Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11638 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17177/2017 proposto da:

N.D., T.Z., U.G., K.E.,

B.A., S.F., T.M., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI N. 16 presso lo studio

dell’Avvocato MASSIMILIANO CARBONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati TOMMASO PIO LAMONACA, GAETANO DISTASO;

– ricorrenti –

ontro

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4239/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/01/2017 R.G.N. 4457/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 4 gennaio 2017 n. 4239/2016 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti – tutti assunti nel periodo temporale compreso tra l’agosto 1998 ed il dicembre 2010 alle dipendenze del contingente di Carabinieri facente parte della forza multinazionale NATO in Bosnia – per il pagamento delle differenze tra le retribuzioni loro corrisposte ed il trattamento riconosciuto dal CCNL per il personale civile a statuto locale dei comandi NATO in Italia nonchè per il versamento della contribuzione previdenziale.

2. La Corte territoriale – richiamata anche la sentenza di questa Corte a Sezioni unite, 26 luglio 2011, n. 16248 – rilevava che per la individuazione del giudice munito di giurisdizione trovava applicazione la Convenzione sulle missioni speciali NATO sottoscritta a NEW YORK l’8 dicembre 1969, ratificata anche dalla BOSNIA ed ERZEGOVINA, secondo cui lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione sui cittadini dello stesso Stato che fanno parte della missione (art. 40).

3. Anche a volere applicare l’accordo tra la NATO e la Repubblica di BOSNIA ERZEGOVINA del 23 novembre 1995, sullo statuto delle truppe NATO, la giurisdizione non sarebbe stata del giudice italiano ma di un organismo di arbitrato internazionale.

5. La sollevata questione della inapplicabilità dell’art. 9 della Convenzione di Londra, che individuava la disciplina sostanziale di riferimento, apparteneva al merito della controversia.

6. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe, articolato in tre motivi, cui il MINISTERO DELLA DIFESA ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra, ratificata dall’Italia con L. 30 novembre 1955, n. 1335, ed in particolare dell’art. 9, n. 4, cui la Bosnia ed Erzegovina ha aderito solo nell’anno 2008. Disapplicazione della Convenzione di Londra e di tutti i trattati internazionali, per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno.

2. Con il secondo mezzo si lamenta insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

3. Con la terza censura i ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 bis del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 16 luglio 2011, n. 11, art. 37, comma 6.

4. In via preliminare va precisato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte.

5. Il ricorso è infondato.

6. Le questioni sollevate sono state già esaminate dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze del 22 marzo 2019 n. 8228 e n. 8229.

7. Si è ivi chiarito, in continuità con la precedente giurisprudenza (Cass. 26 luglio 2011, n. 16248), che per la decisione delle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO occorre fare riferimento all’art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 – resa esecutiva in Italia con L. 30 novembre 1955, n. 1355 – a tenore della quale la domanda relativa al rapporto di lavoro proposta da un cittadino dello Stato di soggiorno che sia colà residente (come nella specie sono i ricorrenti) e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della Forza italiana appartiene alla giurisdizione del giudice dello Stato di soggiorno.

8. La Bosnia Erzegovina, infatti, in data 1 febbraio 2008 ha ratificato la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Atlantico del Nord e gli altri stati partecipanti al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1955, in forza della quale gli Stati aderenti si impegnano (art. 1) all’applicazione delle disposizioni contenute, appunto, nella Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

9. Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.

10. Si palesano inammissibili per difetto di specificità le residue censure formulate col primo motivo ed inammissibili le denunce di vizi di motivazione della sentenza impugnata di cui al secondo motivo, concretandosi tutte in violazioni di legge, sempre con riguardo all’ipotizzato avviso di giurisdizione.

13. Il terzo motivo, concernente il temperamento del raddoppio del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nel giudizio di merito, “per le controversie individuali di lavoro, è del pari inammissibile non solo per difetto di specificità e di localizzazione delle allegazioni relative alle prescritte condizioni reddituali ma soprattutto (Ndr: testo originale non comprensibile) dalla giurisdizione dell’AGO (4915/20).

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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