Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11637 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4669/2017 proposto da:

L.S., S.M.C., SE.MO.,

C.G.S., I.P., P.C., X.Y.,

SA.CE., W.L.A., P.C.C.,

CO.MA.AN., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO

6, presso lo studio degli avvocati MARIA CLAUDIA LEPORE, CARLO

LEPORE, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI – PESCARA, FEDERAZIONE

LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL ABRUZZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 949/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/11/2016 R.G.N. 31/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO LEPORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, quali Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito, CEL), volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una retribuzione pari a quella del ricercatore confermato a tempo definito, in quanto già attribuito loro con Delib. dell’Università 21 febbraio 2011 e poi revocato unilateralmente nel 2014 dal Direttore Generale dell’Università (di seguito DG), riportandola alla sola misura prevista dalla contrattazione collettiva come trattamento fondamentale.

2. La Corte territoriale disattendeva il motivo con cui i ricorrenti sostenevano l’applicabilità al riconoscimento migliorativo del 2011 delle regole di disciplina provvisoria dei trattamenti integrativi da parte della P.A. di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-ter, rimarcando come di quest’ultima fattispecie mancassero tutti i presupposti, ovverosia l’inutile avvio della contrattazione collettiva, in realtà mai attivata, la costituzione del fondo per il trattamento accessorio e il controllo dei revisori.

Veniva poi respinto anche il motivo con cui i ricorrenti avevano affermato l’incompetenza assoluta del DG a revocare quanto precedentemente attribuito dal Consiglio di Amministrazione, sottolineando la Corte d’Appello come quanto attuato si ponesse in sequenza ed in sostanziale esecuzione di una corrispondente Delib. appunto dello stesso Consiglio.

Infine, la sentenza impugnata riteneva infondato il motivo con cui i ricorrenti sostenevano che la retribuzione loro riconosciuta fosse inferiore a quella sufficiente ex art. 36 Cost.: la Corte distrettuale rimarcava come, non essendovi stata contrattazione integrativa, aveva trovato legittima applicazione la sola contrattazione nazionale, rispetto alla cui misura non erano stati eccepiti profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, mentre le valutazioni espresse dalle parti collettive erano da ritenere sottratte al sindacato giudiziale; inoltre, non erano state neppure specificate le mansioni del ricercatore a tempo definito alla cui retribuzione di riteneva si avere diritto ed inspiegata era rimasta l’equiparabilità a tale figura, così come da escludere era qualsiasi equiparazione agli ex lettori di lingua straniera.

3. I CEL hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, poi illustrati da memoria mentre l’Università e la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Abruzzo, anch’essa parte del processo di merito, sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ opportuno affrontare i motivi dedotti raggruppandoli in ragione delle tematiche che sono comuni ad alcuni di essi.

2. Deve quindi iniziarsi dal primo, terzo ed ottavo motivo, accomunati dalla questione ad essi sottesa dell’applicazione o meno ai contratti con i CEL delle regole di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il primo motivo sostiene infatti la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto da tale norma si desumerebbe la legittimità del riconoscimento di trattamenti retributivi mediante provvedimenti amministrativi unilaterali.

Con il terzo motivo è invece prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2099 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, rimarcando come quello con i CEL sia rapporto di lavoro sui generis, svincolato quindi dalle regole specifiche riguardanti la normativa di privatizzazione del pubblico impiego, ed evidenziando come anche prima della Delib. del 2011 il trattamento riconosciuto con i contratti individuali fosse superiore a quello poi determinato nel 2014.

L’ottavo motivo sostiene infine che la sentenza impugnata avrebbe violato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, in quanto l’intervento unilaterale di determinazione della retribuzione sarebbe appunto da riportare a tale norma.

2.1 Come è noto, il rapporto di lavoro dei CEL è munito di una propria specifica disciplina, dettata dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4, commi 2 e 3, conv. con mod. in L. n. 236 del 1995, secondo cui esso consiste in un “contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato”.

E’ vero che l’ordinamento conosce rapporti di lavoro subordinato con la P.A. muniti; di regolazione sui generis, essenzialmente per i casi, non a caso definiti (le citazioni sono tratte da Cass. 27 giugno 2007, n. 14809) “marginali e sostanzialmente anomali” in cui si tratti di lavoro dipendente sorto “per finalità diverse” dalle “specifiche finalità istituzionali” (v., con riferimento ai portieri degli enti previdenziali, assoggettati a regolamento negoziale di stampo esclusivamente privatistico: Cass., S.U., 28 novembre 1990, n. 11459 e, più di recente, Cass. 18 novembre 2019, n. 29897; con riferimento al lavoro alle dipendenze di una Provincia per lo svolgimento di attività agricola, Cass. 14809/2007).

Tale ipotesi tuttavia non ricorre di certo nel caso di specie, in quanto i CEL svolgono lavoro strettamente funzionale all’attività universitaria.

D’altra parte, questa Corte ha già rilevato come “il legislatore, pur definendo “di diritto privato” il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università ed il collaboratore linguistico, ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l’impiego pubblico contrattualizzato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, vigente all’epoca della decretazione d’urgenza. La contrattazione intervenuta a disciplinare il rapporto è, infatti, quella per il personale del Comparto Università, stipulata ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 29 del 1993 e poi del D.Lgs. n. 165 del 2001, sicchè trovano applicazione i medesimi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. nn. 21558 e 23329 del 2009) in relazione alla particolare natura del contratto collettivo di diritto pubblico, derivante dal peculiare procedimento formativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllo contabile della compatibilità dei costi previsti” (Cass. 17 agosto 2018, n. 20765).

Già prima, in coerenza con tale natura del rapporto, si era altresì ritenuto che “l’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee non comporta la conversione del primo nel secondo poichè del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 2), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato” (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831).

A tali orientamenti va qui data continuità e deve quindi affermarsi il ricorrere di una fattispecie di lavoro pubblico privatizzato, munita di alcune regole speciali disciplinate al di fuori del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto quest’ultimo corpo normativo costituisca la base di riferimento rispetto a ciò che non sia diversamente regolato.

2.2 Ne deriva che non è consentito alla P.A. effettuare attribuzioni unilaterali di trattamenti migliorativi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. L’art. 2, comma 3, D.Lgs., stabilisce infatti il principio generale, applicabile per quanto sopra detto anche nell’ambito della speciale disciplina qui in rilievo, secondo cui l’attribuzione dei trattamenti economici ad opera della contrattazione collettiva ha carattere esclusivo.

D’altra parte, costituisce principio consolidato quello per cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva” (Cass. 6 marzo 2019, n. 6553; Cass. 31 luglio 2017, n. 19043; Cass. 29 aprile 2013, n. 10105; Cass. 10 marzo 2009, n. 5726).

Rispetto a tale principio il richiamo dell’art. 2, comma 3, D.Lgs., alle “disposizioni… di atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti” va inteso nel senso che si tratta di atti che possono essere legittimamente adottati, ma solo in quanto la legge, in esplicita deroga al sistema di cui al D.Lgs. stesso, ne consenta l’adozione, anche per rispetto al principio di legalità organizzativa e buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

2.3 Viene poi in evidenza quanto sostenuto con l’ottavo motivo, ovverosia che le delibere del 2011, sarebbero appunto legittimate dalla fattispecie derogatoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-ter, secondo la quale, nel testo vigente ratione temporis, “al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva Sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40-bis”.

La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di tale ipotesi, argomentando rispetto all’inosservanza dei requisiti di controllo da parte dei revisori dei conti imposto dal richiamo del comma 3-ter alle procedure di cui all’art. 40 bis, (qui, comma 1) ed alla mancata costituzione del fondo per il trattamento accessorio. Tale impostazione è del tutto condivisibile.

Come si è detto l’intervento sostitutivo provvisorio della P.A., allorquando non venga raggiunto un accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, è subordinato dalla norma alle medesime procedure di controllo proprie della contrattazione collettiva sostituita, tra cui quella (di cui al comma 1 della citata norma) da parte dei revisori.

In proposito la Corte territoriale, richiamando esplicitamente quanto già ritenuto dal Tribunale, ha sottolineato come non basti la presenza di tali revisori al momento dell’adozione della Delibera, su cui ancora insiste l’ottavo motivo, essendo necessario che tale organo si esprima esplicitamente sulle compatibilità da valutare ed è evidente che sia così, in quanto l’attività di controllo presuppone una assunzione di responsabilità esplicita su quanto da verificare, non desumibile da meri fatti concludenti o da altri ragionamenti ed argomenti.

E’ poi altrettanto corretto quanto argomentato dalla Corte di merito rispetto al fatto che, in tanto la P.A. può provvedere in via provvisoria e sostitutiva ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, in quanto sussistano i fondi per la contrattazione integrativa.

Quest’ultima può infatti operare, nella definizione dei trattamenti retributivi accessori, sulla base delle “apposite risorse” da stanziare (art. 40, comma 3-quinquies in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 3-bis), al punto che la incongruenza rispetto ad esse è ragione di nullità delle clausole difformi e fonte di oneri non previsti (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21236) ed è evidente che analoghi vincoli non possono non riguardare anche l’intervento sostitutivo unilaterale della P.A.

Nessun cenno è poi fatto all’adozione delle procedure, per così dire, di “bollinatura” di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40-bis, comma 2.

E’ dunque palese come l’operato della P.A. nel 2011 si collochi del tutto al di fuori del procedimento sostitutivo di cui alle norme citate, rispetto al quale, anche secondo i principi sottesi all’art. 40, comma 3-quinquies, nel 2014 correttamente si è provveduto alla ridefinizione della retribuzione ed al recupero di quanto pagato in eccesso con il fine, sottolineato anche dal Pubblico Ministero in udienza, di una riconduzione a legalità dei rapporti e dell’accaduto.

3. Un secondo gruppo di motivi riguarda il diverso tema della sufficienza della retribuzione.

Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., con argomenti poi ripresi anche dal quarto motivo sub specie di omesso esame di un fatto decisivo, affermandosi che la retribuzione si collocherebbe al di sotto della soglia di “povertà”, con deduzione esplicitamente svolta e cui – lamentano i ricorrenti – la Corte di merito non aveva dato risposta. Analogamente, il sesto motivo deduce, sempre sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, la circostanza che presso numerose Università vi sarebbero contratti integrativi di ateneo, tali da configurare un sistema retributivo completo e da far emergere ulteriormente l’inadeguatezza della retribuzione quale ricostruita nel 2014 dall’ateneo di Chieti-Pescara.

I motivi, suggestivamente impostati attorno alla questione sulla soglia di povertà e sulla assenza di una contrattazione di ateneo esistenti presso altre sedi, non possono trovare accoglimento.

Come rilevato anche dal Pubblico Ministero in udienza, la sufficienza della retribuzione non è valore assoluto che possa prescindere dall’impegno orario richiesto, nel caso di specie pari a 500 ore annue e quindi tale da comportare un impegno settimanale, per un’attività che non richiede esclusività (art. 51, comma 8 del CCNL di comparto), sostanzialmente modesto.

D’altra parte, sottolinea giustamente la Corte d’Appello, la retribuzione, secondo il CCNL, “può” essere integrata in sede decentrata, ma non deve necessariamente esserlo, sicchè non è possibile da ciò desumersi la sua inadeguatezza o insufficienza, non sussistendo certamente un principio di parità di trattamento del personale tra enti diversi e ben potendo la destinazione di fondi all’incremento di certe retribuzioni rispondere a scelte discrezionali assunte dalle singole amministrazioni nell’allocazione delle proprie risorse.

Gli elementi addotti mancano quindi di decisività (con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) e per il resto, pur denunciando una mancata disamina delle condizioni di sufficienza, non forniscono parametri concreti che, anche a fronte del menzionato modesto impegno orario, possano far ritenere che la Corte abbia trascurato di svolgere accertamenti più accurati.

Anche il quinto motivo attiene al tema della retribuzione sufficiente ed è dedotto come vizio di violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 22 del CCNL 15 maggio 2003, sotto il profilo della mancata attuazione della previsione contrattuale di un adeguamento della retribuzione in ragione dell’anzianità di servizio, mentre per gli ex lettori di lingua straniera, di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, vi era una apposita norma (D.L. n. 2 del 2004, art. 1) che poneva rimedio al problema.

Di questo specifico tema riguardante la previsione collettiva di un adeguamento del trattamento economico dei CEL in ragione dell’anzianità non vi è menzione nella sentenza impugnata e dunque vale il principio per cui “qualora (come accade nel caso di specie, n.d.r.) con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente (nel caso di specie non osservato, n.d.r.) al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Sol rimarcandosi, comunque, che il rapporto di lettorato e quello dei CEL sono loro diversi quanto a regolamentazione giuridica e ciò non solo in quanto previsti da normative diverse, ma anche perchè la speciale disciplina destinata ai lettori dal D.L. n. 2 del 2014, art. 1, conv. con mod. dalla L. n. 63 del 2004, nonchè dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, è destinata a governare la progressiva confluenza dei due fenomeni giuridici nella figura dei CEL, ma rispettando, in via transitoria e fino a riassorbimento, i trattamenti imposti dalla pronuncia (Corte di Giustizia 26 giugno 2001, causa C-212/99) riguardante i lettori, come tali non estensibili ai CEL di nuova assunzione (v. anche Cass. 5 marzo 2019, n. 6341).

4. Resta infine il settimo motivo, con il quale l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) è addotto sotto il profilo della totale carenza di motivazione su varie circostanze, tra loro intimamente connesse, destinate i far constare il fatto che il DG avrebbe agito, nel rideterminare le retribuzioni, in totale carenza di potere.

In particolare, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che a giustificare l’intervento riduttivo del DG stesse la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.7.2014, in quanto essa avrebbe riguardato solo la rideterminazione del regime economico delle supplenze.

Il motivo è inammissibile, in quanto esso non è corredato dalla trascrizione della delibera della Consiglio di cui si assume l’erronea interpretazione o comunque l’omesso esame di uno specifico aspetto del suo contenuto.

La formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469).

5. Nulla sulle spese in quanto l’Università e la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Abruzzo sono rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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