Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11637 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ECOL MAX SRL in persona del suo Amministratore e legale
rappresentante pro tempore Sig. C.V.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 3, presso lo
studio dell’avvocato ANDRENELLI ADRIANO, rappresentato e difeso dagli
avvocati FIORENZA GIUSEPPE, GIARDINA CALOGERO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPOTERRA in persona del Sindaco pro tempore M.
G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1,
presso lo studio dell’avvocato MELLINI MAURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROVELLI PATRIZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 980/2006 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI,
depositata il 09/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto “è concorde alle richieste formulate dal
relatore depositate in data 18/12/2009, ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c..
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che la Srl ECOL MAX ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 980/06, depositata in data 9.05.06 nella causa promossa dalla stessa società contro il comune di Capoterra con riferimento al verbale di violazione dell’art. 21 C.d.S.;
Considerato che per effetto dell’abrogazione (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26) del disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., le sentenze pubblicate, come nella specie, dopo il 2.3.06, emesse, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, sono diventate appellabili;
ritenuto pertanto che il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, non avendo la ricorrente posposto l’appello avverso la sentenza di cui trattasi; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, visto l’art. 380 bis c.p.c..
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010