione delle sentenze pronunziate secondo equità per vizi attinenti alla motivazione,limitati alla carenza assoluta o alla mera apparenza.

Il ricorso va, conclusivamente respinto, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente delle spese del giudizio, che liquida in misura di complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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