Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11638 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28058-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

nonchè contro

H.B., T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA;

udito l’Avvocato;

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. H.B. e T.L. proponevano ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il (OMISSIS). La revoca dei benefici aveva avuto luogo in quanto in data 28.10.2004 le parti avevano risolto per inadempimento il contratto stipulato e l’agenzia del territorio aveva equiparato l’atto di risoluzione ad un atto di cessione avvenuto entro il quinquennio dall’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Forlì rigettava il ricorso. La CTR dell’Emilia Romagna, decidendo sull’appello proposto dai contribuenti, lo accoglieva sul rilievo che la risoluzione del contratto per inadempimento, a norma dell’art. 1458 c.c., aveva effetto retroattivo tra le parti sicchè non poteva giuridicamente ritenersi avvenuto il passaggio di proprietà dell’unità immobiliare per la quale era chiesto il pagamento dell’imposta proporzionale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1 della tariffa, parte prima, nota 2 bis n. 4, del D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che con il contratto del 28.10.2004 le parti, al di là del nomen iuris adottato (risoluzione del contratto), sono addivenute ad un nuovo trasferimento del bene e ciò era evidenziato dal fatto che con la procura speciale conferita da H.B. e T.L. a To.An., che aveva stipulato l’atto per conto dei rappresentati, i mandanti avevano nominato il procuratore affinchè vendesse il bene a chi voleva e per il prezzo che riteneva più conveniente.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è privo del requisito dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della qualificazione giuridica del contratto stipulato dalle parti il 28.10.2004 senza riportarne il testo. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso, dovendosi considerare che il predetto contratto non è un atto processuale, bensì un atto di parte di cui la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il testo nel ricorso o allegare una copia (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013). Risulta, invece, che la ricorrente ha inserito nel ricorso una copia della procura conferita da H.B. e T.L. a To.An.; si tratta di un documento privo di decisività, tenuto conto che, al di là del contenuto della procura, ciò che rileva è il contratto che concretamente il procuratore ha stipulato.

2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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