Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11636 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16542/2014 proposto da:

INFN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente principale –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n. 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO AIELLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 898/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 789/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del primo motivo

del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato FRANCESCO AMERICO per delega verbale Avvocato

FILIPPO AIELLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame proposto da P.L. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato il diritto del medesimo all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN), in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 520 e il diritto al riconoscimento dell’inquadramento stipendiale corrispondente all’anzianità maturata in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti.

La Corte riteneva che il procedimento seguito dall’INFN per le stabilizzazioni non fosse legittimo, in quanto l’ente aveva formato una graduatoria di priorità con la quale il personale non più in servizio al 1.1.2007 veniva postergato rispetto al personale ancora in servizio, sia che quest’ultimo avesse già maturato i presupposti di stabilizzazione, sia che li maturasse entro i successivi termini fissati dalla legge.

La Corte riteneva che tale graduatoria si ponesse in contrasto con la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione emanata al fine di regolare le stabilizzazioni di cui alla L. n. 296 cit. e comunque non trovasse giustificazione nè nel fatto, valorizzato dalle difese dell’ente, che la legge prevedeva espressamente la prosecuzione dei rapporti in essere alla data del 31.12.2006, nè con la priorità indicata nello stesso comma 519, in quanto da riferire soltanto al personale di cui al D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 23 e cioè agli ufficiali in “ferma prefissata” ed al solo fine della prosecuzione medio tempore dei rapporti a termine con essi intercorrenti.

La Corte territoriale aggiungeva ancora che lo stesso bando di stabilizzazione prevedeva graduatorie divise per profili professionali e, come ordine di priorità, l’anzianità di servizio e quella anagrafica.

Rispetto al calcolo dell’anzianità del personale stabilizzato, la Corte riteneva doversi fare applicazione delle regole antidiscriminatorie quali delineate dalla Corte di Giustizia, mentre veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, in ragione della mancanza di prova del pregiudizio, così come quella di pagamento delle differenze sulla diaria di trasferta, calcolata secondo le tariffe previste per la Francia (luogo di alloggio) e non sulle maggiori previste per la Svizzera (luogo di lavoro), valorizzando in proposito l’estrema contiguità tra i due territori e sostenendo che la scelta della P.A., ispirata ad esigenze di contenimento della spesa, non poteva essere considerata illegittima.

2. L’INFN ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il P. ha opposto difese contenenti anche due motivi di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INFN afferma la violazione della L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 519 e D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 23, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) e la denuncia di tale violazione è reiterata nel secondo motivo, in associazione con quella dell’art. 12 preleggi.

I due motivi, da analizzare congiuntamene stante la stretta connessione tra essi esistente, fanno leva sull’assunto per cui dalla previsione del comma 519 cit., in forza della quale, nelle more delle stabilizzazioni, la P.A. avrebbe continuato ad avvalersi del personale a tempo determinato in forza fino alla conclusione delle procedure di assunzione, si dovrebbe ricavare una regola di priorità per le assunzioni.

Analoga regola, dal punto di vita testuale, sarebbe poi desumibile, secondo l’ente, anche dalla sequenza con cui era menzionato nella norma, nell’ordine, il personale in servizio da almeno tre anni al 1.1.2007, quello in servizio che avrebbe maturato il triennio successivamente a tale data e solo in ultimo il personale non più in servizio, ma che aveva maturato il triennio nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della normativa sulla stabilizzazione.

INFN segnalava poi come fosse irrilevante, ai fini delle priorità di stabilizzazione, il disposto del D.Lgs. n. 215 del 2006, art. 23, tenuto in considerazione dal giudice d’appello, così come non decisivo era il richiamo operato dalla Corte territoriale alla Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione, in ogni caso da declinare congiuntamente con la priorità accordata al personale in servizio dall’art. 1, comma 519.

Nel corpo del secondo motivo, INFN aggiunge un ulteriore (e non numerato) motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con cui viene censurato il fatto che la Corte territoriale abbia affermato l’esistenza di un diritto del P. all’assunzione, senza offrire alcuna ragione di fatto e di diritto in proposito, dovendosi escludere che la mera prestazione di attività a tempo determinato nella misura di legge consentisse l’affermazione del diritto riconosciuto.

2. I motivi sono infondati;

2.1 La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, prevede la stabilizzazione a domanda “del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”.

Non è condivisibile l’assunto secondo cui la sequenza osservata dalla norma nell’indicare le tipologie di personale destinatario della stabilizzazione individui un criterio di preferenza, perchè l’utilizzazione della disgiuntiva “o”, senza alcun inciso che possa far pensare ad un ordine di importanza delle diverse ipotesi così elencate, non permette una tale conclusione.

Neppure può seguirsi l’assunto dell’INFN volto a sostenere che la previsione sempre del comma 1, secondo cui “le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma… in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione” andrebbe intesa come tale da delineare un favor per chi fosse in servizio a quella data.

Si tratta infatti di norma destinata palesemente ad individuare soltanto una modalità utile al fine di sopperire medio tempore alle esigenze di correntezza delle Pubbliche Amministrazioni interessate, da cui è arbitrario trarre regole di ordine rispetto alle stabilizzazioni.

Va viceversa condivisa l’affermazione della Corte territoriale secondo cui doveva essere l’anzianità di servizio (o, in caso di parità di posizione), quella anagrafica, a regolare il diritto all’assunzione, trattandosi dell’unico criterio idoneo a contemperare tra loro la palese ratio di rimedio a situazioni gravi di precariato con la convergente e ineludibile esigenza di assicurare alla P.A., attraverso lo speciale procedimento di stabilizzazione, personale con pregressa esperienza specifica (tra le molte, v. Corte Cost. 28 ottobre 2010, n. 3030, inerente proprio alla normativa in esame).

2.2 Non vi è poi dubbio che il diritto all’assunzione per stabilizzazione non dipenda solo dalla titolarità dei requisiti di servizio richiesti dalla normativa, occorrendo anche la coerenza rispetto alle dotazioni organiche dell’ente e la copertura finanziaria (v. Cass., S.U., 7 luglio 2010, n. 16041 e successive conformi).

Tuttavia, i motivi ed in particolare la censura autonoma ma non numerata contenuta nel secondo motivo, ove si affronta il tema, nel negare la ricorrenza del diritto per difetto di tutti i relativi presupposti, resta generico, non facendo una concreta questione di capienza finanziaria, di assenza di posti o di autorizzazioni.

D’altra parte, la Corte territoriale menziona la necessità di una selezione allorquando il numero di posti sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, negando poi che si ponga però un problema di controinteressati ed affermando soltanto che il ricorrente “avrebbe dovuto essere assunto dall’INFN ben prima dei lavoratori stabilizzati inseriti nella graduatoria”, considerazioni rispetto alle quali ancora i motivi non replicano se non genericamente.

2.3 In definitiva, non era legittimo che fosse stato stabilizzato soltanto personale in posizione di anzianità deteriore rispetto al ricorrente e va quindi confermata la pronuncia con cui è stata disposta dalla Corte territoriale l’assunzione anche del P..

3. Con il terzo motivo l’INFN afferma la violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 1, comma 519 e dell’art. 4 del CCNL del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca 2006-2009, in combinazione con la clausola 4 dell’Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE (art. 360 c.p.c., n. 3).

L’INFN sostiene che anche rispetto al personale tecnico-amministrativo di ruolo il CCNL non attribuirebbe rilievo diretto all’anzianità di servizio a fini economici, in quanto tale anzianità opererebbe soltanto ai fini dell’accesso alle selezioni interne per la progressione verso i livelli di inquadramento superiori, ipotesi rispetto alla quale lo stesso CCNL consentirebbe il computo anche dei periodi svolti a tempo determinato.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata riconosce il diritto del P. ad un “inquadramento stipendiale corrispondente alla anzianità maturata in virtù dei contratti stipulati”. L’inquadramento stipendiale è evidentemente quello che deriva dalla contrattazione collettiva sicchè, se risulti vero il fatto che essa non preveda, neppure per il personale di ruolo, incrementi in base alla (sola) anzianità, evidentemente la sentenza non avrà effetto concreto da questo punto di vista, sicchè mancherebbe l’interesse all’impugnazione così come impostata, mentre se viceversa l’incremento stipendialevi sia (o sarà) previsto, l’assenza nel motivo di ragioni di merito avverso l’argomentazione della Corte territoriale sulla parità di trattamento impedirebbe comunque la rimozione di quanto disposto.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione ed erronea applicazione della L. n. 836 del 1973, del D.P.R. n. 513 del 1978, L. n. 417 del 1978, D.P.R. n. 395 del 1988 e del D.P.C.M. 16 marzo 1990 e del D.M. 13 gennaio 2003 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 28, comma 1, convertito in L. n. 248 del 2006.

Il P. sostiene che la decisione dell’INFN di remunerare le trasferte secondo le diarie previste per la Francia (luogo di residenza alberghiera) in luogo di quelle maggiori previste per Ginevra (luogo di effettivo lavoro) sarebbe illegittima perchè in violazione delle norme di disciplina delle predette indennità (D.P.R. n. 171 del 1991, art. 25, comma 3) ed avrebbe avuto il fine di realizzare economie a scapito dei lavoratori.

Il motivo è inammissibile, perchè non corredato da sufficienti elementi di fatto utili a consentire un qualche concreto ragionamento giuridico sull’accaduto, essendo nota soltanto la diversità tra luogo di residenza e luogo di lavoro, ma null’altro rispetto a che cosa, quanto a costi, la diaria fosse destinata a coprire, quali spese fossero anticipate dal lavoratore, dove (Francia o Ginevra) esse venissero sostenute ed ogni altro particolare utile a comprendere l’effettiva fattispecie ed a consentirne la qualificazione e la determinazione dei corretti effetti giuridici, anche tenuto conto che lo stesso ricorrente incidentale ammette che la diaria è calibrata rispetto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese di destinazione.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la parte della sentenza con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione della contrattazione a termine.

Sul punto la Corte di merito ha affermato che, anche a prescindere dalla ricorrenza di tale abuso, mancava qualsiasi allegazione dei danni, non riconoscibili come in re ipsa.

Il motivo sostiene che in tal modo vi sarebbe stata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ritenendo che per il solo fatto della reiterazione sorgerebbe il diritto al risarcimento del danno.

Il motivo è infondato.

Non vi è dubbio che, per giurisprudenza ormai consolidata, conseguente all’arresto di Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”.

Tale giurisprudenza individua tuttavia nella precarizzazione del lavoratore il danno cui essa intende rimediare.

Da ciò deriva che, se siano proprio i medesimi contratti a termine, con una diretta correlazione di causa-effetto (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353), ad aver determinato le condizioni per il sorgere di un contratto a tempo indeterminato, viene meno il danno rilevante, in quanto si consente in tal modo all’interessato di ottenere in forma specifica, con la eliminazione della condizione di precariato, il medesimo “bene della vita” cui dovrebbe sopperire il risarcimento, non restando preclusa la domanda di danni ulteriori e diversi, ma con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.

Ciò è stato affermato, sulla scia di Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187, in ambito di stabilizzazione dei docenti (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; Cass. 20 aprile 2018, n. 9861), ma anche rispetto a procedure di stabilizzazione, come la presente, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) ed il principio va qui confermato.

Poichè vi è reiezione del ricorso per cassazione per quanto attiene alla condanna alla stabilizzazione, il pregiudizio da precarizzazione resta in sè neutralizzato secondo i principi appena riepilogati, mentre il motivo di ricorso per cassazione, non intacca, quanto ad eventuali danni ulteriori, l’affermazione della Corte di merito in ordine alla mancanza di allegazione di specifici profili di pregiudizio.

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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